Indennizzo diretto: cos'è e cosa prevede la Convenzione CARD

L'indennizzo diretto permette di velocizzare l'iter di rimborso della copertura dei danni della vittima di un incidente stradale: la compagnia assicurativa della vittima, infatti, anticipa i soldi necessari che poi saranno successivamente rimborsati dalla compagnia del colpevole.

macchine incidentate e uomo che telefona
Cos'è la Convenzione CARD

Attivo a partire dal 1° febbraio 2007, l’indennizzo diretto, o risarcimento diretto, è una procedura di rimborso che fa parte dell’assicurazione obbligatoria RC auto (Responsabilità Civile), secondo l’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni. Si tratta di un sistema pensato per agevolare l’emissione dei risarcimenti collegati a sinistri stradali. Questa procedura è denominata anche CARD, ovvero Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

  • Con l’indennizzo diretto, la vittima dell’incidente (chi ha subìto senza colpa il sinistro, per esempio perché è stato tamponato), può domandare il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, velocizzando l’intero iter per la liquidazione del danno subito.
  • L’assicurazione anticipa al proprio cliente/danneggiato il risarcimento e poi si rivarrà sulla compagnia del colpevole. Viceversa, se non scatta l’indennizzo diretto, si avvia la procedura ordinaria: è la compagnia del responsabile a risarcire la vittima.

La CARD ha sostituito il precedente sistema, denominato Convenzione Indennizzo Diretto (CID), non più attivo dal 2007. Fino al 2022, gli assicurati avevano la possibilità di sfruttare la procedura dell’indennizzo diretto solo per le polizze stipulate con compagnie aderenti alla CARD: ma il Disegno di legge sulla Concorrenza ha recentemente modificato la disciplina del risarcimento diretto, estendendola dal 1° gennaio 2023 anche alle imprese di assicurazioni NO CARD operanti in Italia.

Assicurazioni che aderiscono alla CARD partner di SOStariffe.it

L’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) e l’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) pubblicano sui propri siti l'elenco delle compagnie che aderiscono alla CARD. L’elenco completo ed aggiornato delle compagnie che consentono l’Indennizzo diretto può essere consultato sul sito ania.it/risarcimento-diretto.

Tra le compagnie assicurative partner di SOStariffe.it che aderiscono alla CARD troviamo:

  • Bene Assicurazioni,
  • Genertel,
  • Linear,
  • Quixa,
  • Verti.

Per informazioni sempre aggiornate in merito all’adesione alla CARD è consigliabile fare riferimento all’elenco aggiornato fornito da ANIA. Per un quadro completo sulle migliori proposte di queste e altre compagnie, invece, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto.

I quattro requisiti dell’indennizzo diretto

Per poter avviare la procedura di indennizzo diretto è necessario che vengano rispettati alcuni requisiti ben precisi, definiti dalla normativa vigente. La convenzione CARD, infatti, può essere applicata esclusivamente nel caso in cui:

  • nel sinistro stradale siano coinvolti al massimo due veicoli; la presenza di tre o più veicoli coinvolti in un sinistro non consentirà l’avvio della procedura di indennizzo diretto,
  • nel sinistro stradale siano coinvolti solo veicoli con targa italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino; la presenza di veicoli con targa estera impedirà l’avvio della procedura,
  • i due veicoli coinvolti nel sinistro stradale possano contare su di una regolare copertura RC; la convenzione CARD non si può applicare se un veicolo non ha una copertura assicurativa attiva,
  • il sinistro non abbia causato lesioni con invalidità permanente superiore al 9% agli individui coinvolti.

I casi in cui non è possibile applicare la CARD

Ci sono alcuni casi particolari in cui l’applicazione della convenzione CARD non è ammissibile. La normativa, infatti, prevede delle esclusioni. Ecco alcuni casi in cui non è possibile ricorrere all’indennizzo diretto:

  • incidente avvenuto all’estero,
  • incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della “nuova targa”,
  • casi di “mancato urto”, ovvero i sinistri in cui non c’è contatto tra i due veicoli e il danno è causato, ad esempio, dall’urto con cose trasportate da un altro veicolo; un altro caso di “mancato urto” è quello di un conducente che evita un veicolo e viene danneggiato da un ostacolo fisso,
  • incidenti con macchine agricole o veicoli speciali.

