Tamponamento a catena: chi paga i danni?

Quando l'incidente stradale avviene tra due veicoli è abbastanza semplice individuare chi ha la colpa e, di conseguenza, chi risarcirà i danni. Quando, invece, si è in presenza di più veicoli o di un tamponamento a catena la questione diventa complessa.

tamponamento di due auto
Tamponamento auto a catena

Per capire che cosa sia un tamponamento a catena, occorre partire dal tamponamento semplice, quello fra due veicoli: questo incidente si realizza quando un mezzo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada.

Tamponamento fra due veicoli: chi paga

In un caso del genere, a pagare è chi è dietro. Lo stabilisce il Codice della Strada, all’articolo 141, che si divide in tre punti:

  • È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  • Chi è dietro per evitare l’impatto deve badare alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Insomma, chi è dietro deve stare attento a tutto e a tutti: se lo fa, non tampona, e non ha nessuna responsabilità.
  • Se non lo fa, tampona, è responsabile dell’incidente, e paga i danni. Per la precisione, scatta la copertura dell’assicurazione auto RCA: con la procedura dell’indennizzo diretto, le compagnie si accordano per il rimborso al danneggiato, ossia al tamponato.

La normativa prevede anche che il conducente sia tenuto a regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

L'eccezione: quando il tamponatore ha ragione

Comunque, seppure molto di rado, può essere che il tamponatore abbia ragione e il tamponato torto. O può accadere che la responsabilità di chi sta dietro non sia del 100%, ma inferiore: per esempio del 70%. L’altro 30% di colpa sarà del tamponato. Questo succede se il tamponato aveva una condotta abnorme, imprevedibile, come una sorta di zig zag che abbia fatto da trabocchetto inevitabile.

Tamponamento a catena: che cos’è

Il tamponamento a catena è un tamponamento multiplo: parecchi veicoli che si tamponano. Se sono tre, l’ultimo “vagone” di questa sorta di ”trenino” tampona il veicolo di mezzo, il quale tampona il veicolo davanti.

Ma il tamponamento a catena può coinvolgere un numero qualsiasi di veicoli, di qualunque tipo (auto, furgoni, Tir), sino a essere una specie di “serpentone” lunghissimo, come accade nelle giornate molto nebbiose sulle autostrade.

Tamponamento a catena: due casi

Sono due le situazioni possibili riguardo ai tamponamenti a catena. A normare questi casi, sono i princìpi base del Codice della Strada e del Codice Civile, corroborati da sentenze della Cassazione.

  • Tamponamento a catena fra veicoli fermi. Se i mezzi sono in coda prima di un semaforo rosso o nel traffico, e si verifica un tamponamento a catena, di chi è la responsabilità? Dell'ultimo veicolo del “trenino”: del mezzo cioè che genera la prima collisione dalla quale scaturiscono i successivi tamponamenti. A pagare è l’assicurazione dell’ultimo veicolo, tramite la procedura ordinaria di risarcimento. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 18234/2008.
  • Tamponamento a catena fra veicoli che si muovono. Nel caso di scontro tra veicoli in movimento si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Lo dice l’articolo 2054 del Codice Civile, comma 2, e lo ribadisce la Cassazione con sentenza 8481/2015.

La presunzione nel tamponamento multiplo in movimento

Per la precisione, nel tamponamento multiplo in movimento, c’è quella che viene definita presunzione di colpa. Da capire in tre punti:

  • In base a questa presunzione, devono ritenersi responsabili dell’incidente, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).
  • E perché? Perché non è stata osservata la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (lo stabilisce la Cassazione, con sentenza 4021/2013).
  • Questa presunzione fa scattare in capo a ogni guidatore la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che il tamponato abbia subìto nella sua parte posteriore.

