Per la sospensione di forniture luce e gas, in caso di morosità del cliente, sono previsti obblighi ben precisi per il fornitore che dovrà comunicare, in netto anticipo, l'avvio della procedura che porterà alla sospensione, fornendo anche tutte le informazioni necessarie per poter saldare quanto dovuto. Ecco quali sono gli obblighi per il fornitore in merito alla procedura di luce e gas e tutto quello che c'è da sapere in relazione a questa delicata situazione che può essere avviata in caso di una o più bollette non pagate da parte di un qualsiasi cliente domestico.
Quando si tratta di distacco della fornitura luce o gas, c'è un iter che il venditore deve rispettare, con una certa modalità e tempistiche. Ricordiamo che le regole in materia di morosità in bolletta prevedono tempistiche certe, congrue e documentate, per la determinazione del termine ultimo di pagamento, dopo l’avviso della costituzione in mora, nonché per il successivo avviso di distacco fornitura, nel caso in cui l’utente prolungasse la propria morosità in bolletta.
In particolare, se il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore è tenuto a inviare l’avviso di costituzione in mora tramite lettera raccomandata dove la data di emissione dovrà essere chiara e ben evidente, che specifichi il termine ultimo di pagamento, il quale non potrà essere:
Questa lettera, inoltre, dovrà precisare:
A partire da questa data, l’utente potrà disporre di almeno 20 giorni per regolarizzare la propria situazione; di seguito il fornitore dovrà aspettare ancora altri 3 giorni per poi poter effettuare la richiesta di sospensione. Eventualmente, se il cliente continua senza pagare e le condizioni tecniche del contatore lo permettono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà diminuita al 15% della potenza disponibile (solitamente i contratti residenziali prevedono una potenza contrattuale massima di 3 kW). Questa procedura consente l'utilizzo minimo di alcune apparecchiature elettriche.
Se, dopo 15 giorni di riduzione della potenza, il cliente continua a non pagare, la fornitura verrà sospesa. In ogni caso, il venditore non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella raccomandata.
Offerte Luce in evidenzaOfferte Gas in evidenzaPer arrivare alla sospensione di una fornitura energetica può bastare anche una sola bolletta non pagata. A seguito di un mancato a pagamento (dopo l'invio di un sollecito e della comunicazione di futura sospensione, tramite raccomandata), il fornitore di energia elettrica o gas naturale può procedere alla sospensione di una fornitura. Tale operazione deve obbligatoriamente rispettare determinati passaggi e tempistiche e non può essere eseguita in alcuni casi, come vedremo nel paragrafo successivo.
Si può cambiare gestore luce o gas essendo morosi? Per evitare questo tipo di situazione, spesso definita con il nome di "turismo energetico" o "turismo delle bollette", l'Autorità dell'Energia ha definito il corrispettivo di morosità Cmor. Si tratta di un importo che viene addebitato al cliente moroso che ha cambiato fornitore nel mercato libero nel caso in cui sia presente un debito con il precedente fornitore. Il pagamento del Cmor non è un saldo del debito ma una vera e propria cauzione. Il precedente fornitore, a cui non viene saldato il debito potrà avviare un'azione giudiziaria per recupero crediti verso il cliente moroso.
Per sospendere le forniture di energia elettrica e gas naturale non è possibile affidarsi ad una procedura diretta. La sospensione può essere ottenuta tramite la disattivazione della fornitura e, successivamente, la riattivazione della stessa. Si tratta, quindi, di una procedura che prevede due passaggi e tempi tecnici abbastanza lunghi (sono necessari diversi giorni lavorativi sia per la disattivazione che per la riattivazione).
Bisogna poi tenere in considerazione i costi. Tutte le operazioni necessarie per la disattivazione e la riattivazione della fornitura hanno dei costi fissi. Nel mercato libero è lo stesso fornitore a stabilire tali costi nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente. Per il mercato tutelato, invece, i costi sono stabili dall'Autorità. Ogni fornitore, però, predispone modalità ben precise per consentire agli utenti di effettuare la "sospensione" di una fornitura.
L'emergenza sanitaria e le restrizioni legate alla pandemia hanno creato non pochi problemi di natura economica alle famiglie italiane ed all'intero sistema Paese. Nonostante le richieste sul tema arrivassero da più parti, anche dopo il lockdown della primavera del 2020, non è arrivata alcuna sospensione delle bollette. Anche il canone RAI non è stato sospeso. Il successivo passaggio ad un sistema che ha suddiviso il Paese in aree (bianca, gialla, arancione e rossa) in base alla situazione epidemiologica non ha comportato sostanziali modifiche.
Da notare, in ogni caso, che, a seguito del lockdown, ARERA ha sospeso tutte le procedure di distacco delle forniture per morosità. Tale sospensione è terminata il 3 maggio del 2020 con il ripristino delle normali procedure previste dalla normativa vigente sul tema. Da notare, però, che alcuni fornitori di luce e gas del mercato libero (come Acea, A2A e Hera) hanno scelto di sospendere le pratiche di distacco, rateizzando i pagamenti dovuti per agevolare i clienti. Si è trattato però di iniziative singole e non coordinate.
L'emergenza economica, collegata all'emergenza sanitaria, non ha portato ad una riduzione degli oneri amministrativi applicati in bolletta. Il sistema di calcolo degli importi delle bollette non ha, quindi, subito modifiche con le necessarie agevolazioni mirate a sostenere le famiglie in difficoltà. Da notare, però, che dal 2021 (come previsto già prima della pandemia però), i Bonus sociali sono diventati automatici venendo riconosciuti a tutti gli aventi diritto. Queso nuovo sistema ha consentito di raggiungere un maggior numero di utenti con le agevolazioni sulle bollette.
Spesso ci si chiede se ci sono dei casi in cui non è possibile sospendere il gas (o l'energia elettrica) in casa. Ad esempio, non è raro chiedersi se possono staccare il gas con bambini in casa oppure se possono staccare il gas senza preavviso. In tempi più recenti, a causa delle conseguenze della pandemia e della crisi economica, è possibile chiedersi se possono staccare il gas per l'emergenza coronavirus 2021. Si tratta di dubbi leciti ed a cui è possibile fornire una risposta.
Ecco quali sono i casi in non si può sospendere il gas o l'energia elettrica in casa:
Quando non si verifica una delle citate condizioni, la sospensione della fornitura può avvenire regolarmente, nel rispetto delle tempistiche e della procedura prevista dalla normativa. Ecco, quindi, alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di staccare luce e gas:
La riattivazione delle utenze staccate per morosità segue una procedura ben precisa. Come prima cosa, è necessario che il cliente moroso abbia saldato quanto dovuto (considerando anche gli interessi di mora previsti). Una volta effettuato il pagamento, l'utente dovrà inviare comunicazione al fornitore, seguendo le indicazioni fornite nella raccomandata inviata dal proprio gestore prima della sospensione della fornitura (ricordiamo che l'invio di tale raccomandata da parte del fornitore è necessario per poter avviare l'iter di sospensione).
Solitamente, la comunicazione di avvenuto pagamento può essere effettuata via fax, via e-mail o via telefono. Ogni fornitore stabilisce i canali da seguire. La riattivazione delle utenze è quasi immediata e richiede 1 o 2 giorni feriali (dipende se si tratta di una fornitura di energia elettrica o di gas naturale). L'operazione richiede un costo che dipende dalla tipologia di fornitura (luce o gas) e dalla tipologia di contratto attivo (mercato tutelato o mercato libero).
Partiamo dalla fornitura di energia elettrica. Per il servizio di Maggior Tutela è previsto un contributo fisso di 26,76 euro (ridotto del 50% se il contatore è gestito a distanza) più 23 euro di oneri amministrativi per il depotenziamento o la sospensione. Da notare che sono previsti anche 23 euro di oneri amministrativi per la riattivazione. Nel mercato libero, invece, è previsto un contributo fisso di 26,76 euro (ridotto del 50% se il contatore è gestito a distanza) più una quota prevista nel contratto di fornitura.
Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, invece, il costo dell'operazione è legato al distributore locale ed alla zona geografica in cui si trova l'abitazione. Per le forniture del mercato libero, in media, la riattivazione di un contatore per uso domestico (fino a classe G) non supera gli 80 euro di spesa complessiva. In ogni caso, il costo da sostenere verrà comunicato in anticipo dal fornitore al cliente moroso.
Se le tempistiche sopramenzionate non venissero rispettate da parte dei venditori, i clienti potranno ricevere automaticamente degli indennizzi accreditati direttamente in bolletta. In particolare, nel caso in cui il fornitore proceda alla sospensione del servizio senza aver inviato al cliente la comunicazione della costituzione di morosità, dovrà corrispondergli un indennizzo pari a 30 euro.
Se la raccomandata fosse stata correttamente inviata, ma il fornitore abbia proceduto alla sospensione della fornitura senza rispettare le tempistiche previste, l’indennizzo da corrispondere al cliente sarà di 20 euro. In entrambe le situazioni, comunque, al cliente non sarà mai richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura luce e/o gas.
Infine, ricordiamo che attualmente le compagnie più note del mercato libero (Enel, E.ON, Edison, eni, Acea e molte altre) offrono tariffe energia elettrica e gas con prezzi bassi, che consentono a una famiglia con 2-3 figli di risparmiare oltre 210 euro/anno sulla luce e circa 180 euro/anno sulla fornitura del gas.