Usucapione

Aggiornato il: 27/05/2021
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 27/05/2021

Il termine giuridico indica l’acquisizione di una proprietà mediante il possesso continuativo di quel bene mobile o immobile, il periodo di tempo necessario per poter far valer questo diritto è di 10 anni. Se viene individuato un caso di mala fede il tempo necessario ad acquisire il diritto per usucapione raddoppia.

L’articolo del Codice Civile che disciplina questo particolare diritto è il 1158. L’usucapione può essere applicato a tutti i beni mobili e immobili, ma il possessore deve dimostrare di aver rispettato i seguenti criteri:

  • il possesso deve essere stato ininterrotto e pacifico, oltre che pubblico
  • non deve essere un possesso in mala fede, quest’ultima condizione viene considerata detenzione
  • si applica il diritto su attività sulle quali si può esercitare proprietà – non sono quindi contemplati i titoli di proprietà o ruoli societari
  • il possesso deve durare un ventennio con esplicita intenzione di esercitarlo d’accordo con il detentore

In pratica, chi possiede il bene oggetto dell’usucapione deve possederlo nella convinzione di esserne proprietario e non con la consapevolezza di averlo sottratto a qualcun altro. Il diritto al possesso scatta in automatico al termine dei vent’anni previsti dalla norma, ma per poterlo rendere effettivo è necessario registrare la proprietà nei Registri pubblici.

È quindi necessario rivolgersi ad un giudice che attesti la proprietà, dal 2013 è stato introdotta una modifica che permette di accertare l’usucapione anche con un verbale di mediazione (articolo 2643 Codice civile, comma 12 bis).

La mediazione non è altro che una procedura che può essere eseguita da mediatori iscritti nell’apposito registro del Ministero della Giustizia. Per il diritto al possesso per usucapione si procede all’attivazione di una mediazione contro un possibile proprietario del bene, le parti si incontrano e raggiungono un accordo che va firmato dalle parti, dagli avvocati e dal notaio. Esiste anche l’usucapione sui conti correnti nel caso di eredi o cointestatari.