Eccesso di velocità: limiti e multe

I limiti di velocità, se non vengono rispettati, comportano una sanzione pecuniaria non indifferente per il conducente. Autovelox, cartelli e Codice della Strada cercano in ogni modo di scongiurare le corse su strada, spesso con notevoli risultati.

auto in eccesso di velocità
Limiti di velocità e multe

Uno degli articoli più importanti del Codice della Strada è il numero 142, ossia quello relativo all’eccesso di velocità. Che stabilisce limiti, multe, possibilità di sanzionare chi corre troppo. Con due unici obiettivi: tutelare la sicurezza della circolazione e proteggere la vita umana.

Quali sono i limiti di velocità

Partiamo dai limiti, che variano in base al tipo di strada:

  • La velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade.
  • Il limite è di 110 km/h per le strade extraurbane principali.
  • È di 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali.
  • È di 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino a un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
  • In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Coi cartelli, cambia tutto

Entro i limiti massimi, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi da quelli fissati dal Codice della Strada. Possono farlo in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal Codice renda opportuna la determinazione di limiti diversi.

Pertanto, il limite massimo viene fissato dalla legge, ma il gestore della strada può imporre un limite più basso.

Per esempio, in autostrada il limite generico è di 130 km/h, ma la concessionaria può farlo scendere a 100 km/h in base alle caratteristiche di quel singolo tratto autostradale: basterà apporre il segnale tondo bordato di rosso con il numero 100 all’interno.

Multe: dipende dall’infrazione

Più alto l’eccesso di velocità, più pesante la multa: questo il principio del Codice della Strada. Vediamo gli importi in euro, cui sommare eventuali provvedimenti a carico della patente.

  • Chi non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 42 euro a 173. Quindi, esistono anche limiti minimi: vengono indicati da segnali specifici, seppure rari: sono tondi, con fondo blu e numero bianco.
  • Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 173 euro a 694.
  • Se si superano di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 euro a 2170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
  • Chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 845 euro a 3382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
  • Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione grave (eccesso fra 40 e 60 km/h), la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi.
  • Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione gravissima (eccesso oltre 60 km/h), la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente.

Proventi delle multe: come vengono impiegati

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni.

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi a essi destinati nella Regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

  • Gli enti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti.
  • I proventi vanno investiti inoltre nel potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
  • Ciascun ente locale trasmette in via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza (risulta dal rendiconto approvato nel medesimo anno) e gli interventi realizzati a valere su tali risorse (con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento).
  • Ciascun ente locale pubblica la relazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e al Ministero dell’Interno. A decorrere dal primo luglio 2022, il Ministero dell’Interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo.
  • La percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto, per ciascun anno per il quale sia riscontrata un’inadempienza.

Coi cartelli di preavviso

Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate: gli autovelox (individuano la velocità istantanea in un punto) sono le più note, ma esistono anche altri strumenti.

  • Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
  • Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Interno.

Autovelox e contestazione immediata

Raramente, l’autovelox funziona con la presenza di Forze dell’Ordine che fermano il trasgressore: è la contestazione immediata.

  • Da quando l’automobilista riceve il verbale nelle mani, ha 60 giorni per pagare.
  • Se l’eccesso di velocità prevede provvedimenti a carico della patente, la licenza di guida dell’automobilista ne subirà le conseguenze.

Autovelox e contestazione differita

Il meccanismo è semplice: l’autovelox di solito funziona da sé, in automatico, senza agenti delle Forze dell’Ordine. Oppure, con la presenza di Forze dell’Ordine che non fermano il trasgressore perché impossibilitate a farlo in condizioni di sicurezza.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato. A chi? All'effettivo trasgressore, ma è difficilissimo individuarlo.

Quasi sempre, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, la multa arriva a casa del proprietario dell’auto. Quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Le Forze dell’Ordine controllano la targa nella foto, consultano un database, individuano l’indirizzo del proprietario della vettura e gli inviano la sanzione.

Confronta le RC auto e risparmia Fai subito un preventivo

Impossibile fermare il trasgressore: quando?

Nei seguenti casi, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione:

  • impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a eccessiva velocità;
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  • sorpasso vietato;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari);
  • rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti.

Contestazione differita: tutto in regola

Nei casi nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

  • Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati e approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
  • Questi strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale.
  • In occasione della rilevazione delle violazioni, non è necessaria la presenza degli organi di Polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati e approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Questi strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale.
  • Fuori dei centri abitati, gli autovelox possono essere installati e utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Ex Tutor: come funziona

Oltre agli autovelox, fra i dispositivi più noti ci sono gli ex Tutor che individuano la velocità media. Nati nel 2005, i Tutor sono stati spenti per una controversia giuridica sul brevetto. Ora gli ex Tutor (con specifiche differenti) si chiamano SICVe PM.

Il SICVe PM individua tramite telecamera il passaggio di un’auto. A distanza di chilometri, individua il passaggio della stessa auto con un’altra telecamera. Ci sono l’orario del passaggio dell’auto sotto la prima e la seconda telecamera: il sistema calcola la media della velocità, conoscendo la distanza percorsa fra un punto di controllo e l’altro. Se la media è superiore ai 130 km/h, la multa viene inviata al proprietario dell’auto. Volendo, in alternativa al controllo della velocità media, l’ex Tutor individua la velocità istantanea, come se fosse un autovelox.

