Il superbonus 110% è una delle misure previste dal decreto Rilancio: la sua approvazione in Commissione Bilancio ha portato con sé una serie di novità importanti rispetto alla bozza iniziale, sia sui limiti di spesa sia per quel che riguarda gli ambiti di applicazione.
Vediamo di seguito come funziona tale agevolazione, quali sono gli interventi sui quali può essere applicata e quali sono i requisiti da rispettare.
Il superbonus 110% è una delle misure più attese fra tutte quelle contenute nel decreto Rilancio, attraverso la quale sarà possibile fare lavori in casa a costo zero attraverso il meccanismo degli sconti in fattura o della cessazione del credito.
Dalla prima stesura del testo al processo di conversione, sono state introdotte alcune modifiche sui limiti di spesa e sulla platea dei beneficiari, che è stata ampliata. Il bonus potrà inoltre essere utilizzato, se in possesso di determinati requisiti, per la demolizione e per la costruzione.
Il superbonus 110% è ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2020: entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che è previsto per il 18 luglio, dovranno essere emanati da un lato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del quale saranno contenute tutte le regole su come ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito, e il decreto attuativo del MEF.
A conti fatti, dunque, l’inizio effettivo dell’ecobonus 110% slitterà tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Quali sono i requisiti da possedere per accedervi? Quali invece i limiti di spesa fissati e gli interventi che sarà possibile realizzare usufruendo del bonus?
Il superbonus 110% è una grande novità per il settore dell’edilizia che dovrebbe permettere a una gran numero di italiani di svolgere tutta una serie di lavori in casa praticamente a costo zero. Nello specifico ci saranno un ecobonus e un sismabonus, che potranno essere utilizzati dal 1° luglio 2020 fino alla fine del 2021.
Il bonus viene erogato solo nel caso in cui si rispettino i seguenti vincoli:
i lavori ai quali viene applicato il superbonus 110% dovranno migliorare la classe energetica del proprio stabile di almeno due classi energetiche;
nel caso in cui non fosse possibile il salto di due classi energetiche, basterebbe ottenere la più alta possibile riconosciuta tramite Ape.
Il sismabonus permette di ottenere anche una detrazione pari al 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità: lo si potrà utilizzare nelle zone geografiche 1, 2 e 3.
Il superbonus 110% potrà essere utilizzato per i seguenti interventi:
cappotto termico;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomini;
sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni unifamiliari.
Nello specifico, il cappotto termico dovrà interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici, si tratterà della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Infine, interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno riguarderà la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, così come gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.
Per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, la sostituzione sarà effettuata con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, mentre per i soli comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Le tre tipologie di interventi che potranno essere realizzati facendo ricorso al superbonus 100% prevedono dei limiti di spesa da rispettare.
In particolare, nel caso del cappotto termico il tetto massimo è il seguente:
50.000 euro nel caso di edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro,che devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro, che devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici, i limiti di spesa sono i seguenti:
20.000 euro, che devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
15.000 euro, che devono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
la spesa massima prevista per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostitutivo è pari a 30.000 euro.
Gli interventi citati finora vengono considerati trainanti: se associati ad altri interventi per i quali sono previste detrazioni minori, contribuiscono a far innalzare lo sgravio fiscale su tali interventi. Vi rientrano per esempio:
il bonus facciate;
il montaggio di pannelli solari;
il montaggio degli accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
la realizzazione delle colonnine necessarie a caricare le batterie delle auto elettriche.
Il superbonus 110% permette di cedere il credito d’imposta a banche e assicurazioni oppure alle imprese che svolgono i lavori edilizi citati finora: ciò è stato possibile fino ad oggi soltanto per i soggetti incapienti.
Il soggetto che accede al superbonus potrà richiedere:
uno sconto in fattura e cedere la detrazione a chi si occupa dei lavori;
la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, quali banche, assicurazioni o società di intermediazione.
I beneficiari del bonus sono:
i condomini;
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Nel caso degli interventi che vengono effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali potenziate per gli interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, che saranno sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Una delle novità introdotte in un secondo momento è quella secondo la quale il superbonus 110% potrà essere utilizzato per i lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria.
Si tratta infatti di interventi che rientrano nella definizione di “ristrutturazione edilizia” ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ovvero di interventi che hanno l’obiettivo di trasformare un edificio in un altro edificio che è in tutto o in parte diverso rispetto al precedente.
Tali interventi possono prevedere sia piccoli lavori di sostituzione di elementi che compongono l’edificio, con l’eliminazione o l’inserimento di nuovi elementi, sia la demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato per quanto riguarda i volumi, la sagoma, le caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per eventuali adeguamenti alla normativa antisismica o necessari al miglioramento della classe energetica dell’edificio.
Un’altra importante novità che in un primo momento non era stata prevista riguarda l’estensione del superbonus 110% anche alle seconde case e non soltanto alle prime com’era stato inizialmente ipotizzato.
Dunque gli interventi per l'efficientismo energetico su due unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali, saranno possibile a prescindere dal fatto che si tratti di prima casa o di seconda.
Potranno inoltre avere accesso al superbonus:
gli edifici che appartengono ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
le associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi.
Sono state invece escluse dal superbonus 110% le unità immobiliari che appartengono alle seguenti categorie catastali:
A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Per svolgere i lavori per i quali è possibile richiedere il superbonus 110%, sarà necessario innanzitutto chiedere il via libera al condominio per effettuare lavori alle parti comuni dell’edificio.
In secondo luogo:
si dovrà richiedere all’Agenzia delle Entrate il visto di conformità, che dovrà essere rilasciato da CAF e commercialisti;
si dovrà ottenere da un tecnico abilitato l’APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica, attraverso il quale sarà possibile certificare che i lavori serviranno a raggiungere la più alta classe energetica o a ottenere il miglioramento di due classi.
I dati relativi agli interventi dovranno essere comunicati per via telematica, in concomitanza alla comunicazione all’ENEA. Dovrà inoltre essere fornita un’asseverazione da parte dei tecnici abilitati, nella quale sarà dimostrata la presenza dei requisiti tecnici e la possibilità effettiva di portare a termine il progetto.
L’asseverazione potrà essere rilasciata:
al termine dei lavori;
per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Come ribadito fin qui, il Governo ha stabilito dei requisiti specifici che devono essere rispettati per poter avere accesso al superbonus 110%. Nel caso in cui chi ne facesse richiesta dovesse rilasciare attestazioni false, sarebbe soggetto ad alcune sanzioni.
Il documento più importante attraverso il quale ottenere il superbonus 110% è il visto di conformità, seguito dall’asseverazione: chi rilascia documenti infedeli rischia una sanzione che va da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 15.000 euro.
Nel momento in cui viene scoperta la truffa, inoltre:
si perdono fin da subito tutti i benefici fiscali del superbonus;
le somme della detrazione non spettante vengono recuperate dall’Agenzia delle Entrate;
l’importo recuperato dall’Amministrazione Finanziaria viene maggiorato con interessi e sanzioni.