Risarcimento danni da incidente stradale mortale: cosa fare e quali tempi

Quando avviene un incidente stradale bisogna accertarsi dello stato di salute dei passeggeri, dei conducenti e di tutte le persone coinvolte nel sinistro e, in caso di necessità, chiamare soccorsi. Può succedere, alle volte, di doversi confrontare con un decesso. Come fare?

incidente e casco moto sull'asfalto
Incidente stradale mortale: risarcimento

Perdere la vita in un incidente stradale mortale è un evento estremamente tragico, ma anche molto complesso dal punto di vista normativo: proprio per la sua rilevanza, il risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti, dei conviventi e degli altri soggetti che possono averne diritto coinvolge diverse tipologie di danno e fattispecie, che devono essere esaminati con la massima attenzione per ottenere dall’assicurazione del responsabile del sinistro quanto dovuto.

Chi può chiedere il risarcimento danni per un sinistro stradale mortale

A richiedere il risarcimento danni sono legittimati:

  • il coniuge della vittima,
  • i figli,
  • i genitori,
  • i fratelli.

Per quanto riguarda gli altri parenti e affini della vittima (tra cui nonni, nipoti, zii, cugini, cognati e così via), possono agire qualora, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o affinità, vengano dimostrate altre circostanze in grado di far ritenere che dalla morte del familiare sia derivata la perdita di un concreto e significativo sostegno morale ovvero una variazione peggiorativa della propria vita quotidiana (convivenza).

La giurisprudenza riconosce oggi tra i soggetti risarcibili anche il nascituro, quando un suo genitore sia rimasto vittima di un sinistro stradale mortale avvenuto nel corso della gestazione.

Le tipologie del danno derivante da incidente stradale mortale

Come si diceva, i danni (morali e materiali) che possono essere risarciti in seguito a un incidente stradale mortale sono diversi:

  • Danni patrimoniali, iure proprio.
  • Danni da morte non patrimoniali, iure hereditatis.
  • Danni non patrimoniali, iure proprio.

I danni patrimoniali "iure proprio"

I danni patrimoniali “iure proprio” seguono le regole stabilite dagli articoli del Codice Civile 1223 e 2056 per il danno emergente e il lucro cessante. Vediamo nel dettaglio che cosa si indica con tali espressioni.

Il danno emergente si riferisce alla perdita e/o diminuzione economica immediata in conseguenza alla morte di un soggetto causata da un fatto illecito del responsabile dell’incidente stradale: ne fanno parte, ad esempio, le spese mediche eventualmente sopportate prima della morte della vittima, le spese funerarie, le spese per la riparazione del veicolo incidentato e così via. È necessario che per ottenere il risarcimento di tutte queste spese esse siano ampiamente documentate.

Il lucro cessante, invece, indica la perdita e/o la diminuzione di vantaggi e/o benefici economici goduti o che si sarebbero potuti godere in futuro, e che in seguito alla morte della vittima non si potranno più avere. L’esempio più classico è il reddito medio e futuro della vittima, con la quota di esso che avrebbe potuto essere destinato a ogni congiunto con l’eredità, nonché le rendite.

I danni da morte non patrimoniali "iure hereditatis"

Questo danno biologico è nei danni morali derivati dalla sofferenza della vittima del sinistro mortale che non è deceduta immediatamente, e spettano esclusivamente agli eredi della vittima; si verificano quando il lasso di tempo intercorrente tra il momento dell’incidente è la morte è stato considerevole, con coscienza, da parte della vittima, della propria compromissione psico-fisica. Esistono apposite tabelle che aiutano a quantificare un danno biologico tanto difficile da precisare in maniera accettabile e non si basano sull’aspettativa di vita, ma in base al tempo in cui questa è sopravvissuta dopo il sinistro.

I danni non patrimoniali risarcibili "iure proprio"

Questi danni esistenziali e/o da perdita parentale sono quelli relativi ai prossimi congiunti per la sofferenza causata dalla morte della vittima in seguito al sinistro stradale mortale. Anche in questo caso esistono apposite tabelle di riferimento, che nella loro ultima versione – pubblicata nel 2018 – prevedono due tipologie nuove, il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito “da premorienza” e il danno terminale.

Il primo caso (risarcibile iure hereditatis) riguarda quando un soggetto che ha subito una menomazione invalidante come conseguenza di un evento lesivo muore (per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita) prima di aver ricevuto la liquidazione del danno sofferto. Nel secondo caso, invece, si parla di un danno risarcibile iure proprio per la vittima con lesioni mortali nel caso in cui la morte non sia immediata.