Per non pagare, serve la prova liberatoria

Nei tamponamenti a catena in movimento, se il tamponante crede di non avere colpe, deve dimostrarlo: serve la prova liberatoria, che lo libera da responsabilità. Riassumibile nei seguenti aspetti:

  • La prova liberatoria avrà come oggetto l'aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti.
  • Il guidatore tamponante deve dimostrare di aver rispettato la distanza di sicurezza, che stava procedendo con massima prudenza e cautela e che proprio non poteva evitare l’impatto davanti. Esattamente come non ha colpa per l’impatto ricevuto da dietro.
  • Pertanto, occorre dimostrare che la velocità di chi veniva dietro e la forza d’urto del proprio tamponante era così forte da non riuscire ad impedire di tamponare chi stava davanti.

Morale: di tutti, solo il primo “vagone” del “trenino” dei tamponati non ha colpa. È stato tamponato, non ha tamponato nessuno, non deve risarcire nessuno.

Tamponamento a catena: quale compagnia assicuratrice paga

In base alle diverse situazioni, per il tamponamento multiplo le procedure assicurative cambiano:

  • Occorre rivolgersi al veicolo direttamente tamponante nell’ipotesi di veicoli in movimento.
  • Ci si deve rivolgere all'ultimo veicolo, che ha dato origine all'incidente complessivo, in ipotesi di veicoli incolonnati fermi.
  • Attenzione però: il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.

Se la colpa è del gasolio sull’asfalto

In tema di tamponamento a catena sull'autostrada spetta al conducente dimostrare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono stati provocati dalla presenza di una chiazza di gasolio sull'asfalto. Lo stabilisce la Cassazione, con sentenza 7804/2010.

L'incidente, infatti, pone a carico dell'automobilista una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, escludendo l'applicazione della presunzione di pari colpa.

Auto travolta: caso particolare

In autostrada, è corretta l'attribuzione del 10% di corresponsabilità all'automobilista che, coinvolto in un tamponamento a catena, con l'auto in avaria in ultima posizione, viene travolto da un'altra auto sopraggiunta per essersi trattenuto sulla sede stradale.

Lo ha stabilito la Corte d’appello Milano, con sentenza 463/2008. Perché la colpa del 10%?

  • Perché non si è messo subito al riparo, è rimasto in strada a constatare l'entità dei guasto.
  • Avrebbe dovuto subito allontanarsi, essendo del tutto prevedibile l'arrivo di altre vetture e notorio che la velocità delle vetture in autostrada è elevata con rischio di difficile o mancato controllo dei mezzi.
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Distanza di sicurezza: che cos’è

Uno degli elementi chiave per determinare le responsabilità nei tamponamenti a catena, è la distanza di sicurezza.

Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

Ecco che cos’è la distanza di sicurezza. Nella valutazione della distanza di sicurezza, vanno tenuti in considerazione numerosi fattori (come suggerisce l’Automobile Club d’Italia):

  • la prontezza dei riflessi del conducente;
  • il tipo e lo stato di efficienza del veicolo;
  • la velocità;
  • la visibilità e le condizioni atmosferiche;
  • le condizioni del traffico;
  • la pendenza della strada e le caratteristiche e condizioni del manto stradale e l'entità del carico.

Il calcolo della distanza

Nel calcolo di questa distanza, si dovrebbe considerare solo l'equivalente della distanza percorsa in un secondo, cioè nel tempo mediamente impiegato per decidere se l'accensione dello stop del veicolo che precede implica la necessità di una nostra frenata e quindi agire di conseguenza.

Ovviamente, sempre che il veicolo davanti abbia uno spazio di arresto uguale a quello del veicolo che segue.

Tenuto conto che al raddoppio della velocità corrisponde uno spazio di frenata quadruplo, è prudente non scendere mai (neanche nella fase iniziale di un sorpasso, quando cioè si inizia ad uscire dalla "scia" del veicolo che precede) al di sotto delle seguenti distanze dal veicolo che precede.

