Il bollo auto o moto è la tassa gravante ogni anno su tutti i possessori di veicoli a motore circolanti in Italia: una spesa che va ad aggiungersi ai costi di Rc auto e manutenzione del mezzo. A differenza di questi però, sui quali si risparmia confrontando i preventivi online, l’importo del bollo è stabilito a monte e varia di Regione in Regione in base ai KW. In caso di mancato pagamento scatta la sanzione bollo auto, che talvolta può cadere in prescrizione (come nei casi di mancata ricezione di un avviso di accertamento) e altre volte può richiedere un ricorso. Ecco la nostra guida.
Confronta preventivi RC auto »
Sanzione bollo auto: prescrizione e ricorso
Chi non paga il bollo, o dimentica di pagarlo, va incontro a sanzioni pari al 30% dell’importo dovuto+interessi a decorrere dalla data in cui l’imposta andava versata. Non è detto però che la sanzione arrivi immediatamente, il che potrebbe far pensare all’automobilista (o al motociclista) di averla passata liscia. La legge stabilisce che la prescrizione del diritto di credito scatta a partire dall’anno successivo alla data in cui il bollo era dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha 3 anni a disposizione (4 se si conta l’anno del dovuto pagamento) per richiedere l’imposta, trascorsi i quali il diritto decade. Attenzione: ciò vale solo nel caso in cui, nel corso dei 3 anni, non si è ricevuto alcun avviso di accertamento della sanzione bollo auto. Esempio: se non pago il bollo auto 2016, la prescrizione scatterà nel 2019 in base alla scadenza della tassa (gennaio, febbraio, marzo etc etc…). Se l’Agenzia della Entrate invia una notifica invece le cose cambiano.
Confronta preventivi RC moto »
Quando l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento del corso dei 3 anni, dovranno passare altri 3 anni da quando la comunicazione diventa definitiva, ovvero il 61° giorno dalla data in cui viene notificato. Cosa accade invece se si riceve una cartella esattoriale? In questo caso la decadenza della stessa è sottoposta ad un termine di 5 anni.
Può accedere che l’Agenzia delle Entrate invii un avviso di accertamento relativo alla sanzione bollo auto, o una cartella esattoriale nonostante la prescrizione. L’unico modo per sottrarsi al pagamento in questi casi, al recupero crediti e all’esecuzione forzata che ne deriva, è fare ricorso. Tutti gli atti e le richieste di pagamento pervenute dopo la prescrizione infatti sono nulle e in quanto tali contestabili. E’ possibile presentare una richiesta di annullamento sanzione in carta libera, indirizzata all’amministrazione che ha emesso la comunicazione o all’Agenzia delle Entrate. Se non si ottiene risposta, l’unica strada da percorrere è il ricorso entro 60 giorni alla Commissione Tributaria della Provincia competente.
Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28. Il valore è determinato dall’imposta richiesta nell’atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente la sanzione bollo auto, il valore è costituito dall’ammontare delle stesse.
La nostra guida comprende anche un modello di ricorso: eccolo.
Modello ricorso per prescrizione sanzione bollo auto
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Orbene, come è noto, l’art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell’imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell’anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell’anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessa notificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell’atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell’art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l’atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad…….ed il contributo unificato dovuto equivale ad……….
Data Firma