Quando vanno in prescrizione luce e gas: le novità del 2020

Di tanto in tanto può capitare che si riceva il conguaglio di una bolletta che magari è già stata pagata anni prima: spesso non ci si ricorda neanche di averla pagata, per questo si consiglia sempre di conservare le ricevute di pagamento per alcuni anni. Ma quando si può non pagare il conguaglio? Vediamolo insieme.

Quando vanno in prescrizione luce e gas: le novità del 2020

In cosa consiste il conguaglio luce e gas e quali sono i casi nei quali non deve essere pagato perché è andato in prescrizione? Di seguito sarà spiegata qual è la normativa in vigore e cosa bisogna fare per opporsi al pagamento del conguaglio.

Cosa si intende per conguaglio

Le fatture di luce e gas che si ricevono ogni mese non sempre fanno riferimento ai consumi reali: spesso si tratta di costi forfettari che vengono calcolati sul consumo di precedenti bollette o su delle stime.

Capita quindi che, saltuariamente, si ricevano dei conguagli: il fornitore di luce e gas ricalcola quanto è stato pagato dal cliente sulla base dei sui consumi reali e, se si rende conto che è stato versato di meno per i calcoli effettuati in precedenza, invia una bolletta di conguaglio in modo tale da riequilibrare i costi.

Altre volte può capitare che il conguaglio sia dovuto a veri e propri errori di calcolo, per questo è molto importante per il consumatore essere a conoscenza di quelli che sono i propri diritti. Le bollette di luce e gas vanno infatti in prescrizione una volta trascorso un termine fissato dalla legge.

Cosa si intende per prescrizione

La prescrizione è un concetto che non si applica unicamente al caso delle bollette di luce e gas, ma è valido anche in altri settori, come per esempio nel caso di debiti oppure quando si parla di reati.

Comprenderlo è davvero molto semplice: dopo un determinato periodo di tempo si verifica la perdita di un diritto che il titolare non potrà dunque più esigere. Se si riceve, dunque, la fattura di una bolletta della luce o del gas relativa al passato bisognerà controllare se il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente sia già scaduto oppure no.

La prescrizione è regolata dall’articolo 2934 del Codice Civile, sul quale si legge che “Quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione”. La prescrizione ordinaria ha una durata di 10 anni.

La prescrizione delle bollette di luce e gas

Il termine di prescrizione relativo alle bollette di luce e gas ha subito alcune modificazioni nel corso degli ultimi anni, in quanto prima del 1° marzo 2018 era pari a un periodo di 5 anni per la luce. Successivamente è stata introdotta una direttiva di ARERA – la n. 97/2018/R/com – che è stata inserita nella legge di bilancio del 2020, tramite l’integrazione n. 160 del 2019.

Il termine di prescrizione per i conguagli delle bollette di luce e gas attualmente in vigore è pari a 2 anni. Quindi, qualora si dovesse ricevere un conguaglio dovuto a ritardo nella fatturazione per errori o negligenze da parte del fornitore o del distributore, se sono già trascorsi 2 anni si potrà anche non pagarlo.

Per quanto riguarda il gas, la prescrizione è pari a 2 anni solo a partire dal 1° gennaio 2019, mentre per le bollette dell’acqua il termine è stato adeguato a 2 anni, ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2020.

Se la bolletta luce e gas passa invece in giudicato e in procedura giudiziale, allora le cose cambiano e la prescrizione segue le regole ordinarie, ovvero sarà pari a un periodo di 10 anni totali.

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Differenza tra prescrizione e decadenza di una bolletta

Per comprendere meglio come funziona la prescrizione, può essere utile introdurre la differenza con la decadenza di una bolletta.

Come ribadito dall’articolo 2934 del Codice Civile, la prescrizione si verifica quando il titolare di un diritto, che in questo caso è il fornitore, non lo esercita entro il termine fissato dalla legge.

Si parla di decadenza, invece, nell’articolo 2964 del Codice Civile, in base al quale si perde la facoltà di poter esercitare un diritto per il mancato esercizio di un termine perentorio. In questa evenienza non si possono applicare né la sospensione, né l’interruzione della prescrizione.

Per quanto tempo si devono conservare le bollette

Alla luce di quanto spiegato fin qui, emerge l’importanza di conservare le fatture di luce e gas anche dopo che sono state pagate: le ricevute di pagamento diventeranno il mezzo per dimostrare di aver già pagato una data bolletta.

La fattura e la relativa data di scadenza dovrà invece essere utilizzata per calcolare il giorno a partire dal quale si inizia a contare il termine di prescrizione, che è pari a 2 anni. Per precauzione è meglio conservare le bollette per un periodo leggermente superiore rispetto a quello previsto dalla prescrizione.

Si ricorda inoltre che se si dovesse ricevere un conguaglio relativo a un periodo antecedente al 1° marzo 2018 le regole cambierebbero: in questo caso, la prescrizione prevista corrisponderebbe infatti a 5 anni. Qualora si dovesse ricevere una bolletta relativa al 2017, non bisogna dunque fare confusione: in questa ipotesi la prescrizione termina nel 2022.

