Il bonifico per risparmio energetico è il metodo di pagamento da utilizzare per autorizzare spese dal proprio conto corrente finalizzate a interventi su immobili che godono di particolari agevolazioni. È possibile risparmiare molto denaro grazie a queste detrazioni, diventate particolarmente popolari negli ultimi anni soprattutto con l’introduzione del Superbonus, ma è necessario che si seguano le regole molto precise in materia per non rischiare di veder vanificare il bonus.
Con il nome di bonus per risparmio energetico, o anche ecobonus, si intende di norma una serie di detrazioni fiscali con diverse percentuali (50%, 65% e 110%) che fungono da stimolo per i lavori di riqualificazione edilizia in grado di ridurre i consumi e gli sprechi di un immobile. L’ecobonus è stato rinnovato anche per il 2022 e permette una detrazione spalmata su più anni, ma anche l’alternativa di cedere il credito o di chiedere lo sconto in fattura. Per le transazioni legate a questa agevolazione, però, è indispensabile utilizzare un apposito tipo di bonifico che permetta di tracciare la spesa e ricondurla a queste agevolazioni, nelle modalità indicate più in basso.
Offerte Luce in evidenzaOfferte Gas in evidenzaNella seguente tabella vediamo quali sono le caratteristiche e gli interventi ammessi per la detrazione al 50% con i limiti massimi dei relativi importi, ricordando che i bonus 50% per l’edilizia non si esauriscono tutti qui: ad esempio c’è da ricordare il bonus per le ristrutturazioni edilizie, che però è indipendente dal risparmio energetico.
Lavori | Tipologia | Detrazione massima |
Involucro edilizio | Sostituzione di finestre, comprensive di infissi | 60.000 euro |
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria | Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90 per cento; installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili | 30.000 euro |
Vediamo ora, invece, i lavori per i quali è prevista una detrazione del 65%, sempre relativi al risparmio energetico:
Lavori | Tipologia | Detrazione massima |
Riqualificazione globale | Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro |
Involucro edilizio | Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 euro |
Collettori solari | Installazione di collettori solari termici | 100.000 euro |
Climatizzazione e acqua calda sanitaria | Interventi di di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti | 30.000 euro |
Caldaie a condensazione | Caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio |
30.000 euro |
Impianti di aria calda a condensazione | Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione | 30.000 euro |
Pompe di calore | Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 euro |
Microcogeneratori | Microcogeneratori | 100.000 euro |
Scaldabagno | Sostituzione degli scaldabagno tradizionali con scaldabagno a pompa di calore | 30.000 euro |
Building automation | Sistemi di building automation | 15.000 euro |
Il Superbonus 110%, una delle misure più utilizzate e discusse degli ultimi anni, permette addirittura di recuperare, con le detrazioni, più denaro di quanto speso per effettuare interventi particolarmente importanti per il risparmio energetico, anche se ci sono limiti molto precisi a questo genere di detrazione. Nella tabella seguente vediamo quali sono gli interventi ammessi:
Lavori | Tipologia | Detrazione massima |
Sostituzione impianti di climatizzazione | Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari | 20.000 euro per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici che hanno fino a 8 unità immobiliari; 15.000 euro per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici che hanno più di 8 unità immobiliari |
Isolamento termico | Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente | 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari |
Interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti | Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari | 30.000 euro |
Una volta stabiliti gli interventi ammessi e i limiti di spesa, bisogna assicurarsi che i relativi pagamenti alle imprese siano fatte nel modo giusto. Per ottenere il bonus, è fondamentale che il bonifico sia parlante, cioè che indichi tutte le informazioni necessarie a collocare il pagamento nell’ambito della legge sul risparmio energetico.
Oggi molte banche online offrono moduli già precompilati per i bonifici parlanti, ma anche in caso che questi non ci siano bisogna ricordarsi che nella causale del bonifico vanno indicati il numero e la data della fattura alla quale si riferisce il pagamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale oppure la Partita Iva del beneficiario del pagamento, e il riferimento normativo della detrazione in oggetto. Queste sono le diciture per ciascun bonus:
Tipo di agevolazione | Dicitura da inserire nella causale |
Bonifico per detrazione 50% | Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’Articolo 16-bis del DPR 917/1986 |
Bonifico per detrazione 65% | Bonifico relativo a lavori edilizi per riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione prevista dall’Articolo 1, commi 344-347, legge 296/2006 |
Bonifico per detrazione 110% | Bonifico relativo a lavori edilizi per riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione prevista dall’Articolo 119 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 |
Particolari regole vanno infine seguite per i lavori su parti comuni condominiali: in questo caso, affinché il bonifico sia valido, vanno infatti inseriti il codice fiscale dell’amministratore condominiale nonché quello del condominio.