Il bonus facciate è una misura che si rivolge non solo alle persone fisiche, ma anche ai professionisti e alle imprese per la riqualificazione delle facciate di edifici già esistenti che si trovano in zona urbanistica A, B e nella zone ad esse assimilabili.
Vediamo di seguito quali sono i requisiti per i quali è possibile farne richiesta e come funziona l’applicazione dello sconto in fattura.
Il bonus facciate è una misura che era già in vigore nella legge di Bilancio 2020: è stato prorogata nella legge 178/2020, art. 1, comma 59, ovvero la legge di Bilancio 2021, nella quale è stato confermata la detrazione al 90% per riqualificare le facciate di edifici già esistenti.
Il bonus può essere richiesto, anche per il 2021, da:
Potranno avere accesso al bonus facciate tutti quei soggetti che sosterranno le relative spese di riqualificazione, le quali dovranno essere documentate tramite fatture e bonifici.
In particolare, si tratta di:
In aggiunta lo sconto per i lavori sulla facciata spetta anche al promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento, ma a patto che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato, e a chi esegue i lavori in proprio limitatamente all’acquisto dei materiali utilizzati.
Il bonus facciate è valido sugli interventi atti a restaurare o recuperare la facciata esterna:
Per questa tipologia di bonus non sono previsti limiti massimi di spesa: tuttavia, è bene ricordare che è valida soltanto sull’involucro esterno visibile degli edifici, ovvero sul suo intero perimetro esterno. In più, è applicabile anche sugli interventi riguardanti le facciate laterali, ma solo nel caso in cui siano visibili dalla strada.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, il bonus facciate potrà essere richiesto per gli interventi di:
Vi rientrano anche i lavori su grondaie, pluviali, parapetti e cornici, quelli necessari a sistemare le parti impiantistiche presenti sulla parte opaca della facciata e quelli sulle parti influenti dal punto di vista termico e che coinvolgano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Non sarà possibile utilizzare il bonus facciate:
Sono esclusi anche le spese sostenute per la riverniciatura di scuri e persiane, di pulitura e tinteggiature del muro di cinta e tutti i possibili interventi che potrebbero rientrare nella detrazione relativa al recupero del patrimonio edilizio.
Il bonus facciate potrà essere richiesto in tre modi differenti:
Per poter usufruire del bonus facciate tramite detrazione è molto importante che i pagamenti delle spese siano effettuati tramite bonifico bancario o postale, sul quale dovrà essere riportato il codice fiscale della persona che beneficia della detrazione, e il numero di partita IVA o il codice fiscale di chi riceve il bonifico.
In assenza di bonifico, si potrà usufruire del bonus facciate solo nel caso in cui sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto. L’obbligo di pagamento tramite bonifico non è, invece, valido per i titolari di reddito d’impresa.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio, oltre alla detrazione fiscale, il bonus facciate si potrà ricevere tramite lo sconto diretto in fattura, oppure tramite la cessione del credito.
Nel primo caso, il bonus consisterà in un vero e proprio sconto che sarà applicato sul corrispettivo dovuto: lo sconto sarà poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere ceduto a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In alternativa, si potrà scegliere direttamente la cessione del credito d’imposta. Cosa cambia, nel concreto, per il beneficiario del bonus? La risposta è molto semplice: nel caso dello sconto in fattura, è l’impresa che si occuperà di portare a termine i lavori che anticiperà la spesa detraibile.
Tale impresa potrà poi cedere il proprio credito ad altri. Nel caso della cessione del credito, invece, si potrà cedere il proprio credito direttamente a terzi, senza dover passare da intermediari, quali possono essere, nel caso specifico, le imprese edili e i fornitori.
Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato anche dai soggetti incapienti, ovvero da coloro i quali non devono presentare la dichiarazione dei redditi, o che versano importi esigui di imposte IRPEF.
Nell’ipotesi in cui vengano realizzati degli interventi sulla facciata di un immobile che appartiene a più persone, quale può essere un condominio, ogni soggetto che sta partecipando ai lavori sostenendone le spese potrà scegliere se optare per lo sconto in fattura o approfittare delle altre opzioni disponibili per poter avere accesso al bonus facciate.
