I conti correnti cointestati sono strumenti finanziari utilizzati tra diverse tipologie di cointestatari: moglie e marito, genitori e figli, fratelli e così via. Si tratta in sostanza di un conto che “appartiene” ai vari titolari che l’hanno sottoscritto. Tuttavia, la vità è imprevedibile ed è bene essere informati su tutte le sue casistiche: in particolare, vedremo insieme cosa succede in caso di morte di uno dei titolari.
Il conto corrente cointestato permette a tutti i titolari di agire con pieno diritto in merito alle operaziondi del conto e, allo stesso tempo, di condividere in solido la responsabilità per i rapporti di credito derivanti dalla gestione.
La principale variabile quando si parla di conto corrente cointestato è relativa alla firma e al consenso, in pratica:
Come comportarsi col conto corrente cointestato in caso di decesso? La questione può essere piuttosto spinosa, soprattutto in relazione alle già affrontate problematiche della firma disgiunta e della firma congiunta, nonché quelle dell’eredità.
Come si è detto più sopra, un conto corrente cointestato con firma disgiunta è molto meno “rigido” di un conto corrente con firma congiunta, che richiede l’assenso di entrambi (o più, se è un conto condiviso da più di due persone) i titolari per ogni operazione bancaria. Così, se si tratta di un conto con firma disgiunta il titolare che rimane in vita ha piena autonomia e può gestire il conto come preferisce; ben diversa è la situazione che riguarda il conto corrente cointestato con firma congiunta.
Quando in un conto corrente cointestato la firma è congiunta, il titolare o i titolari superstiti, in caso di decesso di un cointestatario, non possono operare sul conto. Questo viene infatti bloccato dalla banca fino a quando non viene completata la procedura di successione.
In altre parole, i risparmi che sono stati depositati sul conto cointestato sono, di fatto, congelati, e i titolari in vita non posso eseguire alcun tipo di operazione fino a quando la banca non ha identificato gli eredi e stabilito le quote loro spettanti. Quando si apre la successione ereditaria del conto corrente, la banca provvede a “scongelare” le somme sul conto corrente e a liquidare “pro quota” gli eredi; i contitolari, a questo punto, possono rientrare in possesso della loro parte di risparmi.
Da ricordare inoltre che gli eredi hanno comunque la facoltà di subentrare nella titolarità del de cuius, mantenendo così attivo il conto corrente; è però necessario che tutti siano d’accordo e manifestino il proprio consenso.
Come detto, ben più agile la situazione quando si parla di firma disgiunta; in questo caso infatti, almeno in teoria, la banca può congelare soltanto la somma riconducibile al defunto e aprire su di essa la successione ereditaria, lasciando agli altri titolari rimasti in vita la possibilità di disporre della propria quota secondo i loro desideri.
In passato, però, non era infrequente che la banca decidesse di bloccare comunque l’intero importo sul conto corrente, per tutelarsi in caso di eventuali contenziosi con gli eredi.
La situazione è cambiata da quando, secondo una recente (19 marzo 2021) sentenza della Corte di Cassazione, il cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta può prelevare anche l’intera giacenza in caso di morte dell’altro titolare, in quanto si viene a creare una situazione di cosiddetta “solidarietà attiva”.
L’adempimento dell’intero saldo libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare, che non possono rivalersi nei confronti dell’istituto di credito in alcun modo. Anzi, la sentenza ha ribadito espressamente che è obbligo della banca quello di permettere al singolo cointestatario di disporre pienamente delle somme depositate anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto. Attenzione però, perché a cadere in successione continua ad essere soltanto il 50% della giacenza (in caso di due titolari); il cointestatario che preleva l’intera somma è comunque tenuto a restituirne metà agli altri eredi. Nel caso in cui questo non lo faccia, però, come si è detto gli eredi possono agire soltanto nei confronti del cointestatario e non in quelli della banca.
La sentenza segue un orientamento che recepisce la possibile situazione di difficoltà del titolare superstite, che può ad esempio aver scelto il conto corrente cointestato per ricevere lo stipendio o la pensione, e che con il blocco del conto quindi non potrebbe disporre dei redditi necessari alla sopravvivenza.
Per effettuare la successione del conto cointestato, sono necessari alcuni documenti che gli eredi – dopo aver subito comunicato alla banca l’avvenuto decesso del titolare cointestatario – dovranno presentare:
Da ricordare inoltre che il defunto può non vantare soltanto dei crediti, ma anche dei debiti; gli eredi che quindi accettano l’eredità senza esprimere il beneficio d’inventario succedono anche nei rapporti debitori del titolare deceduto nei confronti della banca, motivo per cui è sempre buona regola accertarsi con la massima cura della situazione patrimoniale del defunto prima di accettare l’eredità.