Pignoramento conto corrente per debiti di un familiare: i casi in cui accade

Quali sono i casi nei quali può avvenire il pignoramento del conto corrente del coniuge non debitore qualora l’altro coniuge dovesse avere dei debiti? Ecco tutte le informazioni relative ai casi in cui ciò è possibile: si ricorda che il conto corrente di un familiare o parente dovrà essere cointestato e che ci sono delle differenze sostanziali tra comunione e separazione dei beni.

Pignoramento conto corrente per debiti di un familiare: i casi in cui accade

Supponiamo che un familiare (il coniuge, nella più comune tra le situazioni) abbia dei debiti e non riesca a pagarli ai propri creditori: quali sono le regole sul pignoramento del conto corrente del coniuge non debitore o di un altro familiare o parente?

La normativa in vigore prevede che sia possibile pignorare fino al 50% di quanto presente sul conto corrente, ma solo nel caso in cui si tratti di un conto corrente cointestato. Il creditore non potrà, dunque, aggredire la totalità delle somme che sono state depositate sul conto corrente intestato a più persone rispetto al soggetto debitore.

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Conto corrente cointestato e ipotesi di pignoramento

Le regole sul conto corrente cointestato prevedono che:

  • tutto quello che non fa parte delle somme che possono essere pignorate, potrà essere utilizzato da tutti i titolari del conto corrente;
  • il debitore avrà la possibilità di prelevare le somme restanti, rispetto a quelle pignorate, se il contestatario del conto non dovesse fare opposizione.

A questo proposito, è comunque bene ricordare che esiste una distinzione tra il conto corrente cointestato a firma congiunta e il conto corrente cointestato a firma disgiunta e che, a seconda della tipologia di operazione, sarà necessario avere l’approvazione da parte di entrambi i cointestatari del conto.

In merito alla procedura di pignoramento del conto corrente, il creditore avrà il dovere di notificare al debitore l’atto di pignoramento, il quale sarà inviato anche alla banca presso la quale si è clienti (o eventualmente alla Posta).

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Forma del pignoramento

In particolare, l’articolo 543 del Codice di procedura civile prevede che:

“Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

  1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  2. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  3. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Quando procede a norma dell’articolo 492 bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”.

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Quando il conto è intestato a un solo coniuge

Nel caso di debiti da parte di uno solo tra i due coniugi, risulta molto utile comprendere cosa cambia nel caso in cui i due siano:

  • in regime di comunione dei beni;
  • in regime di separazione dei beni.

Quali sono le tutele per l’altro coniuge? Quali sono i possibili rischi ai quali si può andare incontro? Si possono trovare delle soluzioni, come quella di spostare tutti i soldi su un altro conto corrente intestato al coniuge non debitore? Analizziamo intanto il primo caso, ovvero quello in cui i due coniugi siano in regime di comunione dei beni.

Cosa succede nel caso di comunione dei beni

In tale ipotesi, tutto quello che è stato comprato dopo il matrimonio entrerà a far parte della comproprietà di entrambi i coniugi, fatta eccezione per eventuali beni che saranno ricevuti in donazione o in eredità.

In relazione al conto corrente, le regole sono diverse, come chiarito dalla stessa giurisprudenza. In particolare:

  • il saldo attivo di un conto corrente intestato a un solo coniuge in regime di comunione dei beni e sul quale viene depositato il denaro proveniente dalla sua attività lavorativa, non fa parte della comunione dei beni e l’altro coniuge non potrà, dunque, prelevare o spendere la metà di quanto vi è stato depositato;
  • il conto dovrà essere diviso equamente soltanto nel caso di separazione legale tra i coniugi, nell’ipotesi in cui il saldo risulti ancora attivo. 

Tuttavia, in caso di comunione dei beni, i creditori potrebbero pignorare il conto corrente intestato al coniuge non debitore, e non solo il conto corrente cointestato. 

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Cosa cambia con la separazione dei beni?

Un’ipotesi differente è quella in cui i due coniugi si ritrovano in regime di separazione dei beni. In questa evenienza, infatti, il conto corrente intestato al coniuge non debitore non potrà essere pignorato in alcun modo, neanche della metà del saldo presente al suo interno. Ciò non potrà verificarsi neanche nel caso in cui al coniuge debitore sia stata attribuita la delega di compiere determinate operazioni. 

In caso di conto corrente cointestato, invece, lo scenario è nuovamente diverso in quanto sarà nuovamente possibile pignorare il 50% di quanto depositato, anche qualora la coppia dovesse essere in separazione dei beni. 

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Pignoramento conto corrente a un familiare non debitore in sintesi

Sulla base di quanto detto fin qui, l’unico modo in cui ci si può difendere dai creditori nel caso in cui un familiare (il genere il coniuge) dovesse avere dei debiti è quello di avere conti correnti separati.

Tuttavia, in questa ipotesi si sarà tutelati dai debiti dell’altro coniuge e dall’eventuale aggressione da parte dei creditori soltanto nel caso di regime di separazione dei beni.

La separazione dei beni non salva, invece, nell’ipotesi in cui la coppia abbia un conto corrente cointestatoIn questa casistica, la legge prevede che il conto corrente possa essere pignorato nella misura del 50%