Maggior tutela

Aggiornato il: 29/11/2023
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 29/11/2023

Per le forniture luce e gas gli utenti possono scegliere tra le tariffe del Mercato Libero o quelle del servizio di Maggior Tutela, quest’ultimo è il regime tariffario stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). I clienti domestici e non che non hanno ancora provveduto al passaggio alle offerte energia e gas del Mercato Libero possono contare su una sola tariffa gas e su due offerte luce: una monoraria e una bioraria, nel primo caso il prezzo dell’energia sarà unico mentre nel secondo sono previste delle fasce orarie di consumo con relative tariffe.

I prezzi sono aggiornati ogni mese per il gas e ogni tre mesi per l’energia elettrica (fino all’ottobre del 2022 anche il gas registrava aggiornamenti ogni trimestre). Il servizio tutelato, quindi, non consente di beneficiare dei margini di scelta garantiti dalle offerte del Mercato Libero. In termini di costi, invece, la differenza tra Mercato Libero e Maggior Tutela sta nel costo unitario dell’energia oltre che nel costo fisso della fornitura.

Il regime di Maggior Tutela terminerà il 10 gennaio 2024 per il gas naturale e il 1° aprile 2024 per l’energia elettrica, con la fine del servizio per i clienti domestici non vulnerabili che arriverà dopo diversi rinvii. Per l’energia elettrica, chi non sceglierà un fornitore del Mercato Libero passerà al regime transitorio Servizio a Tutele Graduali, della durata massima di 3 anni, con un fornitore assegnato a seguito di aste su base territoriale e con condizioni di fornitura simili a quelle previste dalle offerte PLACET. Per il gas naturale, invece, si resterà con lo stesso fornitore ma cambieranno le condizioni di fornitura.

Il servizio di Maggior Tutela continuerà per i clienti vulnerabili. In questa categoria rientrano i clienti con più di 75 anni, i clienti in regime di disagio economico (titolari del Bonus Luce e Gas) o in regime di disagio fisico (percettori del Bonus Luce per disagio fisico) o ancora i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92 e i clienti che hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi oppure un'utenza in un'isola minore non interconnessa.

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