Multe per eccesso di velocità: tutto su limiti e tolleranza

I limiti di velocità, se non vengono rispettati, comportano una sanzione pecuniaria non indifferente per il conducente. Autovelox, cartelli e Codice della Strada cercano in ogni modo di scongiurare le corse su strada, spesso con notevoli risultati.

auto in eccesso di velocità
Limiti di velocità e multe

Uno degli articoli più importanti del Codice della Strada è il numero 142, relativo all’eccesso di velocità: stabilisce multe, limiti, possibilità di sanzionare chi corre troppo. Con due unici obiettivi, tutelare la sicurezza della circolazione e proteggere la vita umana.

Multe per eccesso di velocità: dipende dall’infrazione

Più alto l’eccesso di velocità, più pesante sarà la multa: questo è il principio stabilito dal Codice della Strada. Vediamo gli importi in euro, cui sommare eventuali provvedimenti a carico della patente.

  • Chi non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h (chilometri orari), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 42 euro a 173 euro. Quindi, esistono anche limiti minimi: vengono indicati da segnali specifici, seppure rari, che sono tondi con fondo blu e numero bianco.
  • Chiunque supera i limiti massimi di velocità in un intervallo compreso fra oltre 10 km/h e 40 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra i 173 euro e 695 euro.
  • Se si superano di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità si dovrà pagare una multa di somma compresa fra 543 euro a 2174 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
  • Chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una multa compresa fra 847 euro a 3389 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
  • Quando il titolare di una patente di guida sia incorso in una ulteriore violazione grave (eccesso fra 40 e 60 km/h) in un periodo di due anni, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi.
  • Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione gravissima (eccesso oltre 60 km/h), la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente.

Multa per il superamento dei limiti di velocità oltre la tolleranza dell’autovelox

I dispositivi autovelox vengono utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli, affinché sia possibile applicare le sanzioni. Tuttavia, è previsto un margine (o tolleranza) di chilometri orari per compensare eventuali errori di questi strumenti.

La tolleranza varia in base alla velocità. Nel caso in cui quest’ultima rilevata sia inferiore a 100 Km/h viene applicata una tolleranza di 5 Km/h, mentre al di sopra dei 100 km/h la tolleranza è del 5% dell’eccedenza.

Si applicano anche dei limiti di tolleranza fissi per determinate velocità da non superare, tra cui:

  • limite di 70 Km/h, tolleranza di 3,5 Km/h (la multa scatta da 74 Km/h in su);
  • limite di 90 Km/h, tolleranza di 4,5 Km/h (la multa da 95 Km/h in su);
  • limite di 130 km/h in autostrada, tolleranza di 6,5 Km/h (multa da 137 Km/h in su).

Punti patente rimossi per superamento limiti di velocità

Oltre alla sanzione pecuniaria, l’eccesso di velocità nei casi più gravi viene punito sottraendo punti patente al conducente. In particolare:

  • entro i 10 km/h non viene sottratto alcun punto;
  • tra 10 e 40 km/h vengono sottratti fino a 5 punti;
  • tra 40 e 60 km/h vengono sottratti fino a 10 punti;
  • oltre i 60km/h vengono sottratti 10 punti.
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Quali sono i limiti di velocità

Partiamo dai limiti, che variano in base al tipo di strada:

  • La velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade.
  • Il limite è di 110 km/h per le strade extraurbane principali.
  • È di 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali.
  • È di 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino a un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
  • In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

I cartelli possono cambiare i limiti

Entro i limiti massimi, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi da quelli fissati dal Codice della Strada. Possono farlo in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal Codice renda opportuna la determinazione di limiti diversi.

Per esempio, in autostrada il limite generico è di 130 km/h, ma la concessionaria può farlo scendere a 100 km/h in base alle caratteristiche di quel singolo tratto autostradale: basterà apporre il segnale tondo bordato di rosso con il numero 100 all’interno.

Ricordiamo anche che l’articolo 142 stabilisce che “sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato”.

Con i cartelli di preavviso

Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate: gli autovelox (individuano la velocità istantanea in un punto) sono le più note, ma esistono anche altri strumenti.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno.

Neopatentati: limiti di velocità ad hoc

Per chi ha la patente da meno di tre anni (i neopatentati), ci sono limiti diversi:

  • Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
  • Ai titolari di patente di guida di categoria B, nel corso del primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/T. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni non si applicano inoltre se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
  • Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni previste nei due commi elencati in precedenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165 a 660 euro. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due a otto mesi.
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Autovelox: come deve essere segnalato

Gli autovelox devono essere opportunamente segnalati ai guidatori attraverso apposita cartellonistica, indicante “Controllo elettronico della velocità”, che deve essere installata in anticipo rispetto alla stessa postazione di controllo. 

In particolare, il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada specifica che la distanza tra il cartello e la postazione dell’autovelox deve essere pari a:

  • 80 metri su strade urbane di quartiere;
  • 150 metri per le strade urbane di scorrimento (ossia a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia) e le strade extraurbane secondarie;
  • 250 metri per le strade extraurbane principali e le autostrade.

Ricordiamo anche che fuori dai centri abitati è prevista una distanza di almeno un chilometro tra la postazione di autovelox fisso (sono esclusi i dispositivi mobili) e il segnale che indica il limite di velocità.

Quando è possibile il ricorso?

È possibile fare ricorso quando la postazione autovelox non è ben segnalata oppure quando manca il cartello che avvisa gli automobilisti con la scritta Controllo elettronico della velocità”. Inoltre, si può fare ricorso per vizi formali del verbale, quali la mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata, nonché la mancata o errata indicazione del modello di autovelox utilizzato.

Il ricorso deve essere presentato al Prefetto oppure al Giudice di Pace.

  • per il ricorso presso il Giudice di Pace è previsto un costo di 43 euro per le multe fino a 1.033 euro, mentre per multe fino a 1.100 euro occorre aggiungere il costo del bollo da 27 euro, dai 1.100 euro in su i costi per contributi e bollo crescono al crescere dell’importo della sanzione. Questi costi saranno però rimborsati in caso di ricorso accettato.
  • il ricorso al Prefetto è gratuito: tuttavia, la multa raddoppia se non viene accettato.

Autovelox e RC Auto? Sì, ma solo in parte

In chiusura chiariamo un argomento molto delicato: gli autovelox individuano chi viaggia senza assicurazione auto?

  • Manca il decreto attuativo, benché ci sia la legge dal 2012. L’articolo 31, comma 3 decreto legge 24 gennaio 2021, convertito dalla legge numero 27/2012, ha previsto che la violazione dell’articolo 193 Codice della Strada possa essere rilevata attraverso l’utilizzo di diverse apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti. Tale previsione al momento non è attuabile in quanto è subordinata all’approvazione di un regolamento attuativo, previsto dallo stesso articolo 31, comma 3, che ad oggi non risulta ancora emanato.
  • Con la circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/4684/20/127/9, pubblicata il 3 luglio 2020, è stato dato il via libera alla procedura che prevede di accertare la mancanza di copertura assicurativa e revisione mediante apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti. Tuttavia l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è omologato o approvato. Se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle ZTL, l’accertamento sulla copertura assicurativa può essere svolto solo nei confronti dei veicoli che hanno violato l’articolo 7 del Codice della Strada.
A cura di: Enrico Campanelli

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