Le tabelle che definiscono i danni non patrimoniali tengono conto di diverse variabili, come l’età del defunto e del congiunto avente diritto, l’intensità della relazione, il grado di parentela, l’eventuale convivenza tra la vittima e il familiare e così via.

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Che cosa fare per ottenere il risarcimento da incidente stradale mortale

In seguito a un incidente stradale mortale viene aperto d’ufficio, presso la Procura della Repubblica competente dal punto di vista territoriale, un procedimento penale per omicidio stradale, e allo stesso tempo si apre una posizione liquidativa da parte della compagnia assicurativa responsabile per via del proprio assicurato colpevole dell’incidente.

La giustizia, detto in altre parole, agisce in automatico, anche senza querela da parte della parte lesa. Con l’ausilio del proprio avvocato, le persone che appartengono alla cerchia di familiari del defunto valuteranno l’offerta ricevuta da parte della compagnia d’assicurazioni del colpevole del sinistro e potranno eventualmente respingerla e affrontare la causa in tribunale.

I tempi per il risarcimento dei danni da incidente stradale mortale

tempi necessari per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale mortale o da perdita del rapporto parentale sono gli stessi di quelli per il risarcimento degli altri danni non patrimoniali subiti nell’incidente. Dopo 90 giorni dalla costituzione in mora e mezzo PEC da parte della compagnia di assicurazione del responsabile civile, e dopo 30 giorni dall’invio alla compagnia di assicurazione dell’invito obbligatorio di negoziazione assistita, sarà possibile procedere con atto di citazione nei confronti della compagnia di assicurazione.

È possibile costituirsi parte civile nel processo penale, visto che in seguito a sinistro stradale mortale il colpevole, come detto, è sotto processo per omicidio stradale; di solito questa è la strada più celere.

Qualora la compagnia di assicurazione sia renitente a pagare il risarcimento del danno da perdita parentale per morte della vittima primaria dell’incidente stradale, è possibile richiedere che venga assegnata una somma a titolo di accordo provvisionale, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del danno che sarà liquidato con la sentenza, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Prescrizione per il risarcimento danni da incidente mortale

In caso di incidente mortale è possibile agire civilmente per il risarcimento dei danni, in base al comma 2 dell’art. 2947 c.c., entro 2 anni. Se però l’incidente configura anche un reato, ad esempio l’omicidio stradale, la prescrizione è più lunga, ovvero l’azione civile per il risarcimento del danno si prescrive negli stessi termini del processo penale.

Se il reato si è estinto per ragione diversa dalla prescrizione oppure è intervenuta una sentenza irrevocabile, la prescrizione per l’azione risarcitoria torna ad essere di 2 anni, che decorrono dal giorno dell’estinzione del reato o da quello in cui la pronuncia penale è divenuta irrevocabile.

Quando si verifica l’omicidio stradale

La disciplina relativa all’omicidio stradale ha subito diversi cambiamenti negli ultimi anni, dovuti a un progressivo inasprimento legislativo. Attualmente, secondo l’art. 589-bis del Codice Penale, l’omicidio stradale viene definito come un omicidio colposo «con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», con reclusione da 2 a 7 anni.

La reclusione sale da 8 a 12 anni se chi si mette alla guida è in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o di alterazione psicofisica (derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope); infine, va da 5 a 10 anni la reclusione per chi si mette alla guida e causa un incidente mortale quando il suo tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

L’ultima pena si applica anche quando la morte viene causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, ma anche quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano e infine quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Che cosa fare in caso di incidente stradale

Va ricordato che nel caso in cui si sia rimasti coinvolti in un incidente stradale con feriti è assolutamente vietato allontanarsi dal luogo del sinistro fino a quando non giungono le Forze dell’Ordine. La priorità deve essere quella di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente per evitare che la situazione peggiori con tamponamenti e simili, soprattutto se il sinistro ha avuto luogo in una zona di scarsa visibilità; priorità assoluta poi alla chiamata dell’ambulanza al 118.

Chi si allontana da un incidente stradale con feriti ricollegabile al proprio comportamento viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni, così come l’omissione di soccorso (in questo caso però la sospensione della patente da 18 mesi a fino a 5 anni).

di Redazione SOSTariffe.it

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