Rinuncia all'eredità: quando e come farla

Rinunciare all'eredità è una pratica possibile tramite la realizzazione di un atto notarile. Si tratta di una procedura non troppo complicata che può risultare conveniente in diverse situazioni, ad esempio quando i debiti del defunto risultino superiori ai crediti. Ecco quando e come fare la rinuncia all'eredità ricevuta. 

Rinuncia all'eredità: quando e come farla

La rinuncia all’eredità è un atto che permette all’erede di “rinunciare all’acquisizione dell’eredità ricevuta”. I casi in cui è conveniente procedere alla richiesta di rinuncia sono diversi. In generale, se si riceve un’eredità in cui i debiti del defunto siano superiori ai crediti potrà risultare conveniente procedere con la richiesta di rinuncia all’eredità.

E’ importante sottolineare che l’erede che procede con la rinuncia fa cessare, in modo automatico, gli effetti verificatisi nei suoi confronti. Di fatto, quindi, con la rinuncia, l’erede resterà estraneo ad eventuali conseguenze incluse nell’eredità e nessun potenziale creditore potrà richiedere il pagamento dei debiti che rientravano nell’eredità stessa.

Come fare la rinuncia all’eredità

Il processo di rinuncia all’eredità prevede una specifica dichiarazione che va ricevuta da un notaio o, in alternativa, ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la pratica di successione. Tale dichiarazione verrà poi custodita nell’apposito Registro delle successioni conservato nel Tribunale di competenza.

E’ importante, inoltre, specificare che la dichiarazione di rinuncia all’eredità presenta delle caratteristiche specifiche. Come prima cosa, infatti, tale dichiarazione non prevede alcuna condizione o alcun termine temporale (non è possibile rinunciare all’eredità sino ad una certa data). Non è, inoltre, possibile inserire nella rinuncia alcuna limitazione (ad esempio accettare un bene e rifiutarne un altro).

Nel caso in cui venga realizzata una dichiarazione di rinuncia all’eredità che contenga condizioni, termini temporali o limitazioni di qualsiasi tipo, tale dichiarazione deve essere considerata nulla. Di fatto, quindi, l’erede dovrà accollarsi l’eredità che gli è stata riconosciuta.

Tra le ulteriori caratteristiche della dichiarazione di rinuncia all’eredità vi è l’impossibilità da parte dell’erede designato di effettuare la rinuncia a quanto previsto tramite corrispettivo o a favore solo di alcuni degli altri soggetti coinvolti nell’eredità.

Rinuncia all’eredità: entro quando va fatta

In generale, il diritto di accettazione e di conseguenza di rinuncia all’eredità si prescrive dieci anni dopo il giorno della morte del defunto. E’ importante sottolineare che, nel caso vi sia un accertamento giudiziale dello stato di figlio, il termine dei dieci anni decorre a partire dalla relativa sentenza.

In alcuni casi il termine dei dieci anni può essere abbreviato. Un creditore, ad esempio, può richiedere al Tribunale di competenza di fissare un termine entro il quale l’erede dichiari di accettare o di rinunciare all’eredità.  Da notare, inoltre, che la rinuncia è revocabile solo nel caso in cui, nel frattempo, l’eredità stessa non sia già stata acquisita da altri soggetti chiamati. Confronta le migliori polizze vita »

Polizze vita e rinuncia all’eredità 

Nel caso in cui venga effettuata la rinuncia all’eredità da parte di un soggetto che, nello stesso tempo, risulti beneficiario di una polizza vita non sono previste limitazioni per la riscossione di tale polizza. Il beneficiario di una polizza vita può ricevere il beneficio della stessa in modo del tutto indipendente dalla scelta di rinunciare o accettare l’eredità che, come visto, ha una scadenza di dieci anni.

E’ importante sottolineare che nel caso in cui tale polizza dovesse ledere “quote di legittima”, ovvero la porzione dei beni ereditari che, per legge, va riservata agli stretti congiunti del defunto (coniuge, discendenti e ascendenti), gli eredi legittimari potranno fare causa al beneficiario della polizza. La compagnia assicurativa che ha stipulato la polizza vita con il defunto, in ogni caso, deve corrispondere al beneficiario l’importo previsto dalla polizza stessa.