Quali sono i conti correnti non pignorabili?

Aggiornato il: 24/09/2021
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 12/02/2021

I conti correnti sono degli strumenti di gestione dei propri risparmi per i quali è possibile subire un pignoramento da parte di soggetti terzi. A questo proposito è lecito chiedersi, soprattutto in quei casi nei quali si è scelto di accreditare lo stipendio su un determinato conto corrente: esistono i conti correnti non pignorabili?

Conti correnti pignorabili

In questa guida cercheremo di capire come stanno effettivamente le cose. 

Chi può sapere quanto soldi ho su un conto corrente

Per affrontare la questione dei conti correnti non pignorabili è necessario fare una premessa relativa ai soggetti che possono aggredire un conto, ovvero i creditori. Come possono conoscere quali sono i redditi di un contribuente?

Tramite la consultazione degli archivi telematici dell’Anagrafe tributaria, ai quali si può accedere soltanto con l’autorizzazione del presidente del tribunale, si potrà avere accesso alle informazioni riguardanti i depositi bancari e postali dei contribuenti. 

Nello specifico, il creditore potrà consultare l’archivio dei rapporti finanziari, attraverso il quale sarà possibile conoscere il numero dei rapporti bancari del soggetto debitore e l’istituto di credito presso il quale ha depositato i propri soldi, ma non il loro ammontare complessivo. 

Questo significa che, nel momento in cui il creditore notifica l’atto di pignoramento al debitore, non sa se troverà effettivamente dei soldi sul conto, che potrebbe essere anche in rosso. 

I conti non pignorabili esistono?

In genere si pensa che i conti correnti esteri o Paypal non siano pignorabili: in realtà, non ci sono conti correnti che siano davvero non pignorabili, sebbene esista tutta una serie di eccezioni. 

Anche le due categorie appena citate, infatti, possono essere pignorate nonostante sia sicuramente più difficile operare nel caso di un soggetto (e una banca) che non risieda in Italia e per il fatto che tali conti non vengano generalmente inseriti all’interno dell’Anagrafe dei rapporti tributari. 

Le uniche eccezioni per le quali si può parlare in un certo senso di conti non pignorabili sono legate alla provenienza dei soldi del singolo conto corrente. 

In altri termini, non si possono per esempio pignorare i conti correnti in rosso, in quanto il titolare preleva tutti i soldi che vi vengono accreditati rendendo il proprio denaro impossibile da aggredire. 

Tipologie di conti correnti non pignorabili

Possono rientrare nei conti correnti non pignorabili anche i conti correnti affidati: si tratta di conti nei quali è stata aperta una linea di credito, per la quale il fido rappresenta un finanziamento, quindi un debito che il correntista ha nei confronti della banca (e non un credito). 

Non si possono pignorare neanche:

  • i conti correnti sui quali vengono accreditate le pensioni di invalidità, oppure gli assegni di accompagnamento per i disabili;
  • i conti corrente sui quali viene accreditata la rendita di un’assicurazione sulla vita, la quale rappresenta una prestazione non pignorabile. 

Quali sono i conti parzialmente pignorabili

Oltre agli esempi citati, sono presenti anche dei conti corrente che possono essere pignorati in modo parziale e che sono stati illustrati nella tabella che segue. 

Tipologia di conto

Spiegazione

Conto corrente cointestato oppure conto corrente in comunione dei beni

Si può pignorare soltanto la quota che appartiene al soggetto debitore

Conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio o la pensione 

Quando si riceve un atto di pignoramento, in pratica, non potranno essere pignorate le somme già depositate che non superano il triplo dell’assegno sociale (si parla di circa 1.376 euro). Per quanto riguarda le somme relative allo stipendio (derivante da lavoro dipendente) o alla pensione che si versano in un secondo momento, potranno essere pignorate fino a massimo di un quinto dell importo. 

A proposito della seconda tipologia di conti correnti parzialmente pignorabili, potrebbe essere interessante valutare l’attivazione online di un conto corrente a zero spese, che permetta di addebitare il proprio stipendio o la propria pensione. 

Per farlo, sarà possibile utilizzare il comparatore di conti correnti online di SOStariffe.it, che permetterà di conoscere in pochi secondi quali sono le soluzioni più vantaggiose disponibili sul mercato. 

Dopo aver sottoscritto un nuovo conto corrente, se non si vuole rischiare che il conto venga pignorato, si dovranno tenere a mente i valore indicati in tabella e fare in modo che il deposito non superi mai una determinata cifra. 

Esistono le carte di credito non pignorabili?

A questo punto, potrebbe sorgere spontaneo un interrogativo riguardante le carte di credito: esistono quelle non pignorabili? La risposta è negativa, nel senso che anche quelle che non sono provviste di IBAN possono essere soggette a pignoramento. 

Alla fine si tratta di strumenti che permettono di gestire soldi depositati presso un istituto di credito, ovvero di crediti che il correntista ha affidato a una data banca. Si possono pignorare, pertanto, anche le carte ricaricabili. 

Nella pratica, quando si ricevere un atto di pignoramento, non c’è un riferimento specifico al conto corrente, ma viene richiesto il pignoramento di tutti i depositi che sono a nome del soggetto debitore

Detto ciò, potrebbe essere molto utile, nell’ipotesi in cui ci si dovesse ritrovare nella situazione di ricevere un atto di pignoramento, conoscere quali sono i beni che per la legge non possono essere assolutamente pignorati. 

Quali sono i beni che non possono essere pignorati?