Autovelox: quali e dove

Sul proprio sito web, la Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. In più, ci sono gli autovelox degli enti locali. La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

  • Autovelox 104/C;
  • Autovelox 105;
  • Autovelox 106;
  • Telelaser (una “pistola” laser).

Ci sono anche app che segnalano la presenza di autovelox fissi e mobili, nonché, nonché la presenza di altri strumenti di controllo.

Attenzione: non è detto che quelle app riescano a individuare con precisione tutti gli autovelox e tutti i dispositivi in tempo reale.

Vergilius: cos’è

Su diverse strade, specie le Statali, opera il Vergilius, che è un po’ il “cugino” dell’ex Tutor: controlla la velocità media, con le multe che vengono recapitate al proprietario dell’auto.

Il compito principale del Vergilius è monitorare la velocità media. Comunque, come l’ex Tutor, anche il Vergilius può individuare la velocità istantanea: funziona pure come il classico autovelox.

Controllo della velocità dinamico: Scout Speed

Oltre ai due più strumenti più noti (autovelox ed ex Tutor), esiste un terzo strumento, sempre più diffuso: lo Scout Speed è il più conosciuto.

  • Abbinato a un radar, è in grado di rilevare la velocità di veicoli bersaglio, con pattuglia in movimento o stazionaria. Può quindi essere un controllo della velocità dinamico. Non è una postazione fissa, ma a bordo di un’auto della Polizia in movimento.
  • La grande precisione e l’avanzata tecnologia su cui si basa il processo di misura consentono di rilevare veicoli in movimento nello stesso senso di marcia della pattuglia e anche in senso contrario, offrendo soprattutto sulla viabilità ordinaria uno strumento di grande deterrenza e contrasto all’eccesso di velocità in ambito urbano.
  • Algoritmi particolarmente avanzati presiedono al processo di sincronizzazione tra l’allarme e l’acquisizione della documentazione fotografica a corredo dell’infrazione rilevata e permettono un’altissima produttività dello strumento.
  • Alla sua prevalente funzione di rilevazione della velocità possono essere associate all’occorrenza ulteriori importanti funzionalità, quali la trasmissione di messaggi testo/immagine, la localizzazione e l’emergenza in modo da rendere la pattuglia operativa anche in altri contesti di missione.
  • Lo Scout Speed può funzionare anche in assenza di segnali di preavviso, se il guidatore viene fermato subito dagli agenti delle Forze dell’Ordine: è la contestazione immediata.
  • E se lo Scout Speed funziona senza cartello di preavviso, con la multa recapitata al titolare dell’auto? In questo caso, sulla contestazione differita nel tempo, le interpretazioni delle normative sono due: secondo la prima, è tutto in regola; stando a un’altra lettura delle regole, così non sarebbe lecito.

Taratura autovelox: la Corte Costituzionale

Dopo anni in cui gli enti locali e soprattutto i Comuni hanno utilizzato gli autovelox con una certa disinvoltura, è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale 113/2015.

  • Tutti gli autovelox, fissi e mobili, vanno tarati almeno una volta l’anno.
  • La presenza della taratura periodica va indicata nel verbale.
  • L’obiettivo è che gli autovelox effettuino misurazioni corrette a beneficio della sicurezza stradale: come una bilancia, se non c’è taratura periodica, la misurazione è probabilmente sbagliata.
  • Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è irragionevole.
  • I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.
  • Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

Neopatentati: limiti diversi

Per chi ha la patente da meno di tre anni (i neopatentati), ci sono limiti diversi:

  • Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
  • Ai titolari di patente di guida di categoria B, nel corso del primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/T. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni non si applicano inoltre se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
  • Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni previste nei due commi elencati in precedenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165 a 660 euro. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due a otto mesi.

Autovelox e RC Auto? Sì, ma solo in parte

In chiusura chiariamo un argomento molto delicato: gli autovelox individuano chi viaggia senza assicurazione auto?

  • Manca il decreto attuativo, benché ci sia la legge dal 2012. L’articolo 31, comma 3 decreto legge 24 gennaio 2021, convertito dalla legge numero 27/2012, ha previsto che la violazione dell’articolo 193 Codice della Strada possa essere rilevata attraverso l’utilizzo di diverse apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti. Tale previsione al momento non è attuabile in quanto è subordinata all’approvazione di un regolamento attuativo, previsto dallo stesso articolo 31, comma 3, che ad oggi non risulta ancora emanato.
  • Con la circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/4684/20/127/9, pubblicata il 3 luglio 2020, è stato dato il via libera alla procedura che prevede di accertare la mancanza di copertura assicurativa e revisione mediante apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti. Tuttavia l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è omologato o approvato. Se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle ZTL, l’accertamento sulla copertura assicurativa può essere svolto solo nei confronti dei veicoli che hanno violato l’articolo 7 del Codice della Strada.

Domande correlate