Il Decreto Legge sull’Energia con un elevato grado di certezza non riuscirà ad approdare in Consiglio dei Ministri prima della pausa natalizia. In compenso la bozza del documento è in continua evoluzione, tanto che oggi viene chiamato anche come DL Bollette/DL Reti. Nell’ultima versione del testo emersa di recente si fa infatti riferimento a misure che influiranno in modo determinante sulla spesa energetica delle famiglie, ma si parla anche di saturazione virtuale delle reti e di connessione dei data center.
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Decreto Legge sull’Energia: i dettagli sulla bozza
Una delle novità più importante nella bozza del Decreto Legge sull’Energia riguarda uno sconto in bolletta sulla componente ASOS, ovvero gli oneri generali di sistema a sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione. Nel testo si fa riferimento al taglio di tale voce per le piccole e medie imprese (PMI) connesse in bassa tensione per tutto il 2026. Si parla di un beneficio stimato in circa 11,5 euro al MWh, pari a quasi il 27% dell’aliquota ASOS attuale per le utente interessate dal provvedimento. L’attuazione di questa norma dipenderà da una delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Non solo, nel Decreto Legge sull’Energia è previsto anche un altro intervento sulle bollette dedicate alle famiglie vulnerabili in aggiunta al bonus sociale luce e gas, che consiste in uno sconto automatico valido per 12 mesi per i nuclei con ISEE fino a 9,350 euro o 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli. Nel testo viene proposto un ulteriore contributo straordinario di 55 euro per la fornitura elettrica destinato alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro o sotto i 20.000 euro con almeno quattro figli a carico. Per questo progetto si stimano risorse per 1 miliardo di euro disponibile sul bilancio della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).
Cartolarizzazione per la riduzione della componente ASOS
Per ridurre la componente ASOS è previsto anche la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) trasferisca alla CSEA risorse fino a 5 miliardi di euro all’anno per il quinquennio 2026-2030 attraverso la cartolarizzazione degli oneri tramite l’emissione di titoli obbligazionari per l’importo trasferito, con scadenza non superiore a 20 anni. Sarà poi l’ARERA a definire la modalità di restituzione del valore dei titoli e dei relativi interessi.
Repowering fotovoltaico per chi lascia il Conto Energia
Allo scopo di ridurre gli oneri in bolletta nella bozza del Decreto Legge sull’Energia si propone anche un supporto economico per il repowering per gli impianti fotovoltaici disposti ad abbandonare prima del termine il Conto Energia.
La misura è destinata a agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW che beneficiano delle tariffe premio fisse del I, II, III e IV Conto Energia. Stando alla bozza del DL Energia, i beneficiari dell’incentivo dovranno comunicare se intendono uscire dal regime e usufruire in cambio dell’incentivo al ripotenziamento dell’impianto solare entro il 31 dicembre 2026. Bisogna comunque sottolineare che gli impianti che potranno godere del supporto economico verranno selezionati tramite una procedura competitiva gestita dal GSE entro il 30 marzo 2027. La gara si basa su offerta di ribasso rispetto a un indicatore base pari al 70% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi, ovvero le tariffe premio di cui avrebbe goduto l’impianto fino alla conclusione del Conto Energia, e calcolato in rapporto alla produzione storica media dell’ultimo quinquennio.
In ogni caso sarà possibile abbandonare il Conto Energia a partire dall’1 gennaio 2028 per un limite massimo di potenza complessiva di 10 GW.
Nella bozza sono indicate una serie di condizioni che i produttori selezionati devono rispettare per ricevere l’incentivo al repowering:
- gli impianti devono essere rifatti integralmente tra il primo gennaio 2028 e il 31 dicembre 2030. Gli interventi devono portare a un aumento di potenza sufficiente a garantire il doppio della produzione rispetto a quella attesa nel periodo residuo di incentivazione in Conto Energia
- per il potenziamento si devono utilizzare solamente moduli fotovoltaici iscritti al registro nazionale e soddisfino specifici requisiti a livello tecnico e territoriale
- per gli impianti a terra su suolo agricolo non deve esserci un ampliamento dell’area occupata dai pannelli fotovoltaici e l’aumento di produzione deve essere di almeno il 40%
- almeno il 50% dell’energia elettrica prodotta e messa in rete a seguito dell’aumento di potenza deve essere oggetto di contrattualizzazione a lungo termine (Power Purchase Agreement – PPA). La restante metà può partecipare ai contratti per differenza (Contract for Difference) – CfD)
Contratti PPA: bacheca informatica rinnovata per le PMI
Parlando di contratti PPA, nella bozza del Decreto Legge sull’Energia è stato inserita un voce volta a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che riguarda la bacheca informatica dedicata gestita dal GME (Gestore dei Mercati Energetici). La proposta per questo strumento, che oggi permette l’incontro tra domanda e offerta, è quella di introdurre l’obbligo di registrazione di tutti i contratti e coinvolgere anche il GSE nel ruolo di garante di ultima istanza.
Il GME gestirà anche le procedure a partecipazione volontaria per l’allocazione a termine dell’energia a cui potranno prendere parte aziende e proprietari di impianti rinnovabili che non beneficiano già di altri incentivi alla produzione.
“Essendo la predetta evoluzione della bacheca un ulteriore strumento rispetto a quanto già previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si prevede che il nuovo quadro di riferimento possa contribuire al raggiungimento del target PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) per lo sviluppo dei contratti a lungo termine. – si legge nella relazione tecnica – Si stima che al 2030, la stipula di contratti PPA attraverso impianti rinnovabili per una potenza di circa 10 GW, principalmente da tecnologia fotovoltaica (7 GW) e eolica (3 GW) potrà interessare consumi per un totale pari a circa 15,7 TWh/anno”.
Prezzi minimi garantiti (PMG)
Nella bozza del Decreto Legge sull’Energia ci sono anche interventi sul meccanismo dei prezzi minimi garantiti (PMG) per impianti a bioliquidi, che sarebbero differenziati in base alla loro potenza e alla flessibilità e riconosciuti per un massimo di ore annue. Per il calcolo dei prezzi si terrà ovviamente conto delle esigenze di continuità di produzione per gli impianti in assetto di autoproduzione. Il nuovo sistema dovrebbe essere finanziato con limiti di spesa annuali predefiniti con una riduzione graduale applicata annualmente fino al totale azzeramento al decorrere del primo gennaio 2031. L’ARERA garantirà che i costi non superi il limite di 700 milioni di euro per il 2026, 537 milioni per il 2027, 331 milioni per il 2028, 208 milioni per il 2029 e 100 milioni per il 2030.