Sul fronte dei conti correnti, abbiamo visto come sia praticamente impossibile poter pignorare un conto corrente in rosso, mentre possono essere aggrediti nella misura del 50% i conti correnti cointestati. 

Lo stesso principio è valido anche nel caso di un’abitazione cointestata, pignorabile solo nella percentuale appartenente al soggetto debitore (che è di solito il 50%). Nello specifico:

  • nel caso in cui il bene fosse divisibile, si procederebbe con l’esecuzione forzata della parte di proprietà del soggetto debitore;
  • se, invece, il bene fosse indivisibile, si potrebbe decidere di venderlo e di dividere il ricavato a metà. 

I beni di famiglia

Ai sensi dell’articolo 514 del Codice di procedura civile, che disciplina quali sono le Cose mobili assolutamente impignorabili, non si possono pignorare i beni di famiglia, ovvero tutti quei beni che risultano fondamentali alla vita e alla dignità di un individuo. 

Ne fanno parte vestiti, stoviglie, elettrodomestici, arredamento, oggetti sacri, biancheria, viveri, combustibili, animali da compagnia, tutti quegli oggetti (come le armi) che il debitore possiede per ragioni di pubblico servizio. 

Possono invece essere pignorati i mobili, ma non i letti, che hanno un grande valore artistico o di antiquariato. 

Gli strumenti di lavoro

Gli strumenti e libri che servono al debitore per l’esercizio della sua professione, arte o mestiere potranno essere pignorati soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia altri beni pignorabili. 

Nell’ipotesi di pignoramento, al lavoratore dovrà essere garantita la possibilità di poter proseguire con la propria attività lavorativa e gli strumenti di lavoro potranno essere pignorati soltanto fino a un massimo del quinto del loro valore. 

La casa di proprietà

Per quanto riguarda la pignorabilità di un immobile che sia di proprietà del debitore, potrà essere pignorato nel caso in cui il debito contratto non sia superiore a 120.000 euro, o la somma degli immobili del debitore non sia maggiore di tale cifra. 

Non si potrà pignorare la casa del debitore anche nel caso in cui sia l’unico immobile di sua proprietà, nel quale abbia scelto di stabilire la propria residenza. L’immobile non dovrà essere di lusso o appartenere alla categoria delle abitazioni civili. 

Sussidi e pensione di reversibilità 

Fanno parte dei beni che non possono essere pignorati:

  • gli assegni e la pensione di invalidità;
  • le pensioni sociali;
  • i sussidi di maternità;
  • i sussidi per malattia; 
  • i sussidi di sostentamento alle persone che sono comprese nell’elenco dei poveri. 

Possono, invece, essere pignorate la NASpI, l’assegno di mantenimento e la pensione di reversibilità. In particolare:

  • l’assegno di mantenimento può essere pignorato se non rappresenta l’unica fonte di sopravvivenza del suo beneficiario, quindi può essere sottratto nella parte che eccede rispetto allo stretto indispensabile per vivere;
  • in merito alla pensione di reversibilità, invece, è possibile che venga pignorata la parte che superi il valore dell’assegno sociale, aumentato della metà. Nella pratica, si può pignorare tutto quello che superare la quota del minimo vitale stabilito dalla legge, che ammonta a 525,89 euro.

La polizza sulla vita

I soldi che sono stati versati all’interno di una polizza che servirà a garantire una rendita al proprio successore in caso di morte non potranno essere pignorati, né dai creditori, né tantomeno dall’Agente della Riscossione. 

Si tratta di una norma che serve a tutelare i familiari del contraente della polizza, o gli eventuali soggetti che sono stati indicati come beneficiari. Nel caso in cui si dovesse trattare di un prodotto finanziario e non previdenziale, sarà allora possibile pignorarlo. 

Lo stipendio e la pensione

Per concludere nella sua totalità il discorso fatto sulla pignorabilità dei beni, sulla base di quanto stabilito dalla legge, possiamo citare anche lo stipendio e la pensione, i quali potranno essere pignorati, ma entro certi limiti. 

Anche in questa evenienza, deve essere garantito l’importo minimo vitale del quale abbiamo parlato pocanzi. Si potranno poi pignorare (partendo dal netto):

  • nel caso in cui sia inferiore ai 2.500 euro, 1/10 dello stipendio;
  • nel caso in cui sia inferiore ai 5.000 euro, 1/7 dello stipendio;
  • nel caso in cui superi i 5.000 euro, 1/5 dello stipendio. 

Per quanto riguarda la pensione INPS, si detrae prima il minimo vitale, poi si moltiplica per 1,5 l’importo dell’assegno sociale e si sottrae il risultato ottenuto dalla pensione. La cifra derivante da tale calcolo potrà essere pignorata fino a un massimo di un quinto.

Conti correnti non pignorabili in sintesi

La legge italiana ha stabilito quali sono i beni che non possono essere assolutamente pignorati: i conti correnti si collocano in una posizione intermedia, nella misura in cui di base possono essere aggrediti dai creditori, anche se esistono alcune eccezioni. 

Si tratta dei casi in cui si abbia un conto corrente in rosso, di quelli in cui il conto corrente viene utilizzato come strumento per restituire dei soldi che sono stati ricevuti dal proprio istituto di credito, e quelli in cui venga accreditata le pensione di reversibilità o una rendita relativa a una polizza vita. 

Nel caso di conti correnti cointestai o in regime di comunione dei beni, i creditori potranno rivalersi soltanto sulla percentuale di depositi del soggetto debitore, che solitamente corrisponde al 50% di quanto presente sul conto corrente.