La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, fino a una spesa massima di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
L’agevolazione fiscale consente di detrarre dall’Irpef, l’Imposta regionale sulle persone fisiche, una parte dei costi sostenuti per la ristrutturazione d’immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’incentivo vale sia per le singole unità immobiliari, che le parti comuni degli edifici condominiali. Può essere richiesto per le spese sostenute dal primo gennaio 2018, e va suddiviso fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile. In caso non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura del 36% e il limite di spesa ammesso a 48.000 euro.
Tra le varie categorie di lavori ammessi a godere del bonus, il fotovoltaico rientra tra gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici. Una voce che comprende l’installazione d’impianti basati su impiego di fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie. È infatti sufficiente che il conseguimento del risparmio energetico per l’immobile sia attestato mediante idonea documentazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi acquista un sistema di accumulo insieme o successivamente ai pannelli fotovoltaici, può usufruire della medesima detrazione. È sufficiente che l’accumulatore sia collegato all’impianto fotovoltaico.
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che siano residenti o meno in Italia. L’agevolazione spetta:
a soggetti privati o condomini, per gli interventi realizzati su edifici a uso abitativo e relative pertinenze;
a familiari conviventi con il detentore o possessore dell’abitazione, solo se stanno contribuendo alle spese per la riqualificazione energetica e se la convivenza è stabile e già in atto dal momento dell’inizio dei lavori;
a proprietari dell’immobile, nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce e soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata
Dal 2018, le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali di tali istituti per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche i costi di progettazione, le spese per prestazioni professionali richieste dall’intervento, per l’acquisto dei materiali, per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni e tutti gli altri costi strettamente correlati all’installazione dell’impianto.
È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (es. contratto d’acquisto della casa).
Inoltre, solo quando la sicurezza del cantiere lo prevede, bisogna inviare all’ASL competente per territorio prima dell’inizio dei lavori una comunicazione (con raccomandata A/R) con le generalità del committente, dove si svolgeranno, il tipo d’intervento da realizzare, i dati dell’impresa che eseguirà i lavori, la data del loro inizio.
Dopo i lavori è buona norma conservare le ricevute dei bonifici e le fatture relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori che devono essere intestate alle persone che fruiscono della detrazione, oltre alla ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice CPID).
Per i condomini conservare la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
È possibile inoltre usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%, anche sull’acquisto di singole componenti dell’impianto, e sulla manodopera necessaria all’installazione.