In base a quanto detto, bisognerà prestare attenzione alle bollette del gas arrivate prima del 1° gennaio 2019, per le quali varrà una prescrizione di 5 anni. Stesso discorso sarà valido nel caso dell’acqua: su tutte le bollette arrivate prima del 2020 sarà ancora applicata una prescrizione di 5 anni e non di 2.

Come si contesta una bolletta caduta in prescrizione

Le bollette di luce e gas cadute in prescrizione, quindi quelle per le quali si riceve un sollecito di pagamento dopo 2 anni, possono essere contestate, altrimenti le si dovrà pagare. La prima operazione da compiere consiste, dunque, nel verificare che il termine di prescrizione sia effettivamente stato superato.

In caso affermativo, ci si potrà opporre al sollecito di pagamento personalmente, oppure con il sostegno di un avvocato. Per farlo si dovrà inviare una comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R, oppure tramite PEC (che ha valore legale) indicando:

  • i dati dell’utenza – quindi il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas – e del suo intestatario;
  • i motivi per i quali si sta inviando un reclamo;
  • la copia del documento di identità dell’intestatario;
  • la ricevuta di pagamento;
  • il sollecito di pagamento ricevuto oltre i termini di prescrizione.

Nel momento in cui invia un sollecito di pagamento, il fornitore avrà il compito di informare l’utente con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della bolletta di conguaglio, del suo diritto di verificare se i termini di prescrizione siano scaduti oppure no.

Il consumatore avrà anche la possibilità di sospendere il pagamento, richiedere l’intervento dell’AGCOM, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – la quale potrà aprire un procedimento contro il fornitore – oltre che il diritto di ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati nel caso in cui dall’esito del procedimento emerga una violazione.

Come si calcola la prescrizione

I termini di prescrizione iniziano ad essere calcolati a partire dal primo giorno successivo a quello in cui scade il pagamento di una bolletta. Nel caso in cui il giorno finale corrisponda a un giorno festivo, verrebbe spostato al primo giorno immediatamente successivo, che non sia festivo.

Esistono dei casi nei quali la prescrizione si interrompe? La risposta è sì: succede, per esempio, quando si riceve una lettera formale di diffida da parte del fornitore di luce, gas o acqua, che dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R, oppure tramite PEC per i professionisti, le partite IVA e le aziende.

In questa evenienza accade che la prescrizione si interrompa e che il calcolo riparta da zero partendo dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica: i giorni già trascorsi vengono praticamente cancellati e si dovrà attendere il decorso di due anni affinché si verifichi la prescrizione.

Qualora si dovesse ricevere un decreto ingiuntivo da parte del proprio fornitore di luce e gas, si avranno a propria disposizione 40 giorni di tempo per contestarlo. Ci si potrà inoltre difendere nel caso – molto improbabile – di essere citati in giudizio.

I chiarimenti di ARERA

In un primo momento ARERA aveva stabilito che la prescrizione di due anni non poteva essere applicata nel caso in cui la mancata rilevazione dei consumi o degli errori fossero dovuti a una responsabilità da parte dell’utente.

Su questo punto è stato fatto un passo indietro: la condizione è stata infatti modificata dalla delibera relativa al maggio del 2020, con la quale è stato stabilito che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione per importi su consumi più vecchi di 2 anni sarà valida in ogni caso, a prescindere dalla motivazione per la quale si è verificato il conguaglio.

Da parte dei venditori resta l’obbligo di dover comunicare in modo chiaro e trasparente questa clausola ai loro clienti, inserendola all’interno delle fatture di luce e gas, nel caso di procedure di messa in mora o di risposta ai reclami ricevuti dai clienti.

In generale, vale la regola di dover dimostrare assoluta trasparenza nei confronti dei consumatori, inviando una fattura separata nel caso di invio di un conguaglio e ricordando ai clienti il loro diritto di poter contestare gli importi relativi a periodi antecedenti ai due anni.

A questo proposito, saranno tenuti a fornire un modulo con il quale l’utente potrà comunicare la sua volontà di non pagare quanto richiesto perché sono scaduti i relativi termini di prescrizione.

Tale modulo dovrà essere disponibile anche:

  • sul sito del fornitore;
  • presso gli sportelli fisici;
  • nelle sezioni attraverso le quali il cliente può inviare un reclamo online.

Come evitare i conguagli

I clienti che vogliano tutelarsi contro eventuali bollette di conguaglio hanno la possibilità di procedere secondo modalità differenti.

Possono per esempio:

  • accertarsi con una certa frequenza che il proprio fornitore sia a conoscenza di quelli che sono i consumi reali, inviando l’autolettura;
  • controllare che quanto riportato in bolletta corrisponda effettivamente a dati reali: in questo senso esistono forniture di luce e gas che permettono di monitorare i consumi in tempo reale tramite l’utilizzo di app dedicate;
  • scegliere una fornitura di luce e gas in abbonamento, in modo tale da sapere in anticipo e con assoluta certezza quanto si pagherà durante il corso dell’intero anno.

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