Come verificare le multe a proprio carico?

Essere sanzionati per una violazione comporta il successivo pagamento di una multa. Questa deve essere pagata quanto prima per evitare che venga dimenticata e, di conseguenza, che si debba pagare una penale. Controllare le multe a proprio carico è possibile, basta seguire dei semplici passaggi.

poliziotto
Verifica multe a carico

Non è affatto piacevole vedersi recapitare una multa, ma è molto peggio scoprire – magari quando è ormai troppo tardi – di avere delle contravvenzioni arretrate per violazioni di cui non si era nemmeno a conoscenza. Oppure, se si ha la coscienza sporca per qualche comportamento scorretto tenuto alla guida, può essere utile sapere esattamente quando arriverà la multa a nostro carico. Abbiamo visto il flash di un autovelox mentre superavamo di qualche chilometro all’ora il limite di velocità in autostrada? Siamo proprio certi che il semaforo fosse ancora giallo al momento del nostro passaggio all’incrocio? O al contrario: come mai tutte le auto parcheggiate sono multate tranne la nostra?

Insomma, quella di verificare le multe a proprio carico è una richiesta piuttosto comune, ed è comprensibile che, in una società sempre più informatizzata, si desiderino strumenti più moderni della semplice raccomandata. Gli utenti si augurano da tempo che le verifiche di queste contravvenzioni siano rese più accessibili e che vengano attivati gli strumenti già introdotti per altre comunicazioni della Pubblica Amministrazione o delle Forze dell’Ordine.

Anche se i tempi lunghi di notifica e la disattenzione degli addetti in alcuni casi salva i cittadini dal pagamento delle multe. Se, infatti, vengono superati i termini previsti per legge si può ricorrere e ottenere l’annullamento della sanzione. Ecco quali sono i casi in cui si può ricevere una multa e i possibili motivi per inoltrare dei ricorsi.

Come avviene la contestazione di un’infrazione

Le sanzioni possono essere notificate sul posto oppure a mezzo raccomandata a casa. In genere per le Forze dell’Ordine è obbligatorio procedere alla contestazione immediata di un’infrazione (rimane la regola), in alcuni casi è però prevista anche la possibilità di notificare a casa del trasgressore il verbale, tramite posta.

Ad esempio, se si passa col rosso ad alta velocità e c’è una pattuglia appostata, è impensabile che questa si metta a inseguire il colpevole a sirene spiegate, magari mettendo il pericolo chi sta circolando tranquillamente nel traffico cittadino.

In questo caso si limiterà ad acquisire il numero di targa, a stilare la contravvenzione e a farla arrivare a domicilio. Ancora più spesso, non sono gli agenti in carne e ossa a verificare l’infrazione, ma strumenti automatici, come ad esempio le telecamere e gli autovelox: quando ciò accade, ovviamente, non c’è alternativa alla notifica via posta.

Come previsto dalla normativa, la contestazione immediata di un’infrazione non è necessaria quando la violazione effettuata dall’automobilista avviene in uno dei seguenti casi:

  • impossibilità di raggiungere il veicolo da parte delle Forze dell’Ordine a causa dell’alta velocità con cui procede la vettura che ha commesso l’infrazione;
  • impossibilità di raggiungere il veicolo per via della presenza di un semaforo rosso che blocca le Forze dell’Ordine permettendo invece a chi ha commesso l’infrazione di allontanarsi;
  • impossibilità di eseguire un sorpasso, in quanto vietato dalle norme stradali in un determinato luogo, da parte delle Forze dell’Ordine che non possono raggiungere il veicolo che ha commesso l’infrazione;
  • l’accertamento della violazione è stato effettuato in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo: questo scenario si verifica quando, ad esempio, il veicolo è parcheggiato in un’area vietata;
  • l’accertamento della violazione è stato effettuato tramite dispositivi elettronici, ad esempio per il rilevamento a distanza della velocità (autovelox) o la gestione degli ingressi in una ZTL.

Nel Codice della Strada viene chiaramente stabilito che le spese di accertamento e di notificazione delle infrazione sono a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative.

I tempi per una multa con contestazione immediata

Quando si è "colti sul fatto" mentre si tiene un comportamento scorretto – dalla guida con l’assicurazione auto scaduta da qualche giorno alla condotta imprudente alla guida – la Polizia identifica tramite i documenti l’automobilista, compila il prestampato e fa firmare al conducente la contravvenzione.

In questo caso, quindi, il guidatore ha a tutti gli effetti "in mano" la multa e quindi inizia il decorso per il pagamento con lo sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni e, invece, secondo l’ammontare indicato tra 6 e 60 giorni (nonché prezzi maggiorati per ulteriori ritardi). Il calcolo dei 5 giorni di tempo utile per il pagamento di una multa con sconto del 30% decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale. Se il primo giorno è un giorno festivo, il calcolo partirà dal primo giorno feriale successivo a tale data. Da notare, inoltre, che lo sconto viene applicato solo sulla sanzione mentre non vengono ridotte le spese di procedimento e notifica.

Inoltre, si hanno a disposizione 30 giorni per fare ricorso al giudice di pace, qualora si ritenga che la multa sia stata ingiusta, e 60 giorni per inviare il ricorso al Prefetto. Nel caso in cui si intenda presentare il ricorso non bisognerà pagare la multa entro i 5 giorni per ottenere lo sconto. Sarà necessario attendere l’esito del ricorso per effettuare il pagamento dell’importo complessivo, senza possibilità di ottenere la riduzione.

Lo sconto non è previsto per tutte le violazioni del Codice della Strada. Sono, infatti, escluse dalla possibilità di ottenere la riduzione del 30%:

  • tutte le violazioni riportate nell’articolo 202 comma 3 del Codice della Strada per cui lo sconto del 30% non è previsto;
  • le sanzioni accessorie per la confisca del veicolo o la sospensione della patente alla prima violazione.

Anche quando è stata effettuata una contestazione immediata di una multa l’automobilista ha il diritto di rifiutare di ricevere il verbale e di richiedere che gli sia spedito a casa, pagando però le spese postali. Come chiarito dalla Cassazione, anche in caso di rifiuto, il verbale si considera ugualmente notificato al trasgressore.

La notificazione a casa di una multa

Se la contestazione della multa non è immediata per i motivi sopra riportati, il conducente del veicolo verrà a conoscenza della contravvenzione a suo carico con la notificazione a casa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ma quali sono i tempi? Secondo il codice della strada, la notificazione della multa deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero da quando è stata commessa la violazione (fa fede il timbro postale di spedizione). La multa, quindi, è nulla se la raccomandata viene spedita dopo 90 giorni dalla violazione: si tratta, infatti, di uno dei più frequenti motivi di ricorso.

In alcuni casi le amministrazioni locali provano a interpretare a proprio vantaggio il comma 1 dell’art. 201 del Codice stradale che stabilisce i parametri di notificazione delle sanzioni. Nel testo di legge è scritto: "Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione".

Le amministrazioni, secondo quanto contestato dal Codacons, hanno la tendenza a considerare l’inizio del conteggio dei 90 giorni dal momento in cui viene accettata la notifica. Invece, secondo quanto stabilito dalla norma, il periodo di contestazione dovrebbe iniziare quando viene commessa la violazione e dall’invio dell’avviso. Anche il Tar della Lombardia ha più volte applicato questo principio permettendo agli utenti di ottenere l’annullamento delle sanzioni.

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È possibile sapere in anticipo se si ha una multa in arrivo?

Come si fa a sapere se c’è una multa a proprio carico, qualora la contestazione non sia stata immediata? Purtroppo, non esiste un registro pubblico a disposizione dell’utente per verificare la propria situazione, e anche recandosi direttamente presso il commissariato di polizia o i vigili le autorità non sono tenute a comunicare nulla; in molti casi, inoltre, le stesse Forze dell’ordine potrebbero non essere ancora a conoscenza della situazione del richiedente, visto che ad esempio potrebbero non essere ancora stati incrociati i dati delle targhe con i nomi dei proprietari o non identificati i veicoli fotografati dall’autovelox. Insomma, non c’è altro modo che attendere i 90 giorni (più il tempo di arrivo della raccomandata).

È comunque possibile presentarsi al comando dell’organo che dovrebbe aver elevato la contravvenzione, anche se, oltre a non essere risolutivo per quanto detto in precedenza, il rischio è che sia addirittura controproducente, visto che si andrebbe a "stimolare" una pronta notifica della multa che, magari, altrimenti sarebbe arrivata oltre il termine dei 90 giorni (e quindi non si sarebbe dovuto pagare nulla).

Il comma 5 dell’articolo 201 del Codice della Strada, infatti, sancisce: "L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".

Inoltre, anche qualora venisse confermato che c’è una contravvenzione a carico di chi si è rivolto al comando delle Forze dell’Ordine, non si potrebbe comunque saldarla, visto che è necessario arrivi la notifica della multa. Meglio quindi mettersi il cuore in pace e attendere i termini previsti.

Controllare le multe online: quali sono gli strumenti a disposizione?

Ci sono due strumenti utili per controllare la presenza di multe a proprio carico. Il primo è l’utilizzo dell’app IO, disponibile per dispositivi Android ed iOS e utile per accedere ai vari servizi della pubblica amministrazione. Per utilizzare il servizio è sufficiente:

  • installare l’app sul proprio smartphone
  • effettuare il login con SPID oppure CIE, seguendo la procedura di configurazione (sarà richiesta la scelta di un PIN)
  • entrare nella sezione Messaggi dell’app e verificare la presenza di multe a proprio carico

Tale servizio è disponibile solo per le multe ricevute nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Vengono inviate tramite l’app, inoltre, solo le multe legate a infrazioni rilevati da sistemi elettronici.

