ARERA in prima linea contro le truffe energetiche. Dopo aver rafforzato le garanzie per i clienti che sottoscrivano contratti luce e gas a distanza (come quelli al telefono o porta-a-porta), l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente invoca ora nuove misure per tutelare i consumatori dalle chiamate, talvolta aggressive o persino fraudolente, dei call center.
Dal potenziamento del Registro pubblico delle opposizioni al divieto di chiamate automatizzate senza operatori umani, illustriamo nel paragrafo che segue le azioni contro le truffe energia elettrica che l’Autorità suggerisce al Parlamento di adottare. Si tratta di indicazioni che il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, ha formulato durante una recente audizione alla Camera, che si è tenuta nell’ambito dell’iter legislativo delle 6 proposte di legge sull’organizzazione e funzionamento dei call center.
Prima di entrare nel dettaglio della “ricetta” ARERA, se sei a caccia di offerte luce e gas del Mercato Libero per risparmiare in bolletta, il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) è un tuo “alleato” della convenienza.
CONFRONTA LE OFFERTE LUCE E GAS »
Questo strumento online ti consente di confrontare gratuitamente le tariffe luce e gas proposte dai gestori energetici partner a febbraio 2025 e trovare quella più in linea con i consumi della tua famiglia. Se non conosci questo dato, lo trovi in una bolletta recente, oppure lo puoi calcolare tramite i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:
Truffe energetiche: le misure di ARERA per contrastarle a febbraio 2025
|
|
TRUFFE ENERGETICHE: LE PROPOSTE DI ARERA |
|
1 |
Potenziare il Registro pubblico delle opposizioni: secondo ARERA, questo servizio gratuito che permette ai cittadini di opporsi alle chiamate di telemarketing deve diventare più efficace e operativo |
|
2 |
Bloccare la pratica del CLI spoofing, inserendola tra le pratiche commerciali scorrette già sanzionate dal Codice del consumo |
|
3 |
Vietare le chiamate automatizzate, cioè quelle che non prevedono gli operatori umani dall’altro lato della cornetta |
|
4 |
La violazione del divieto di contattare gli utenti iscritti nel Registro delle opposizioni sia motivo sufficiente a rendere nullo il contratto eventualmente sottoscritto |
Tra le azioni indicate da ARERA per rafforzare la tutela dei consumatori c’è il potenziamento del Registro pubblico delle opposizioni, il servizio gratuito che consente ai cittadini di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate.
Secondo Besseghini, infatti, la funzione per cui il Registro stesso è stato istituito è “senza dubbio meritevole, ma occorre al contempo rilevare che le continue segnalazioni delle associazioni dei consumatori rivelano come tale strumento necessiti di interventi volti a renderlo maggiormente efficace e operativo”.
Una prima mossa in questa direzione, secondo ARERA, è quella di considerare la pratica del “Calling line identification (CLI) spoofing” (cioè il mascheramento dell’informazione relativa alla linea chiamante, con l’intenzione di ingannare il consumatore) alla stessa stregua delle pratiche commerciali scorrette, già previste e sanzionate dal Codice del consumo. Un intervento su cui il Parlamento è in sintonia, tanto che è già scritto nero su bianco in una delle 6 proposte di legge attualmente in discussione in Parlamento.
In secondo luogo, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente propone di “introdurre nell’ordinamento il divieto di chiamate automatizzate senza impiego di operatori umani, affinché le medesime non siano gestite esclusivamente con un sistema informatico, senza possibilità di richiamare o di rivolgersi a chi ha effettuato la chiamata medesima”. Tale modalità, secondo ARERA, non deve essere utilizzata “neppure per sollecitare un successivo contatto telefonico da parte del consumatore”.
Un terzo intervento che l’Autorità suggerisce è quello di “prevedere che la violazione del divieto di contattare a scopi commerciali e promozionali gli interessati iscritti nel Registro delle opposizioni, salvo espresso consenso prestato al contatto telefonico, possa essere causa di nullità relativa del contratto sottoscritto a seguito di tale contatto”, come il Codice del consumo già oggi dispone per i casi di forniture e servizi non richiesti. A tale proposito, c’è da ricordare che il Codice del consumo, in caso di forniture non richieste, prevede che il consumatore sia esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva.