Chi può ritirare un attestato di rischio?

La digitalizzazione dell'attestato di rischio ha agevolato la sua consultazione: infatti, ora è possibile visionarlo online sul sito IVASS. Il documento registra gli incidenti stradali avvenuti negli ultimi 5 anni e, di conseguenza, la relativa classe di merito in cui è inserito l'assicurato.
accordo tra due parti
Ritiro attestato di rischio

L’attestato di rischio è quel documento assicurativo che certifica il numero di sinistri denunciati negli ultimi 5 anni e la classe di merito raggiunta dall’assicurato in base al sistema Bonus - Malus.

L’attestato di rischio è un documento fondamentale, necessario in caso di cambio compagnia RC auto per il calcolo della nuova tariffa, ma allo stesso tempo personale, perché indica il livello di virtuosità o di sinistrosità del conducente.

Questo è il motivo per cui in seguito alle modifiche intervenute con il D.lgs 209/2005 di dematerializzazione delle assicurazioni, l’assicurato-conducente è il primo soggetto legittimato a ricevere il documento in prossimità della scadenza RCA.

La nuova legge ha modificato le modalità di invio dell’attestato di rischio, perché da una parte, è stato eliminato l’onere dell’assicurato di richiedere, ritirare e consegnare materialmente il documento alla nuova compagnia assicurativa, dall’altra l’interessato può continuare a consultarne i dettagli, leggendo e scaricando la copia online resa disponibile dalla vecchia assicurazione nell’Area Clienti online, 30 giorni prima della scadenza polizza.

L’attestato di rischio in sostanza non è più disponibile in formato cartaceo e non va ritirato, se non su richiesta dell’interessato, perché la nuova compagnia può consultarne il contenuto online in una banca dati custodita dall’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni), e calcolare il preventivo in base al contenuto del documento.

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Chi può ritirare l’attestato di rischio?

L’assicurato può accedere all’area online della precedente assicurazione per scaricare il documento, ma non deve più occuparsi della trasmissione ad un'eventuale nuova compagnia. Gli altri aventi diritto alla consegna dell’attestato diversi dal contraente sono i seguenti:

  • il proprietario del veicolo;
  • il locatario in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • l’usufruttuario;
  • l’acquirente del veicolo con patto di riservato dominio.

Questi soggetti, non potendo accedere all’area online dell’assicurato, devono fare richiesta di copia e ritiro del documento a mezzo e-mail o in formato cartaceo al Servizio Clienti della compagnia.

di Redazione SOSTariffe.it

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