Quando l'assicurazione non paga?

Ci sono casi in cui la compagnia assicurativa non è tenuta al risarcimento danni, spesso per completare la protezione RC, infatti, vengono attivate delle garanzie aggiuntive che ampliano il raggio di tutela dell'assicurato. Vediamo insieme quando l'assicurazione non paga.

tavolo con macchinina, monete e calcolatrice
In quali casi la compagnia assicurativa non risarcisce?

Il settore delle assicurazioni comporta per gli utenti un gran numero di insidie. In particolare, può succedere di dover fare i conti con un’assicurazione che non vuole procedere con il risarcimento del danno subito dal contraente della polizza. Si tratta di uno scenario abbastanza frequente nel settore assicurativo e che espone l’assicurato al rischio concreto di non poter contare sulla copertura dei danni subiti. Ecco, quindi, cosa fare quando l’assicurazione non paga e quali sono tutti i casi in cui può registrarsi un evento di questo tipo.

La RCA, ossia Responsabilità Civile Auto, offre alla persona che arreca danno a terzi la copertura economica per il rimborso del danno provocato, che in alcuni casi può essere di importo molto elevato, con precisi riferimenti di legge, che vediamo in basso.

  • Il primo comma dell’articolo 2054 del Codice Civile prevede che il conducente di un’auto sia obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.
  • Le norme sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sono contenute nel Codice delle Assicurazioni che definisce anche quali veicoli devono essere assicurati per la RCA e chi ha diritto al risarcimento dei danni da parte dell’assicuratore (articolo 122).

La compagnia paga i danni ai terzi

La polizza copre i danni ai terzi. Un concetto fondamentale: terzo è chi, nella responsabilità civile, ha subìto un danno, e pertanto viene considerato come danneggiato. Ecco quali danni:

  • danni (fisici e materiali) causati ai non trasportati;
  • danni (fisici) dei trasportati a bordo del veicolo assicurato;
  • danni (materiali) dei trasportati a bordo del veicolo assicurato non responsabile.

E all’estero? Come ricorda l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), la RC auto copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Restano ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

La compagnia non paga i danni ai non terzi

La RC auto copre i danni ai terzi danneggiati. Non copre il cliente che causa un incidente danneggiando chi non è terzo. Ma chi non è terzo? Ecco l’elenco.

  • Il guidatore colpevole dell’incidente non è terzo e non viene rimborsato. Questo è uno degli equivoci più frequenti: l’assicurato causa un incidente, danneggia un’altra auto e si ferisce, e ritiene di avere diritto anche al risarcimento della propria auto e delle proprie lesioni fisiche. In realtà, per i danni alla propria auto serve la polizza accessoria e facoltativa Kasko; mentre per le proprie lesioni fisiche serve la polizza Infortuni guidatore, accessoria e facoltativa anche questa.
  • Limitatamente ai danni a cose, non sono terzi e non vengono risarciti il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing.
  • Limitatamente ai danni a cose, non sono terzi e non vengono risarciti il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente.
  • Limitatamente ai danni a cose, non sono terzi e non vengono risarciti i parenti e affini entro il terzo grado del conducente se conviventi o a loro carico.
  • Limitatamente ai danni a cose, se l’assicurato è una società, non sono terzi e non vengono risarciti i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati.

Quando paga, ma scatta la rivalsa

Se un automobilista causa un incidente, in certi casi l’assicurazione paga integralmente il terzo danneggiato (l’altro guidatore, per esempio), ma poi scatta il diritto di rivalsa: è il diritto della compagnia di farsi risarcire dal cliente quanto rimborsato al danneggiato.

Tutte le polizze prevedono, nelle clausole di “Esclusione e rivalsa”, l’esclusione della copertura assicurativa in caso di incidente causato da un "conducente non abilitato ai sensi delle disposizioni vigenti" e tale risulta il neopatentato alla guida di un’auto che il Codice della Strada ritiene per lui troppo potente e quindi rischiosa. Quando la copertura assicurativa è esclusa, le compagnie possono stabilire nel contratto un diritto di "rivalsa totale", cioè per l'intero importo dei danni causati dal neopatentato oppure prevedere una "rivalsa parziale", limitando il recupero di quanto rimborsato ai danneggiati a una cifra fissa (franchigia di 5.000 euro per esempio) o a una percentuale dei danni (scoperto, per esempio il 10% del sinistro).  

Ecco quali sono questi casi di rivalsa:

  • veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  • conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
  • danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
  • veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;
  • veicolo con targa in prova se l’utilizzo del veicolo è irregolare;
  • veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti;
  • danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
  • danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
  • danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

Rivalse speciali

Esistono inoltre rivalse speciali.

