Esenzione Canone Rai 2021 over 75: modulo e richiesta

Aggiornato il: 18/01/2021
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 18/01/2021

Il Canone Rai, o più propriamente canone tv, è una tassa dovuta da chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo, anche se non lo utilizza; si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia (a patto che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

internet tv

Dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica, cioè se si ha un’utenza elettrica attiva bisogna eventualmente dimostrare di non avere la tv. Sempre dal 2016 il canone si paga, per chi ha una di queste utenze, mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica (e non più con il bollettino postale, come si faceva un tempo). Il canone ha un importo di 90 euro all’anno.

Ci sono però delle categorie che hanno diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai: tra questi, ci sono gli over 75 che non superano una determinata soglia di reddito. Vediamo qui di seguito quali sono le regole da seguire per ottenere questa agevolazione e risparmiare.

Quali sono gli over 75 che possono chiedere l’esenzione dal canone Rai 2021

Non tutti gli over 75 possono non pagare il canone Rai, ma solo chi – oltre ad avere compiuto quest’età – ha un reddito annuo (proprio e del coniuge) non superiore a 8.000 euro. Inoltre sono esclusi dalla platea dei beneficiari anche coloro che, pur rispettando questi requisiti, convivono con altri titolari di un reddito proprio (con l’eccezione di colf, badanti e collaboratori domestici).

Si ha diritto all’esenzione per l’intero anno di riferimento se il soggetto ha 75 anni compiuti entro il 31 gennaio dell’anno di ricevimento; se invece si compiono 75 anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone solo per il secondo semestre dall’anno di riferimento.

Va ricordato poi un dato molto importante: chi ha presentato con successo la dichiarazione sostitutiva negli anni passati può continuare a beneficiare dell’agevolazione nelle annualità successive senza che sia necessario procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Ovviamente il discorso cambia se i presupposti vengono a mancare (ad esempio perché in un anno i redditi superano gli 8.000 euro lordi).

Come fare per chiedere l’esenzione dal canone Rai

La modalità da utilizzare per chiedere l’esenzione dal canone per gli over 75 è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, dove si attesta di essere in possesso dei requisiti necessari per l’esonero.

La dichiarazione sostitutiva può essere scaricata a questo link, compilate e spedita con le modalità indicate più in basso.

C’è da ricordare che per chi versa il canone attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica, visti i tempi tecnici per gestire le dichiarazioni sostitutive, le richieste che vengono inviate entro il 15 del mese avranno come conseguenza che l’addebito del canone nella bolletta verrà interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta; per le dichiarazione presentate invece nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta verrà interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

Va ricordato che è sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Come compilare il modulo di esenzione dal canone

La dichiarazione sostitutiva include sia i dati anagrafici del cliente che l’anno per il quale ricorrono le condizioni che consentono di beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone.

Il soggetto deve indicare il suo stato civile (se coniugato o unito civilmente ad altra persona), anche con l’indicazione del codice fiscale dell’eventuale coniuge o soggetto unito civilmente convivente; inoltre bisogna dichiarare di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Per quanto riguarda il limite di reddito da non superare nell’anno di imposta precedente a quello per il quale si presenta la dichiarazione sostitutiva, questo non deve superare:

  • 6.713,98 euro se la dichiarazione sostitutiva è resa per gli anni 2017 o precedenti;

  • 8.000,00 euro se la dichiarazione sostitutiva è resa per gli anni 2018 o successivi.

Il reddito va calcolato sommando il reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e il reddito imputabile al coniuge o al soggetto unito civilmente, sempre avendo come riferimento i redditi dell’anno antecedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione; così, se si vuole chiedere l’esenzione dal canone Rai per il 2021, fanno fede i redditi dell’anno 2020.

Come si determina il reddito per chiedere l’esenzione

Quando si parla di “reddito che non deve superare gli 8.000 euro”, è bene sapere esattamente a che cosa ci si riferisca con questo valore. Il reddito rilevante ai fini dell’agevolazione è infatti dato dalla somma di:

  • reddito imponibile in base a quanto dichiarato per l’anno di imposta precedente, o reddito indicato nella Certificazione Unica per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione;

  • reddito soggetto a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, come per gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, oltre ai proventi di quote di investimenti;

  • retribuzioni corrisposte da enti od organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposti dalla Santa Sede, dagli enti da essa gestiti direttamente e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

  • redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Rimangono invece fuori dal computo:

  • redditi esenti da Irpef, tra cui le pensioni di guerra, le rendite INAIL, le pensioni erogate ad invalidi civili;

  • trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;

  • reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;

  • redditi soggetti a tassazione separata.

Che cosa fare se cambiano i presupposti

Come si è detto più sopra, non è necessario, per gli over 75 che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro, presentare tutti gli anni una nuova dichiarazione; infatti è possibile continuare a godere dell’agevolazione finché sussistono i presupposti senza che si debba compilare e inviare ogni volta un altro modulo.

Ma che cosa succede se per un anno il reddito dell’over 75 supera gli 8.000 euro, o comunque vengono a mancare altri presupposti (ad esempio per la convivenza con altri percettori di reddito proprio che non sono né colf, né badanti, né collaboratori familiari, ma un altro familiare)? In questo caso va compilata la dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta, per i soggetti titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, l’addebito delle rate scadute del canone TV nella prima fattura utile successiva alla data di presentazione della dichiarazione.

Chi non è più in possesso dei requisiti per l’esenzione è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti e ad effettuare il versamento del canone tv mediante modello F24.

Come presentare la dichiarazione sostitutiva

Una volta compilata la dichiarazione, questa può essere:

  • spedita via posta

  • trasmessa via PEC

  • consegnata presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate

Per inviarla via posta, bisogna farlo tramite raccomandata senza busta all’indirizzo

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO.

Per la determinazione della data di presentazione fa fede il timbro postale. Se si sceglie l’invio via posta, però, è necessario allegare anche la copia di un valido documento di riconoscimento.

La trasmissione tramite posta elettronica certificata richiede che la dichiarazione sia firmata digitalmente da chi richiede l’esenzione. L’indirizzo a cui inviarla è cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Infine c’è la possibilità della consegna presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate; in questo caso, si può trovare l’indirizzo dell’ufficio più vicino sul sito dell’ente, ovvero www.agenziaentrate.gov.it.

Come fare per richiedere il rimborso del canone

C’è anche da considerare il caso in cui un soggetto, pur avendo diritto all’esenzione del canone, lo abbia pagato ugualmente, ad esempio perché non era a conoscenza della normativa. A questo link si può trovare il modulo per la richiesta di rimborso del canone non dovuto, che deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione. Le modalità di compilazione e di invio del modulo di rimborso sono le stesse già analizzate per la dichiarazione sostitutiva.

Qualora il canone TV non dovuto sia stato versato mediante la bolletta elettrica, per il rimborso bisogna fare riferimento a un altro modello, disponibile a questo link, che può essere indicato anche online, indicando la causale 1.

Gli altri casi di esonero per il pagamento del canone 2021

Oltre agli over 75 con un reddito inferiore agli 8.000 euro, ci sono altri casi di soggetti che hanno diritto all’esenzione del canone Rai.

Per cominciare, i contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono dichiarare di non avere alcun apparecchio tv, sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, utilizzando il seguente modello.

Lo stesso modello può essere usato anche per certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

È possibile utilizzare il modello anche per un erede, in modo da dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

Sono esenti anche i diplomatici e i militari stranieri, o, più nello specifico:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

In questi casi, il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere presentato dall’interessato, insieme a un documento di riconoscimento, attraverso raccomandata senza busta, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.