Qualora si scelga la detrazione fiscale, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante. Nel caso in cui, invece, si decidesse di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, andrebbe bene anche il bonifico standard.
Non ci sono delle regole per le quali conviene scegliere lo sconto in fattura invece della cessione del credito o della detrazione fiscale: ogni persona avrà la libertà e la flessibilità di poter beneficiare del metodo che si adatta meglio alle proprie esigenze.
A questo proposito, potrebbe essere utile una breve parentesi che illustri la differenza esistente tra un bonifico parlante e un bonifico standard. Come si potrà facilmente intuire dalla denominazione, il bonifico parlante ha qualcosa in più rispetto a quello ordinario.
Per fare un bonifico sono infatti di solito richiesti il nome, il cognome e l’indirizzo del destinatario, il codice IBAN e la causale, ovvero il motivo per il quale si stanno trasferendo dei soldi a un’altra persona.
Nel caso del bonifico parlante, invece, sarà necessario indicare alcune informazioni aggiuntive, tra le quali troviamo il codice fiscale del beneficiario, il codice fiscale o la partita IVA di chi ha eseguito i lavori, la norma che regola l’agevolazione della quale si vuole beneficiare, che dovrà essere inserita nella causale.
Nella tabella che segue sono state riassunte le principali differenze esistenti.
Bonifico Standard |
Bonifico parlante |
Nome, cognome e indirizzo del beneficiario |
Nome, cognome e indirizzo del beneficiario |
IBAN del beneficiario |
IBAN del beneficiario |
Causale con la motivazione del bonifico |
Causale con la motivazione del bonifico e la norma di riferimento dell’agevolazione della quale si vuole beneficiare |
Codice fiscale del beneficiario della detrazione Codice fiscale o partita IVA di chi ha eseguito i lavori |
Sulla base di quanto stabilito all’interno del Decreto Rilancio, lo sconto in fattura sarà valido per le spese che sono state sostenute nel periodo compreso tra luglio del 2020 e il 30 giugno del 2022.
Nella pratica, si dovrebbe fare riferimento al criterio di cassa, ovvero non si dovrà tenere in considerazione quando sono iniziati i lavori, ma quella che è la data nella quale si pagheranno gli interventi effettuati sulla facciata del proprio edificio.
Questa regola, però, è applicabile soltanto ai privati. Nel caso di imprese individuali, società ed enti commerciali, invece, si dovrà prendere in considerazione il criterio di competenza, ovvero farà fede la data di fine dei lavori, a prescindere da quando siano iniziati e dalla data dei pagamenti (ai sensi della circolare n. 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
La scelta del professionista che dovrà occuparsi dei lavori alla facciata del proprio edificio è un passaggio di non poco conto, in quanto dovrà occuparsi anche di redigere le varie pratiche edilizie, energetiche, strutturali e tecniche (le quali dovranno essere inviate obbligatoriamente a ENEA).
In particolare, si dovranno dichiarare gli interventi specifici che sono stati effettuati e verificare che siano compatibili con i lavori amessi nel bonus facciate, oppure no. Quando si richiede lo sconto in fattura, inoltre, si dovrà essere in possesso di un visto di conformità che potrà essere rilasciato da un commercialista, da un consulente del lavoro o da un esperto contabile.
Questo documento servirà a controllare che il tecnico al quale sono stati affidati i lavori abbia prodotto tutte le asseverazioni e le attestazioni necessarie per portare a termine gli interventi relativi alla facciata, tra i quali rientra anche la polizza assicurativa obbligatoria.
In assenza di tali documenti non solo si andrebbe incontro a delle sanzioni, ma si perderebbe anche il diritto di poter usufruire del bonus facciata. Come si ottiene, nella pratica, lo sconto in fattura?
Sarà necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate: lo sconto sarà applicato direttamente dal professionista scelto per l’esecuzione dei lavori, che lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Oltre al bonus facciate, ci sono altre misure attualmente in vigore per le quali sarà possibile richiedere lo sconto in fattura.
Si tratta di: