Cambio fornitore luce e gas: come funziona e 8 motivi validi per cambiare


In 30 secondi

Cambiare fornitore luce e gas conviene: ecco perché

  1. il passaggio da un fornitore a un altro permette di risparmiare considerevolmente in bollettasia cambiando gestore sempre all'interno del mercato libero che spostandosi dalla maggior tutela al mercato libero
  2. Il cambio fornitore luce e gas è gratuito e non invasivo: non si dovranno effettuare lavori domestici
  3. La Maggior Tutela terminerà da gennaio 2024 per il gas e da aprile 2024 per l’energia elettrica; è prevista una proroga solo per i clienti vulnerabili
  4. Per sottoscrivere una tariffa variabile o una tariffa bloccata a seconda delle esigenze di consumo
  5. Per sottoscrivere una tariffa energia elettrica monoraria o multioraria (bioraria o trioraria) o viceversa a seconda delle esigenze 
  6. Per attivare un’offerta luce gas inclusiva di assicurazione per la casa
  7. In caso di trasloco in una casa nuova con relativa voltura, cambiare gestore permette di non doversi per forza adeguare all’offerta dal precedente inquilino
  8. Per attivare un’offerta luce e gas insieme "dual fuel" con lo stesso gestore, o attivare tariffe energia verde o ancora per avere un servizio clienti più reattivo

Da quando esiste il mercato libero, in seguito alla liberalizzazione decisa dal decreto Bersani del 1999, è diventato possibile per tutti gli italiani cambiare fornitore di energia elettrica e gas scegliendo il gestore più conveniente per risparmiare qualche euro sulla bolletta. Il cambio gestore energetico sarà un’operazione che la maggior parte dei consumatori si troverà a dover affrontare da gennaio 2024 con la scadenza del termine stabilito per il passaggio dal mercato a Maggior Tutela a quello liberalizzato.

Lampadine cambio fornitore luce

La delibera 250/2023/R/COM del 6 giugno 2023 di ARERA chiarisce che da gennaio 2024 per i fornitori sarà possibile inserire un “onere di recesso anticipato” tra le condizioni contrattuali delle tariffe di energia elettrica. Si tratta di una possibilità data ai fornitori e non di un obbligo. I fornitori, inoltre, sono tenuti a chiarire, al momento della sottoscrizione del contratto, in modo trasparente la presenza di tale onere. Per il momento, nessun fornitore ha anticipato la volontà di inserire un onere di recesso anticipato nelle offerte. Tutte le offerte luce e gas del Mercato Libero, in questo momento, sono senza penali in caso di recesso.

Si tratta però di un processo che a volte può portare a una certa confusione tra i clienti. L'anche detto switch luce e gas è obbligatorioCome funziona il passaggio? Cosa succede se non si passa al mercato libero? Ecco le risposte a tutti i vostri dubbi.

Mercato libero e Mercato di Maggior Tutela e cambio fornitura

Uno dei motivi per cui la liberalizzazione del mercato del gas e dell’energia non può dirsi ancora conclusa è il fatto che non tutti gli utenti italiani hanno già fatto il passaggio dal mercato tutelato a un fornitore del mercato libero. Per capirci, si parla di mercato tutelato o di maggior tutela quando l’utente, dopo la liberalizzazione, non ha mai cambiato gestore ed è sempre rimasto col suo vecchio fornitore (ad esempio, Enel per l’energia elettrica, visto che era la società monopolista).

Questo mercato ha prezzi stabiliti dall’Autorità, ovvero l’ARERA, che sono aggiornati periodicamente; al contrario, il mercato libero fa sì che i fornitori possano offrire contratti intervenendo sul prezzo della materia prima e così consentire al cliente un risparmio. Va ricordato che solo una parte del costo finale della bolletta – all’incirca metà – deriva dall’energia, perché sono da tenere presenti anche i vari oneri (ad esempio quelli di trasporto e distribuzione, o gli incentivi decisi dallo Stato) e le tasse.