  • Il primo caso riguarda la RC auto con Guida esclusiva: solo l’assicurato può guidare. Se, al momento di un incidente causato con colpa, guidava un’altra persona, l’assicurazione ha diritto di rivalersi. Quindi, paga i danni, poi si fa rimborsare una somma prestabilita per contratto, o anche l’intero indennizzo.
  • Il secondo caso attiene alla RCA con Guida esperta: solo chi ha più di 26 anni può guidare. Se, al momento di un incidente causato con colpa, guidava una persona inesperta, l’assicurazione ha diritto di rivalersi. Quindi, paga i danni, poi si fa rimborsare una somma prestabilita per contratto, o anche l’intero indennizzo.
  • Il terzo caso riguarda la RCA con scatola nera: se al momento del sinistro, la black box non era attiva, la compagnia si può rivalere del tutto o in parte, come fissato in polizza.

Dove vale la RCA

Salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, la copertura dove è operante?

  • Nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonchè nel Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.
  • L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.

In tutti gli altri casi, la compagnia non paga i danni.

Occhio a dichiarazioni e tempi

L’automobilista deve anche stare attento a quanto dichiara e alle date.

  • Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano.
  • Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Massima attenzione alle date della RCA.

  • Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l’Impresa ne garantisce l’operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all’effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
  • È possibile sospendere l’assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato nè parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
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Polizze aggiuntive facoltative: quando la compagnia non paga

Oltre alla RCA obbligatoria, ci sono le polizze aggiuntive facoltative. E anche per queste esistono casi in cui la compagnia non paga. Vediamo in basso le varie garanzie e le esclusioni.

Incendio e Furto

Anzitutto, ecco le coperture della polizza Incendio e Furto.

  • Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di un suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido. La garanzia è estesa anche ai danni provocati ai terzi dall’incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto e ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse.
  • Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina. La garanzia offre tutela anche verso i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di atti vandalici a seguito di furto o rapina del veicolo, con ritrovamento dello stesso; furto di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo.

Esclusioni: la copertura non è operante per sinistri verificatisi a seguito di:

  • dolo o colpa grave (qual è, ad esempio, la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
  • appropriazione indebita;
  • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
  • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (atto vandalico);
  • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
  • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
  • semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
  • rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Per i veicoli che usufruiscono dello sconto previsto per antifurto satellitare, la garanzia furto - a seguito di perdita totale del veicolo - opera con lo scoperto pari al 25% dell’ammontare del danno, che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nei casi di:

  • installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
  • mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto;
  • guasto dell’impianto (l’impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione).

Kasko

Copre, entro il capitale assicurato e a seconda della formulazione (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

  • collisione con altro veicolo identificato;
  • urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada avvenuti durante la circolazione nonchè collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali (formula Kasko completa).

L'assicurazione non vale (pertanto la compagnia non paga) nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

  • dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
  • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali;
  • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
  • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
  • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
  • ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente (l’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa);
  • circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro (resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro);
  • utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto (l’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa);
  • traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano;
  • guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
  • danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
  • circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (a esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale;
  • atto di danneggiamento volontario (atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni (e la compagnia non paga):

  • subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale);
  • limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
  • subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
  • subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Imprevisti da circolazione

Prevede l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo per:

  • urto o collisione con animali;
  • urto o collisione con veicoli non identificati se il sinistro in garanzia è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di garanzia vittime della strada.

La garanzia non è operante in caso di:

  • dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
  • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
  • sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
  • sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  • sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell’assicurato o del conducente o a essi affidati;
  • sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
  • circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (a esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.

Non è inoltre operante se il conducente è sanzionato per violazione dell’articolo 189, comma 9 bis del Codice della Strada per omessa fermata e per non aver attivato ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici

Le polizze Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici coprono i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da danneggiamento volontario (atti vandalici), grandine, trombe d’aria, tempeste ed uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti (purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua), frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine.

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

  • dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
  • danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
  • danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
  • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
  • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
  • sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
  • allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
  • danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore, qualunque ne sia la causa;
  • danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste e uragani;
  • caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
  • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
  • rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Infortuni del conducente

Assicura gli infortuni – un’invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono esclusi i danni:

  • che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  • subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 del Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141, comma 9 dello stesso Codice;
  • subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità;
  • sofferti dall’assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Tutela giudiziaria

Copre, con i massimali convenuti e i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell’assicurato.

L'assicurazione non è prestata per:

  • le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
  • le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
  • il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
  • le controversie di valore inferiore a € 150;
  • le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonchè a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

  • veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
  • conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
  • veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
  • veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione (articolo 193 del Codice della Strada);
  • inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (articolo 189 del Codice della Strada - omissione di fermata e soccorso);
  • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
  • controversie non espressamente richiamate tra le voci “Persone e rischi assicurati”.
di Redazione SOSTariffe.it

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