Occhio: se i freni non sono perfettamente efficienti, gli pneumatici sono consumati, il veicolo è molto carico, lo spazio di frenata si allungherà di molto e sarà quindi necessario aumentare le distanze almeno della metà.

Tutti i valori non devono essere considerati per la guida in caso di nebbia, quando invece devono valere altre considerazioni. Per non parlare di asfalto bagnato o scivoloso, per la pioggia o per altro.

Distanza di sicurezza: tre esempi

In termini pratici, qual è la distanza di sicurezza? Ecco tre situazioni fra le numerose possibili;

  • 50 km/h, 25 metri (equivalente alla lunghezza di due autobus).
  • 90 km/h, 40 metri (equivalente alla lunghezza di più di due autotreni).
  • 130 km/h, 130 metri (equivalente alla lunghezza di un campo di calcio).

La formula per la distanza di sicurezza

Per dare un’indicazione, c’è una semplice formuletta da ricordare per calcolare una buona distanza di sicurezza:

  • Dividere la propria velocità espressa in km/h per 10 ed elevare il risultato al quadrato: il numero risultante è un buon indicatore, in metri, della distanza di sicurezza da mantenere; pertanto, a 50 km/h si dovrebbe mantenere una distanza di 25 metri.

Risarcimento: quanti giorni di attesa

Come ricorda l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ci sono termini per l’offerta del risarcimento in caso di tamponamento a catena.

L'impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. In teoria. Perché purtroppo nella realtà spesso i tempi si allungano.

ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente. Sempre sulla carta.

Per il caso di lesioni alla persona, occorre sapere che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi. Anche in questo caso, i tempi purtroppo si allungano spesso.

Nei siti Internet delle imprese, si possono trovare altre informazioni su come muoversi in caso di incidente nonché l’elenco dei centri di liquidazione sinistri che compongono la rete periferica delle diverse imprese. Comunque, in genere, se la compagnia è valida, è questa ad aiutare il cliente.

Massima precisione: per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, l’impresa è tenuta ad indicare, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. Una volta accettata la somma offerta, l'impresa è poi tenuta a effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni. Occhio a non sbagliare: si perde tantissimo tempo.

Per il passeggero con lesioni

Chi subisce lesioni personali in qualità di terzo trasportato presenta la richiesta di risarcimento all'impresa del veicolo sul quale viaggiava. Questa provvederà entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Con due conseguenze:

  • L’impresa che ha effettuato il risarcimento si rivarrà sull'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
  • Se il danno supera il massimale minimo di legge, avrai diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Non confondersi con l’indennizzo diretto

Per i tamponamenti a catena, l’indennizzo diretto non scatta: non è la propria compagnia a risarcire.

Si può attivare, rivolgendosi direttamente alla propria impresa, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non si è responsabili del sinistro.

Con questa procedura si chiede il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi).

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono presenti oltre ai conducenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (oltre i 9 punti); non si applica, invece, in caso di danni fisici subiti da passanti.

Che cosa copre la RC auto?

Nei tamponamenti a catena, vediamo che cosa copre la RC auto, come ricorda l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici). La compagnia di assicurazione del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce questo:

  • i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell'auto/moto assicurata;
  • i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo;
  • i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato;
  • i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società elencate dalla legge con il proprietario o con il conducente del veicolo;
  • i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (come un cassonetto della spazzatura, o come le strutture della sede stradale).

RC auto: che cosa non copre

Nei tamponamenti a catena, la RC auto non copre i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito (come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco).

Tamponamento fra parenti

Se il tamponamento a catena ha coinvolto parenti, occorre fare attenzione ai seguenti punti.

Secondo il Codice delle Assicurazioni (articolo 129, lettera b) non sono considerati terzi danneggiati e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di RC auto, limitatamente ai danni alle cose, tra gli altri:

  • il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro;
  • gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado del proprietario e del conducente quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto tali soggetti provvedano abitualmente al loro mantenimento.
di Redazione SOSTariffe.it

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