Secondo gli ultimi dati forniti da ARERA e aggiornati a fine 2022, poco più del 30% delle famiglie italiane è ancora servita dal regime di Maggior Tutela (30,7% per la luce e 33,2% per il gas). Il 69,3% dei clienti domestici ha invece già scelto un’offerta luce o gas nel Mercato Libero (dato relativo a marzo 2023). Inoltre, nel 2022, la quota delle famiglie che hanno acquistato l'elettricità nel mercato libero ha superato il 50% in tutte le regioni (nel 2021 mancava la Sardegna).
Offerte Luce in evidenzaOfferte Gas in evidenza

Passare al mercato tutelato è obbligatorio?

Il passaggio al Mercato Libero non è obbligatorio.

Tuttavia, il 10 gennaio 2024 è fissato lo stop al regime di Maggior Tutela per il gas mentre per l’energia elettrica lo stop è previsto dal 1° aprile 2024.

Chi ha una fornitura di gas naturale in Tutela e non sceglie un fornitore del Mercato Libero, con la fine della Tutela, non cambierà fornitore ma le condizioni della fornitura cambieranno.

Per l’energia elettrica, invece, è previsto il passaggio a un regime transitorio chiamato Servizio a Tutele Graduali (STG). Le famiglie che non sceglieranno un nuovo fornitore nel Mercato Libero, con la fine del regime Tutelato, saranno assegnate a un nuovo fornitore stabilito a seguito di una serie di aste regionali.

In qualsiasi momento, dopo l’ingresso nel Servizio a Tutele Graduali, che partirà ad aprile 2024, sarà possibile cambiare fornitore e passare al Mercato Libero.

Una proroga del servizio tutelato è prevista solo per i clienti vulnerabili. In questa definizione rientrano:

  • versano in condizioni economicamente svantaggiate e ricevono il Bonus Luce e/o il Bonus Gas per disagio economico oppure in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (solo luce)
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92
  • hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi oppure un'utenza in un'isola minore non interconnessa (solo luce)
  • hanno un'età superiore ai 75 anni

Quanto tempo ci vuole per cambiare fornitore di gas o energia elettrica?

È l’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, a stabilire le tempistiche inerenti la procedura di cambio di fornitore, a cui tutti i gestori energetici del Mercato Libero sono tenuti ad uniformarsi.

In questo modo l’Autorità fa sì che ci sia una vera concorrenza tra le compagnie energetiche che operano in regime di libera concorrenza, avvantaggiando in questo modo il cliente finale ed evitando interruzioni del servizio che lo scoraggerebbero nello scegliere un nuovo fornitore.

Le tempistiche per il cambio di fornitore energetico riguardano prima di tutto il recesso dal vecchio contratto, il cui preavviso parte dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio gestore ha ricevuto la comunicazione scritta:

  • per i clienti domestici, i tempi sono di 1 mese a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione;
  • per i clienti non domestici si parla di 1 mese per chi passa al Mercato Libero dal servizio di Maggior Tutela, e di 3 mesi da un fornitore del Mercato Libero a un altro.

È bene ricordare che, anche dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto, i titolari di utenze domestiche hanno comunque 14 giorni di tempo per avvalersi del diritto di recesso. In tal caso, basta inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al gestore per informarlo del ripensamento.

 Nella sua relazione annuale presentata al Parlamento l’11 luglio 2023, ARERA (l’Autorità italiana per l’energia) ha confermato che, “al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026” i clienti domestici potranno vedersi riconosciuto il diritto di cambiare il proprio fornitore di energia elettrica nell’arco di 24 ore, abbattendo così drasticamente i tempi di attesa del passaggio ((oggi si impiegano infatti da 1 a 2 mesi).

Cosa succede se cambio gestore luce e gas e non pago la bolletta?

È possibile cambiare fornitore energetico approfittando della flessibilità del Mercato Libero anche qualora si abbiano delle bollette ancora da pagare o delle morosità

Sì, è possibile, ma attenzione: l’ARERA ha introdotto uno specifico strumento, ovvero il CMOR, che è l’acronimo di “corrispettivo morosità”, ossia un onore da pagare al proprio fornitore energetico attuale in conseguenza di una o più bollette non saldate al fornitore precedente.

Questo significa che, nel caso in cui si cambi gestore luce o gas senza pagare il vecchio, è comunque previsto il saldo delle pendenze attraverso il pagamento del CMOR, che è automaticamente applicato dal nuovo fornitore quando quello vecchio ne fa richiesta.

