Bollette luce e gas: per quanto conservarle?

Aggiornato il: 30/05/2019
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 30/05/2019

Le bollette della luce e del gas sono i documenti di fatturazione con cui il fornitore addebita al consumatore finale i corrispettivi dovuti all’erogazione dell’energia elettrica e del gas per il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria e la cottura dei cibi.

Soltanto una frazione della bolletta – per una famiglia tipo, in genere intorno al 40% per il gas, un po’ di più per l’energia – riguarda propriamente il costo della materia prima; il resto è imputabile alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte.

Con le bollette i fornitori ci comunicano periodicamente quanto dobbiamo pagare per una fornitura o entrambe (in caso di offerta dual fuel), la scadenza entro cui farlo per non pagare gli interessi di mora, le modalità con cui è possibile saldare il conto e tante altre informazioni utili, rese negli ultimi anni più semplici e accessibili così da non confondere l’utente, in passato troppo spesso incerto sul significato dell’una o dell’altra voce.

La bolletta, insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento (il bollettino postale, una semplice mail in caso di pagamento elettronico e così via), è di fatto l’unico documento che segnala il denaro da corrispondere per non avere debiti e il fatto che abbiamo pagato: per questo, non va gettata via ma conservata, insieme alla relativa ricevuta.

Ma per quanto tempo?

Quanto conservare le bollette di luce e gas?

Chi non vuole avere brutte sorprese e vedersi contestare un pagamento già effettuato, è solito conservare le bollette già saldate (o meglio: le ricevute di pagamento, in quanto il documento di fatturazione, di per sé, non prova nulla) in una cartellina o in un cassetto, pronti a valere come prova nel caso arrivasse qualche richiesta indebita.

Essere prudenti è sicuramente consigliato, e se avere un po’ di carta in giro per casa non fa paura, non c’è nulla di male a conservare a lungo le bollette del gas e dell’energia; molti però non sanno che, dopo un certo lasso di tempo, nessuno può rivalersi in alcun modo sul cliente, e quindi diventa perfettamente inutile avere fatture troppo vecchie.

L’articolo 2934 del Codice Civile in materia recita: «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge».

In altri termini, se il fornitore dell’energia elettrica o del caso crede di vantare un credito su un utente ma non lo esercita nei termini stabiliti dalla legge, questo diritto, di fatto, scompare, e non c’è alcun valore legale in una richiesta troppo tardiva.

Tutto sta, dunque, a capire bene quali sono i termini di legge di cui sopra, e di conseguenza fino a quando è necessario conservare le bollette della luce e del gas.

In genere, per quanto riguarda le bollette per la fornitura elettrica, del gas e dell’acqua, per essere sicuri vanno conservate per 5 anni; trascorso il lasso di tempo, il fornitore non potrà più richiedere il pagamento per un arretrato.

Se però ci sono inadempienze attribuibili al gestore – per esempio dei ritardi nella fatturazione – allora il periodo entro cui il fornitore può avvalersi della possibilità di chiedere prova dell’avvenuto pagamento scende a 2 anni.

Attenzione però, perché se si getta la bolletta prima che siano scaduti i termini qui ricordati, in seguito a una richiesta (anche nei fatti non fondata) da parte del gestore si sarà obbligati a effettuare nuovamente il pagamento (ovviamente in caso si passi alle vie legali possono essere utilizzate altre prove a testimonianza della propria corretta condotta).

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Come conservare le bollette di luce e gas

Una volta stabilito che le bollette per l’energia elettrica e il gas vanno conservate con cura per almeno 5 anni, ci si può chiedere quale sia il metodo più efficiente per farlo, visto che anche se si dedica un intero cassetto alle singole forniture energetiche c’è sempre la possibilità che un foglio vada perduto, malgrado un’organizzazione archivistica apparentemente impeccabile.

Una buona soluzione è quella di affidarsi a uno scanner (ma può bastare anche uno smartphone con una buona fotocamera e un’app dedicata alla digitalizzazione dei documenti) ed effettuare una copia digitale di tutte le fatture, da utilizzare come archivio di riserva, magari condiviso sul cloud per essere al sicuro da eventuali guasti del proprio PC. In questo modo è anche più semplice trovare subito quello che serve e fare un po’ di pulizia ogni due anni o giù di lì, eliminando i file che ormai non servono più.

A questo proposito, va ricordato che buona parte degli attuali fornitori di gas e di energia prevedono l’emissione delle fatture elettroniche, con bollette solo digitali che si possono recuperare sulla propria area clienti o vengono inviate e notificate direttamente via mail.

Non solo: scegliere questa modalità di consegna è sia più vantaggioso per l’ambiente che per il fornitore stesso, che non deve spendere denaro per la stampa della bolletta e il relativo invio per posta, il che spesso si traduce anche in uno sconto speciale offerto al cliente. Con le fatture elettroniche, scaricare il file necessario per l’archiviazione (il più delle volte un PDF) è davvero molto semplice.

Anche la domiciliazione bancaria offre una garanzia in più, perché la ricevuta del pagamento può essere rintracciata anche grazie alla banca e al suo storico di pagamenti.

Di fatto, chi sceglie la domiciliazione bancaria non avrebbe nemmeno bisogno di conservare le bollette, visto che i pagamenti possono essere dimostrati, ma per sicurezza meglio conservare anche le singole fatture, in modo da avere una copia.

Che cosa fare se non arrivano le bollette

Di solito i fornitori sono molto puntuali nel recapitare le loro fatture ai clienti, ma può capitare che una bolletta si perda per un disguido postale (anche se sempre meno utenti scelgono esclusivamente l’invio cartaceo) o che qualcuno la sottragga dalla cassetta delle lettere; i ritardi possono anche essere dovuti a disservizi interni del fornitore del servizio.

Il problema è che in caso di mancato recapito di una bolletta del gas o della luce, visto che non si paga la fornitura a meno che non ci si accorga della situazione e si contatti quindi la società, si rischia la sospensione del servizio per mancato pagamento.

Di solito è possibile accorgersene quando ormai è tardi, cioè quando arriva una lettera di sollecito (che però presuppone il pagamento della bolletta maggiorato degli interessi di mora, ovvero la cifra da corrispondere per il ritardo) o, peggio, la lettera di intimazione e diffida da parte della società di recupero dei crediti che obbliga a pagare tutti gli arretrati, pena la sospensione della fornitura.

Se però le bollette non arrivano per almeno 5 anni dall’ultima emessa, il cliente non è tenuto a pagare nulla.

Se ci si accorge che la bolletta non è arrivata e non si riesce a chiarire la situazione con il servizio clienti del fornitore, è bene inviare subito alla società una lettera di messa in mora per intimare il ripristino della regolare periodicità di emissione e invio delle bollette, segnalando di non voler addebitati gli interessi di mora non essendoci alcuna responsabilità nei ritardi da parte del cliente.

Se ancora non si riceve una risposta adeguata è possibile rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’ARERA, che mette a disposizione dell’utente diversi strumenti (un contact center, il servizio di conciliazione, il servizio SMART, il servizio reclami e il servizio segnalazioni) che possono essere usati per chiarire controversie come quelle del mancato arrivo della bolletta.

L’importante è ricordarsi di indicare tutti quanti i dati significativi della propria fornitura, in particolare il codice POD (per la fornitura elettrica) o il PDR (per la fornitura di gas; si trovano sulle ultime bollette ricevute e identificano in modo univoco la fornitura), insieme alle copie di reclami già inviati alla compagnia che fornisce il servizio e l’eventuale risposta.

Gli indennizzi in caso di bolletta pagata in ritardo

Nel caso in cui la bolletta periodica di fornitura sia inviata oltre il termine di 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo addebitato, il venditore è tenuto a riconoscere nella prima bolletta utile un indennizzo automatico al cliente finale, in base al numero dei giorni di ritardo, pari:

  • a 6 euro nel caso di un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine di emissione delle bollette;

  • l'importo di cui al precedente punto maggiorato di 2 euro ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro per ritardi pari o superiori a 45 giorni solari dal termine di emissione;

  • a 40 euro se il ritardo dal termine di emissione è compreso tra 46 e 90 giorni solari;

  • a 60 euro se il ritardo dal termine di emissione è superiore a 90 giorni solari.

Le tempistiche in caso di mancato pagamento della bolletta

Se, a torto o ragione, non si è pagata una bolletta (anche perché non la si è mai ricevuta e non si sono chiesti chiarimenti al fornitore), come detto il rischio è quello di arrivare alla sospensione del servizio, ma ci sono varie fasi che, secondo la norma di legge, hanno i loro tempi per arrivare alla decisione più drastica.

Gli interessi di mora per la bolletta pagata in ritardo equivalgono a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5% relativamente ai giorni di ritardo; se il cliente è un buon pagatore, cioè ha sempre pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio, per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale. Il cliente che paga in ritardo può trovarsi anche a dover pagare le spese postali per l’eventuale sollecito di pagamento.

Il termine ultimo per la costituzione in mora dell’utente non può essere:

  • Inferiore a 20 giorni solari, se è calcolato dall'emissione della raccomandata da parte del venditore (ossia quando il venditore non può documentare la data di invio)

  • Inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall'invio della raccomandata da parte del venditore

  • Inferiore a 10 giorni solari, se è calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.

Nella comunicazione con raccomandata o PEC devono essere indicate la modalità con cui il cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax e così via), il termine dopo il quale, in caso di mancato pagamento, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura, il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura, i casi in cui il cliente finale ha diritto all'indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati.

Se il pagamento non viene effettuato, il venditore non può comunque richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.

La fornitura non può essere sospesa per morosità in vari casi (se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti, se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, se l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione ecc.).

Quanto conservare gli altri documenti importanti

La scadenza delle bollette del gas e dell’energia non è sempre condivisa dagli altri documenti che è sempre meglio avere sottomano. In particolare, 5 anni è la scadenza consigliata anche per le ricevute degli affitti e delle spese condominiali, per i giustificativi delle spese da detrarre come le parcelle mediche o le spese per le ristrutturazioni, per le quietanze dei pagamenti dei tributi; e poi ancora per le ricevute di pagamento delle multe.

Meglio andare più sul sicuro, invece, e conservare per 10 anni documenti come gli estratti conto e le quietanze delle rate dei mutui, insieme alle bollette del cellulare. Bastano 3 anni per il bollo auto, le cambiali e le parcelle di professionisti come avvocati, commercialisti, artigiani; 1 anno per le rette scolastiche (a meno che non siano usate a fini fiscali in quanto detraibili: in questo caso vanno tenute per 5 anni) e per le ricevute di spedizionieri o trasportatori (18 mesi per i trasporti fuori Europa); e solo 6 mesi per le ricevute di alberghi e pensioni.

Attenzione perché gli atti notarili, come i rogiti o gli atti di separazione, devono essere ovviamente conservati per sempre.