Bollette luce: arrivano le penali di recesso anticipato, ecco come funzionano

Brutte notizie per i consumatori: una delibera di ARERA dello scorso giugno, infatti, apre le porte alla possibilità, per i fornitori, di addebitare una penale in caso di recesso prima della scadenza del contratto per le forniture di energia elettrica. Vediamo i dettagli completi in merito.

In 30 sec.
Nuovo onere di recesso anticipato per i contratti di energia elettrica:
  • da gennaio 2024 è possibile per i fornitori introdurre una penale per il recesso nei contratti
  • i fornitori sono tenuti a rispettare precisi obblighi informativi 
  • il provvedimento è legato a una delibera ARERA e riguarda solo l'energia elettrica
Bollette luce: arrivano le penali di recesso anticipato, ecco come funzionano

La proroga del mercato tutelato non è l’unica novità del 2024 per il settore dell’energia elettrica. Come anticipato da una delibera di ARERA dello scorso giugno, infatti, a partire dal 1° gennaio 2024 c’è la possibilità per i fornitori di applicare oneri di recesso anticipato ai clienti domestici e alle piccole imprese che richiederanno il cambio di fornitore. A tutela dei clienti finali ci sono alcuni paletti da rispettare ma l’introduzione di un costo di recesso rappresenta ora un’insidia in più da tenere in considerazione.

Ricordiamo, in ogni caso, che è sempre possibile cambiare fornitore senza costi di attivazione, scegliendo una delle tariffe più vantaggiose disponibili sul Mercato Libero. Per completare questa scelta è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile premendo sul tasto qui di sotto e inserendo poi una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato nell’ultima bolletta).

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Come funziona la penale per recesso anticipato per l’energia elettrica

3 COSE DA SAPERE SULLA PENALE PER RECESSO ANTICIPATO
1. Da gennaio 2024 è possibile per i fornitori di energia elettrica introdurre un onere per recesso anticipato
2. Ci sono precisi obblighi da rispettare sia in termini di trasparenza che per l’importo della penale
3. La novità riguarda solo l’energia elettrica e non il gas naturale

Secondo quanto definito dalla delibera di ARERA, eventuali penali per recesso anticipato dai contratti di fornitura di energia elettrica possono essere applicati dai fornitori attivi sul mercato “esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso” oppure nei “contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata”.

Da notare, inoltre, che ARERA specifica alcuni obblighi per i fornitori che sono tenuti a indicare in modo chiaro l’importo massimo dell’onere di recesso anticipato. Tale importo, inoltre, deve essere esplicitamente approvato e sottoscritto dal cliente. In sostanza, in fase di attivazione di un nuovo contratto, il fornitore sarà tenuto a indicare chiaramente la presenza di un onere di questo tipo e il cliente, sottoscrivendo l’offerta, andrà ad accettare queste condizioni.

I fornitori che intendono introdurre una penale di recesso anticipato, inoltre, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a questo dato nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica che descrive in modo completo le caratteristiche dell’offerta proposta al cliente. Viene chiarito, inoltre, che il fornitore è tenuto a indicare un “un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato”.

ARERA chiarisce che la somma richiesta per il recesso deve essere “proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore” senza, però, fissare importi massimi. Toccherà al venditore dimostrare l’entità della perdita economica. Gli oneri di recesso decadono nel caso di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali della fornitura. In caso di modifica del contratto da parte del fornitore, quindi, gli utenti saranno in grado di passare a un altro venditore senza dover versare alcun onere di recesso, anche se questo è previsto dal contratto di fornitura in essere.

Al momento, non sembra essere in programma un provvedimento analogo per quanto riguarda le forniture di gas. Bisogna, inoltre, specificare che la penale di recesso non è valida per i contratti in essere, per cui l’introduzione di una clausola di questo tipo comporterebbe una modifica unilaterale da parte del fornitore. La penale, inoltre, è facoltativa e molti fornitori potrebbero decidere di non applicarla.

Sulla questione dell’onere di recesso è arrivata una dura risposta da parte delle associazioni dei consumatori. Il provvedimento, soprattutto in assenza di comunicazioni trasparenti da parte dei fornitori, rischia di tradursi in una nuova stangata per i consumatori che già devono fare i conti con un costo dell’energia che risulta sensibilmente superiore rispetto ai livelli precrisi, nonostante un calo registrato rispetto ai valori da record dello scorso anno.

La questione è destinata ad essere uno dei temi caldi per il settore dell’energia nel corso dei prossimi mesi.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it