Obbligo di assistenza

Come spiega l’ANIA, le modifiche apportate dalla legge 27/2012 al Codice delle Assicurazioni prevedono che la richiesta di risarcimento possa anche non essere corredata della denuncia di sinistro (Modulo blu):

  • Allegare questa documentazione è tuttavia necessario in un’ottica di completezza delle informazioni sul sinistro: meglio ancora se firmato da entrambi i guidatori. Di solito, si tratta di “sinistri CARD", gestiti mediante la procedura di risarcimento diretto.
  • La normativa della procedura di risarcimento diretto prevede un preciso obbligo di assistenza delle imprese assicuratrici nei confronti del proprio cliente danneggiato. In particolare, oltre a tutto quello che è stabilito nel contratto, l’impresa deve prestare al cliente il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento. Obiettivo: quantificare i danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Stanza di compensazione

La stanza di compensazione è il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le assicurazioni che aderiscono alla convenzione Card. Per metafora, è come se la compagnia del responsabile dell’incidente e l’impresa della vittima si trovassero in una stanza, e si accordassero pacificamente dal punto di vista economico. Per capire meglio di che si tratta, ecco i passi del risarcimento diretto:

  • La compagnia della vittima risarcisce il proprio cliente, che ha subìto senza colpa l’incidente.
  • La compagnia del colpevole ha un debito verso l’impresa della vittima.
  • Nella stanza di compensazione, la compagnia del colpevole rimborserà l’impresa della vittima sulla base di un forfait stabilito da una tabella. Per esempio, se la compagnia della vittima rimborsa 2.000 euro al proprio cliente per un tamponamento, e se il forfait è di 1.000 euro, l’impresa del colpevole risarcirà 1.000 euro alla società del responsabile. Alla fine, la compagnia della vittima andrà a perderci 1.000 euro.
  • La Convenzione CARD vieta azioni giudiziarie tra imprese aderenti. Ogni eventuale vertenza relativa ad azioni di rivalsa, regolazione di rapporti contabili e interpretazione della normativa deve essere risolta in ambito associativo.
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Come funziona la richiesta di risarcimento con indennizzo diretto

Vediamo cosa succede con l’indennizzo diretto. La richiesta di risarcimento per danni a cose deve contenere questi elementi:

  • Gli estremi dei veicoli coinvolti (proprietario, targa, modello, compagnia di assicurazione) e quelli del sinistro (data, località e modalità).
  • dati degli eventuali testimoni (se presenti).
  • L’indicazione della località dove il veicolo viene messo a disposizione per la perizia.

In caso di danni alla persona, la richiesta va integrata con:

  • l’età al momento del sinistro,
  • l’attività lavorativa e reddito del danneggiato (idonea documentazione fiscale),
  • la documentazione medica attestante l’entità delle lesioni,
  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi.

L’impresa assicuratrice del veicolo “non responsabile”, in tutto o in parte, del sinistro, ricevuta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprio assicurato, ne valuta i contenuti e, dopo aver accertato i requisiti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, procede all’istruzione della pratica.

  • Se la richiesta di risarcimento è completa, la compagnia procede all’accertamento dei danni, alla determinazione del grado di responsabilità e alla formulazione dell’offerta di risarcimento nei termini stabiliti per legge oppure comunica il rifiuto, adeguatamente motivato, al risarcimento.
  • Se la documentazione non è completa, l’assicurazione chiederà all’assicurato di integrare gli elementi mancanti. I termini per formulare l’offerta di risarcimento restano sospesi fino al ricevimento dell’ulteriore documentazione, per riprendere poi a decorrere, tenendo conto anche del periodo già intercorso tra la richiesta di risarcimento e la richiesta di integrazione di informazioni da parte dell’Impresa.

Le tempistiche del risarcimento

termini entro cui l’assicurazione deve provvedere all’offerta o motivare il rifiuto sono:

  • 30 giorni per danni a cose con Modulo blu a doppia firma,
  • 60 giorni per danni a cose con Modulo blu a firma unica,
  • 90 giorni per danni a persone.

Dopo aver formulato l’offerta, l’impresa di assicurazioni è obbligata a liquidare il danno entro 15 giorni al danneggiato, sia che il danneggiato abbia accettato l’offerta, sia che l’abbia rifiutata. Lo stesso vale nel caso in cui il danneggiato non abbia risposto né in modo positivo né negativo all’offerta di risarcimento. In quest’ultimo caso, se il danneggiato non si ritiene soddisfatto della somma inviata, può trattenere l’importo a titolo di acconto ed eventualmente chiedere all’impresa l’integrazione del risarcimento.

