Che cosa è il contributo unificato e a quanto ammonta?

Aggiornato il: 18/10/2021
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 18/10/2021

Introdotto quasi vent’anni fa, il 1° marzo del 2002, il contributo unificato è una tassa che si applica alle spese dei procedimenti giudiziari, e ha lo scopo, come suggerisce il suo nome, di accorpare in un’unica voce tutte le imposte relative ai procedimenti civili, penali e amministrativi, compresi quelli davanti al giudice di pace e alle commissioni tributarie. Sapere che cos’è il contributo unificato è necessario quando ci si trova in una di queste circostanze e si deve essere in regola con tutti i pagamenti, da saldare anche dal proprio conto corrente.

Calcolo contributo unificato

Che cosa comprende il contributo unificato

Oggi il contributo unificato accorpa e sostituisce, relativamente ai procedimenti giudiziari:

  • l’imposta di bollo
  • la tassa di iscrizione a ruolo
  • i diritti di cancelleria
  • i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario

A quanto ammonta il contributo unificato

Relativamente all’ammontare del contributo unificato, va anzitutto notato che non è fisso, ma variabile in base al valore della controversia che è oggetto di procedimento giudiziario, valore a sua volta determinato dalla legge.

È necessario pagare il contributo unificato per ogni grado di giudizio, anche se con un ammontare diverso; in appello il contributo ammonta al 150% della somma pagata per il primo grado, mentre in Cassazione la percentuale è del 200%, cioè raddoppia quanto pagato per il primo grado.

Oltre alle fattispecie già citate sopra, ci sono altre occasioni in cui l’ammontare del contributo unificato viene maggiorato. L’aumento del 50% è previsto infatti anche se il difensore non indica l’indirizzo di posta elettronica e certificata e il proprio numero di fax, o se la parte non indica il codice fiscale nell’atto introduttivo, mentre il contributo è raddoppiato anche per i procedimenti davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter D.P.R. 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).

Il contributo viene invece dimezzato nei seguenti casi:

  • procedimenti sommari (comprendono i procedimenti per ingiunzione come i decreti ingiuntivi o per convalida di sfratto, i procedimenti cautelari o possessori e i procedimenti sommari di cognizione, l’accertamento tecnico preventivo
  • nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo di primo grado
  • nei procedimenti di sfratto per morosità e per finita locazione
  • nelle controversie individuali di lavoro o che riguardano rapporti di pubblico impiego, a parte alcune eccezioni.

A chi spetta pagare il contributo unificato

In Italia, per legge, le tasse oggi accorpate nel contributo unificato devono essere pagate da chi intraprende le vie legali. Va effettuato quando il procedimento viene di fatto avviato, cioè quando è iscritto a ruolo. Quando il procedimento termina con una sentenza in favore di chi lo ha promosso, spetterà alla controparte rimborsare il contributo unificato pagato dalla parte vincitrice.

Ci sono però delle eccezioni per le quali non è dovuto il contributo unificato, ovvero:

  • in caso di un procedimento giudiziario che sia stato avviato da parte di chi ha diritto al gratuito patrocinio
  • per i ricorsi per violazione della ragionevole durata del processo in base a quanto stabilito dalla legge Pinto
  • nei processi per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie
  • per le cause di lavoro individuali o che concernono rapporti di pubblico impiego quando le parti sono titolari di un reddito imponibili ai fine IRPEF, in base all’ultima dichiarazione, inferiore a una cifra pari a tre volte l’ammontare massimo per il patrocinio gratuito.

Le cifre del contributo unificato

Questi sono i valori attuali per il contributo unificato in base al valore stabilito dalla legge per la controversia nel primo grado di giudizio del processo civile:

  • Valore fino a € 1.100,00: € 43,00
  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 98,00
  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 237,00
  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 518,00
  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 759,00
  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.214,00
  • Valore superiore a € 520.000,00: € 1.686,00

Questi valori sono relativi all’appello:

  • Valore fino a € 1.100,00: € 64,50
  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 147,00
  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 355,50
  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 777,00
  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.138,50
  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.821,00
  • Valore superiore a € 520.000,00: € 2.529,00

Questi valori sono relativi invece alla Cassazione:

  • Valore fino a € 1.100,00: € 86,00
  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 196,00
  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 474,50
  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 1.036,00
  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.518,50
  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 2.428,00
  • Valore superiore a € 520.000,00: € 3.372,00

I ricorsi amministrativi hanno altre tabelle, con un minor numero di classi di diverso valore. Questi quelli per il primo grado:

  • Valore fino a € 200.000,00: € 2.000,00
  • Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00: € 4.000,00
  • Valore superiore a € 1.000.000,00: € 6.000,00

Qui di seguito, l’impugnazione:

  • Valore fino a € 200.000,00: € 3.000,00
  • Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00: € 6.000,00
  • Valore superiore a € 1.000.000,00: € 9.000,00

Infine la Cassazione, con il contributo unificato per i ricorsi amministrativi:

  • Valore fino a € 200.000,00: € 4.000,00
  • Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00: € 8.000,00
  • Valore superiore a € 1.000.000,00: € 12.000,00

L’ultima tabella riguarda i valori per il processo tributario, in commissione tributaria provinciale e regionale (mentre l’art. 261 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che il contributo unificato, per i ricorsi in Cassazione in materia tributaria, si applica nella misura prevista per il processo civile):

  • Valore fino a € 2.582,28: € 30,00
  • Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00: € 60,00
  • Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00: € 120,00
  • Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00:  250,00
  • Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00: € 500,00
  • Valore superiore a € 200.000,00: € 1.500,00

 

I procedimenti con contributo fisso

Sono inoltre previsti dei contributi fissi per alcuni tipi di procedimento:

  • Procedimenti di esecuzione immobiliare: € 278,00
  • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi: € 168,00
  • Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00: € 43,00
  • Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore o uguale a Euro 2.500,00: € 139,00
  • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare e non fare: € 139,00
  • Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.): € 43,00
  • Istanza di fallimento: € 98,00
  • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare: € 70,00
  • Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura): € 851,00
  • Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi: € 98,00
  • Procedimenti di cui all'art. 4 della L. 898/1970: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es: divorzio giudiziale): € 98,00
  • Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970: separazione consensuale e divorzio congiunto: € 43,00
  • Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito: € 21,50
  • Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito: € 43,00
  • Procedimenti di volontaria giurisdizione: € 98,00
  • Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato: € 300,00
  • Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato: € 300,00
  • Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato: € 650,00
  • Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie): € 1.800,00
  • Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell'amministrazione): € 300,00
  • Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica: € 650,00