Guida completa ai nuovi incentivi per il solare termico


La legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale del 65% dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) per chi esegue interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.

L’Ecobonus

Le detrazioni sono riconosciute per l’installazione di pannelli solari che compongano un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, sia in una singola unità immobiliare sia un condominio. La massima detrazione riconosciuta è di 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

È dunque possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute dall’imposta lorda Irpef o Ires. Le somme vengono restituite in busta paga, in 10 rate annuali di pari importo.Il massimo risparmio ottenibile va suddiviso tra i vari proprietari (o detentori) dell’immobile in proporzione al contributo economico fornito da ciascuno.

Rientra nell’agevolazione fiscale l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, ma anche per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Dunque l’impianto può soddisfare anche esigenze commerciali, ricreative o socio-assistenziali. I pannelli solari devono essere garantiti minimo cinque anni (due anni gli accessori e i componenti tecnici) e devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati dall’organismo di un Paese Ue o della Svizzera e devono possedere anche la certificazione solar keymark.

Per usufruire della detrazione è necessario che l’installazione dei pannelli solari sia realizzata su appartamenti o edifici già esistenti. Non sono agevolabili, infatti, le spese effettuate durante la costruzione dell’immobile.

Gli immobili possono essere di qualunque categoria catastale, anche rurali e strumentali all’attività d’impresa. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dal pagamento dell’imposta comunale (Ici o Imu).

Sono ammessi alla detrazione anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare usati per la sola produzione di acqua calda. Se, invece, s’installa un sistema termodinamico di produzione combinata di energia elettrica e termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la produzione di energia termica.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della misura tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento:

  • persone fisiche, compresi gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato d’uso;

  • imprenditori (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e associazioni tra professionisti;

  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

  • istituti autonomi per le case popolari per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni e cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per beneficiare degli incentivi occorre presentare tre documenti: l’asseverazione (certificazione) rilasciata da un tecnico abilitato, l’attestato di prestazione energetica (APE) e una scheda informativa relativa agli interventi realizzati. I documenti vanno conservati insieme ai bonifici che attestano il pagamento.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ovvero dal collaudo, occorre trasmettere all’Enea l’APE e la scheda informativa tramite il sito www.acs.enea.it

Le spese detraibili

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzarlo. Possono usufruire della detrazione i contribuenti indicati nella scheda informativa da inviare all’Enea.

I pagamenti, per chi non è titolare di reddito d’impresa, vanno effettuati solo mediante bonifico bancario o postale.

Non si possono cumulare le agevolazioni

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre leggi nazionali, come la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o quella prevista per le ristrutturazioni.

Si dovrà scegliere tra l’uno o l’altro beneficio fiscale. Le detrazioni si possono cumulare invece con incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.

La cessione del credito alternativa alla detrazione

Dal 2018 è stata introdotta anche per i singoli appartamenti la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.

Da quest’anno tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nella cosiddetta “no tax area”, ovvero gli incapienti, possono scegliere di cedere il corrispondente credito a fornitori o altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

Il Conto termico

È un altro incentivo destinato a interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, riservato a impianti di piccole dimensioni. Viene riconosciuto a persone fisiche, condomini e titolari di imprese e accreditato sul conto corrente dal GSE, il Gestore servizi energetici.

Gli incentivi, che possono essere riconosciuti a seconda dei casi nella misura del 55% o del 65% della spesa sostenuta, possono essere richiesti da chi ha pagato (il cosiddetto soggetto responsabile) entro 60 giorni dalla fine dei lavori di installazione degli impianti compilando la domanda online sul sito del Gestore, personalmente o tramite una Esco, cioè una società di servizi energetici.

Per i piccoli impianti fino a 50 mq, è consentito inoltre l’accesso diretto semplificato anche prima che l’intervento sia realizzato. Il contributo, alternativo alle detrazioni fiscali, può essere erogato in un'unica soluzione euro entro due mesi dalla richiesta per importi fino a 5.000, oppure a rate in due o cinque anni.

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