Anche con feriti

Si può applicare la procedura di risarcimento diretto se nell’incidente c’è stato un ferito, purché i danni alla persona del conducente non siano superiori al 9% di invalidità biologica permanente:

  • Anche se non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino sul Modulo blu, è opportuno che tale circostanza venga comunicata quanto prima all’assicuratore tenuto al risarcimento del danno.
  • La procedura di risarcimento diretto è inoltre applicabile anche se nel sinistro sono rimasti feriti i passeggeri (risarcibili dall’assicuratore del veicolo che li trasportava) o altre persone esterne al veicolo (ad esempio, pedoni e ciclisti). Queste ultime dovranno essere tuttavia risarcite dall’assicuratore del veicolo responsabile.

Casi di annullamento della procedura di risarcimento diretto

Può capitare che in fase di istruzione della pratica di sinistro la procedura di risarcimento diretto non risulti applicabile. In questo caso l’assicurazione deve informare il danneggiato con raccomandata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento. L’impresa del danneggiato ha l’obbligo di motivare la non applicabilità della procedura e di trasferire la richiesta di risarcimento e l’eventuale ulteriore documentazione istruttoria all’impresa del veicolo civilmente responsabile, se identificata. Ma quali sono i motivi del rifiuto?

  • La perizia medico-legale ha stabilito che le lesioni riportate nell’incidente dal conducente sono superiori al 9% di invalidità permanente. In questo caso, il danno inerente alla persona verrà trattato dall’impresa del responsabile, mentre il danno materiale continuerà a essere trattato direttamente dall’assicuratore del danneggiato. Il danneggiato, pertanto, riceverà due risarcimenti separati: uno dal proprio assicuratore per il danno alle cose, l’altro dall’assicuratore del responsabile per il danno alla persona.
  • Nel sinistro non c’è stata collisione tra i due veicoli oppure i veicoli coinvolti sono più di due.
  • Il sinistro è avvenuto con un veicolo immatricolato in un Paese diverso dall’Italia.
  • Dalla verifica presso il SIC (Sistema informativo integrato controlli auto) risulta che il veicolo che ha causato l’incidente non è assicurato presso la compagnia responsabile del sinistro.

Il risarcimento dei sinistri con procedura ordinaria

Vediamo quando occorre indirizzare la richiesta di risarcimento e la denuncia all’assicuratore del veicolo civilmente responsabile (la procedura cosiddetta ordinaria).

  • Nel caso in cui siano coinvolti più di due veicoli, quando non c’è stata collisione, quando l’incidente è avvenuto all’estero, oppure quando è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa o quando sono coinvolte delle macchine agricole.
  • Nel caso in cui in un incidente tra due veicoli si verifichino gravi danni fisici al conducente.
  • Nel caso il responsabile abbia causato danni a terzi (per esempio, pedoni, passeggero, vetrine...), senza collisione con altri veicoli.

Caso particolare: l’altra auto senza RCA

La procedura di risarcimento diretto prevede, come requisito per l’applicazione della procedura, che entrambi i veicoli coinvolti nella collisione debbano essere identificati e assicurati.

La verifica di tale requisito viene effettuata dalla compagnia di assicurazione del veicolo non responsabile (in tutto o in parte), consultando una banca dati ANIA nella quale sono riportate le coperture assicurative RC auto di tutti i veicoli in circolazione.

Se la consultazione della banca dati dà un esito negativo (copertura non presente o scaduta), la procedura di risarcimento diretto non è applicabile.

L’esito negativo della verifica di copertura assicurativa può essere modificato attraverso un contatto diretto tra le due compagnie che viene effettuato mediante una specifica funzione web ANIA; questo può avvenire quando una delle compagnie assicurative coinvolte ha aggiornato in ritardo la banca dati ANIA e quindi il veicolo coinvolto nel sinistro risulta erroneamente essere senza copertura assicurativa.

L’indennizzo diretto è obbligatorio?

Come detto all’inizio, l’indennizzo diretto è facoltativo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 180 del 2009.

Non è l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi: lo dicono i giudici.

È utile l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, dove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.

L’indennizzo diretto ha carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore.

di Redazione SOSTariffe.it

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