Occorre, inoltre, sottolineare che il CMOR è calcolato sulla base degli importi medio bimestrali delle bollette. E l'importo minimo è di 10 euro.

 Il "turismo energetico" non è più praticabile: anche se chi è moroso può cambiare fornitore energeticonon può sottrarsi in alcun modo al pagamento di eventuali fatture in sospeso o di arretrati, che altrimenti rimarrebbero a carico del vecchio fornitore con una chiara perdita economica.

Sulla base delle indicazioni di ARERA, nel CMOR sono coinvolti i seguenti soggetti:

  • T.U. (Trader uscente), ossia il gestore energetico con cui l’utente finale ha un pagamento in sospeso quando cambia fornitore;
  • T.E. (Trader entrante), cioè la nuova compagnia energetica a cui l’utente finale si affida per la gestione della nuova fornitura e a cui trasferisce le eventualità morosità pregresse. Il T.E., che riceve la voce di costo, ha due obblighi: il primo, di inserirla in bolletta per la sua riscossione; il secondo, di inoltrarla al T.U. una volta riscossa;
  • A.U. (Acquirente unico), ovvero l’ente responsabile dell’approvvigionamento energetico per gli utenti finali di luce e gas.

 Il CMOR può essere richiesto per le fatture non pagate degli ultimi 3 mesi, a patto che il vecchio venditore abbia inviato al cliente la segnalazione della messa in mora, il titolare della fornitura non abbia provveduto già a saldare quanto dovuto e, infine, che l’importo del corrispettivo CMOR per l’indennizzo del vecchio gestore sia superiore a 10 euro.

Il T.U. per poter ottenere l’indennizzo CMOR deve soddisfare alcuni requisiti:

  • la fornitura non deve essere più servita dal venditore da almeno 6 mesi, ma da non più di 12 mesi;
  • il credito vantato dal venditore non deve concernere corrispettivi per ricostruzione dei consumi nel caso di malfunzionamento del contatore;
  • il cliente finale deve essere stato costituito in mora e informato tramite raccomandata postale dell’eventuale applicazione del CMOR;
  • il valore del CMOR deve essere almeno di 10 euro;
  • il CMOR può essere applicato sia alle utenze domestiche per il gas naturale, sia per quelle luce a bassa tensione, oltre ai condomini con un consumo di gas fino a 200 mila Smc/anno, comprese le utenze gas con un consumo inferiore a 50 mila Smc/anno.

Lasciando la morosità al precedente trader uscente (TU) per fatture maggiori di 6 mesi, è possibile ricevere l’addebito CMOR da parte del trader entrante (TE)

Quando l'utente finale ha pagato sia il CMOR sia il debito pregresso, il fornitore uscente, verificato il versamento, è tenuto a comunicare al Gestore del sistema indennitario l'annullamento della richiesta di indennizzo. A questo punto, il CMOR sarà restituito all'utente finale entro 10 giorni dall'accertamento di avvenuto pagamento.

8 motivi per cambiare fornitore luce e gas

  1. per il passaggio dalla Maggior Tutela al mercato libero previsto a gennaio 2024 per il gas e ad aprile 2024 per l’energia elettrica
  2. per il passaggio da una tariffazione variabile a una tariffazione a prezzo bloccato per un certo periodo di tempo (di solito da 12 a 36 mesi), per mettersi al sicuro dagli eventuali aumenti del costo delle materie prime che periodicamente si verificano
  3. per il passaggio da una tariffazione per l’energia elettrica monoraria a multioraria (bioraria o trioraria) o viceversa in base alle proprie esigenze (ad esempio se si sta più a casa durante il giorno può convenire la monoraria, o un’offerta bioraria in caso di coppia senza figli in cui entrambi i coniugi lavorano, e così via)
  4. per avere un’offerta luce gas che includa anche un’assicurazione per la casa, con professionisti pronti a intervenire qualora si verifichi un problema di qualsiasi genere.
  5. in caso di trasloco in una casa nuova con relativa voltura, per non doversi per forza adeguare all’offerta scelta dal precedente inquilino, magari non altrettanto conveniente per te.
  6. per attivare un’offerta luce e gas insieme "dual fuel" con lo stesso gestore
  7. per attivare tariffe energia verde, cioè che garantiscono l’utilizzo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e gas con emissioni compensate
  8. per avere un servizio clienti migliore, più pronto a intervenire per situazioni particolarmente complesse o in caso di guasto

Che cosa fare per cambiare il fornitore del gas e dell’energia

Per prima cosa, una scelta ragionata su un nuovo fornitore delle utenze casalinghe (o del negozio o dell’ufficio) non può prescindere da un accurato controllo tramite un comparatore, come quello di SosTariffe.it.

Grazie a questi strumenti, infatti, è possibile confrontare le diverse tariffe, inserendo i propri dati, come ad esempio:

  • metratura della casa

  • numero di membri della famiglia

  • percentuali d’uso nell’arco della giornata

  • elettrodomestici posseduti e utilizzati

In tal modo si fa una stima dei consumi. Solo a questo punto vengono elaborati dei preventivi con tanto di spesa annua stimata e risparmio rispetto alla maggior tutela.

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Una volta che ti sei chiarito le idee e hai deciso a che fornitore rivolgerti, è un’ottima idea recarti sul sito ufficiale del nuovo fornitore da te scelto e seguire le istruzioni fornite per aderire alla tariffa. Il più delle volte si tratterà soltanto di un modulo da compilare con i tuoi dati, ma in altri casi potresti dover telefonare, inviare una mail, accedere da un’app per smartphone e tablet e così via.

Quanto tempo ci vuole per cambiare fornitore di gas o energia elettrica?

A livello teorico, un fornitore di servizio potrebbe “ritardare” il più possibile il passaggio di uno suo cliente a un’altra azienda, ma per fortuna l’ARERA ha stabilito le tempistiche relative alla procedura, valide per tutti i gestori.

In questo modo l’Autorità fa sì che ci sia una vera concorrenza tra i vari gestori attivi nel mercato libero, avvantaggiando in questo modo il cliente finale che non si trova a dover sopportare interruzioni del servizio che lo scoraggerebbero nello scegliere un nuovo fornitore.

Le tempistiche per il cambio energia riguardano prima di tutto il recesso dal vecchio contratto, il cui preavviso parte dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio gestore ha ricevuto la comunicazione scritta.

  • per i clienti domestici, i tempi sono di 1 mese a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione

  • per i clienti non domestici si parla di 1 mese per chi passa al mercato libero dal servizio di Maggior Tutela, e di 3 mesi da un fornitore del mercato libero a un altro.

Anche qualora doveste decidere di sottoscrivere un nuovo contratto, come per qualsiasi accordo commerciale (stipulato fuori dalla sede commerciale del gestore) avrete fino a 14 giorni per avvalervi del diritto di recesso. In questo caso dovrete inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al gestore per informarlo del ripensamento.

Come avviene il passaggio da un regime all’altro: i dati necessari

A questo punto, si può dire… che il tuo lavoro sia già finito: spetta infatti ai due fornitori – quello vecchio e quello nuovo – accordarsi per gestire il tuo passaggio dall’uno all’altro.

Non è infatti necessario alcun intervento del tecnico a casa tua né tantomeno al contatore. L’unica cosa da tenere presente è che, a prescindere dal mezzo utilizzato per aderire all’offerta, bisogna avere sottomano alcuni dati importanti, ovvero:

  • i dati dell’intestatario (ovvero il nome, il cognome e il codice fiscale)

  • i dati della fornitura (il POD per l’energia elettrica e il PDR per il gas; entrambi si possono trovare nell’ultima bolletta ricevuta)

  • i recapiti (telefonici o mail)

  • per chi sceglie la domiciliazione bancaria (molto spesso condizione indispensabile per accedere ad alcuni dei più allettanti vantaggi delle offerte promozionali) è necessario fornire anche il codice IBAN del proprio conto corrente.

Un altro punto che rende molto interessante il passaggio a un altro fornitore nel mercato dell’energia elettrica e del gas è che (a differenza di quanto accade invece nel settore della telefonia, sia fissa che mobile) questo genere di contratti non ha una durata minima e quindi non prevede una penale qualora si abbandoni troppo presto il nuovo fornitore.

In qualsiasi momento si può tornare sui propri passi e addirittura tornare al servizio di Maggior Tutela (ovviamente prima del 2024).

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