C’è un’altra opzione da considerare: utilizzare una sezione dedicata del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ecco la procedura da seguire:

  • accedere al sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/
  • premere su Accedi all’area riservata > Cittadini
  • effettuare il login con SPID oppure CIE, seguendo la procedura
  • per verificare la presenza di multe bisogna andare in Situazione debitoria – consulta e paga
  • in questa nuova sezione è possibile controllare le multe andando a selezionare il codice fiscale e la provincia e poi premendo su Da saldare
Modulo ricerca multe agenzia entrate
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Come sapere se si hanno ancora multe a proprio carico

Un altro caso è quelle delle multe effettivamente già notificate e pendenti di cui il conducente può non essere a conoscenza (ad esempio perché la multa è stata ritirata da altri) o di cui si è dimenticato, o di cui è stato smarrito il verbale, o così via. Qualora la multa sia stata già notificata, è per fortuna possibile utilizzare Internet per saperne di più sulla sussistenza di una cartella esattoriale emessa dall’Agente della Riscossione. In questo caso, infatti, è possibile richiedere un estratto di ruolo allo sportello dell’esattore, che consente di vedere tutte le cifre di debito che il contribuente ha verso l’agente della riscossione.

Oggi basta collegarsi direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate per leggere tutti i debiti a proprio carico, con tanto di indicazione del numero della relativa cartella e della data di presunta notifica. Inoltre, il sito fornisce tutte le modalità per saldare quanto dovuto e non rischiare che la situazione peggiori con l’emissione di titoli impositivi molto più alti dell’ammontare della multa originale.

Entro quando fare ricorso per una multa

Uno dei motivi per cui si può voler sapere in anticipo se c’è una multa a nostro carico è se crediamo che questa sia ingiusta e vogliamo, quindi, fare ricorso al giudice di pace. I termini sono qui riassunti:

  • entro 30 giorni da quando è stata apposta la firma sul verbale in caso di contestazione immediata;
  • entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui si è ricevuta la multa con raccomandata e firma al postino, se non c’è stata contestazione immediata o ci si è rifiutati di prendere in consegna il verbale;
  • entro 30 giorni dal ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale, se il postino non ci ha trovati in casa e ha lasciato la classica “cartolina” con l’avviso di mancata consegna;
  • entro 30 giorni dall’undicesimo giorno successivo al deposito della cartolina nella cassetta della corrispondenza, nel caso in cui si ritiri la raccomandata dopo il decimo giorno dall’avviso (in altre parole, non si può far finta di nulla).

E in caso di multa trovata sul tergicristallo dell’auto, come capita (purtroppo) spesso quando si è posteggiato il veicolo in modo irregolare? Secondo la legge, non è una vera notifica, ma solo un avviso di violazione, che permette al trasgressore di eseguire subito il pagamento senza l’addebito delle spese di notifica; altrimenti, si riceverà normalmente la multa a casa, secondo le modalità già ricordate poco più sopra.

È importante considerare che quando si riceve un avviso di violazione in questo modo vale comunque la regola dei 90 giorni di tempo per la notifica ufficiale della contravvenzione. Se non vi sarà recapitato il verbale della multa con raccomandata potrete considerare nulla la sanzione.

Da ricordare, infine, che la contravvenzione non ritirata rimane in giacenza per sei mesi, dopodiché torna al mittente. In questo caso è possibile presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi presso il Comune (oppure la polizia stradale) per sapere se effettivamente è stata spedita una contravvenzione, ma la notifica non è andata a buon fine per mancato ritiro. Anche in questo caso poi sarà possibile saldare quanto dovuto per evitare ulteriori addebiti e procedimenti impositivi lunghi e complicati.

Come deve essere articolato il ricorso per una multa

Sono vari i motivi per cui si crede che la sanzione ricevuta sia stata illegittima: ad esempio, la violazione dei termini di notifica, l’omessa o non completa, descrizione del presunto veicolo trasgressore, per errore sulla norma violata, per errore della notifica inviata al precedente proprietario del veicolo, errata o omessa indicazione delle generalità dell’automobilista multato e così via. Quando si ritiene di essere in uno di questi casi, il ricorso per una multa deve contenere tutti i dati necessari, e cioè:

 

  • indicazione dell’autorità a cui ci si rivolge, con località inclusa, cioè ufficio del Giudice di pace o Prefetto;
  • dati identificati dell’automobilista che ricorre nonché il domicilio legale presso cui si vogliono ricevere le notifiche relative al giudizio;
  • estremi della multa impugnata con indicazione della norma che si assume violata, con specifica del giorno di notifica;
  • descrizione dei fatti accaduti e motivazione per la quale la sanzione è ritenuta illegittima;
  • richiesta di annullamento, data del ricorso e sottoscrizione;
  • documenti e prove ritenuti necessari per dimostrare la bontà delle proprie ragioni.
di Redazione SOSTariffe.it

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