Bollette luce e gas alle stelle per modifiche unilaterali: quali sono gli obblighi per i fornitori?

Le modifiche unilaterali del contratto di fornitura possono far impennare le bollette luce e gas. Ecco quali sono tempi e modalità che i fornitori di energia elettrica e metano devono rispettare per comunicare correttamente eventuali variazioni delle condizioni economiche ai propri clienti. Oltre a un focus su come trovare le offerte luce e gas più convenienti tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it ad aprile 2024.

In 30 secondi

Modifiche unilaterali del contratto di fornitura, gli obblighi per i fornitori ad aprile 2024:
  • La comunicazione della variazione ai clienti deve avvenire con un preavviso di almeno 3 mesi
  • L'informativa deve spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica
  • Il cliente deve essere informato della possibilità di recedere dal contratto 
  • Come alleggerire le bollette con le offerte luce e gas proposte dai partner di SOStariffe.it
Bollette luce e gas alle stelle per modifiche unilaterali: quali sono gli obblighi per i fornitori?

Non ci sono solo le oscillazioni del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del metano a far lievitare le bollette luce e gas. Si possono ricevere fatture con importi alle stelle anche a seguito di modifiche unilaterali del contratto introdotte dal proprio fornitore di energia elettrica o gestore gas. Un fenomeno che, secondo un recente report di Consumerismo No Profit, ha registrato un’impennata dopo la fine Mercato Tutelato gas.

Nel paragrafo che segue accendiamo i riflettori su cosa sia la modifica unilaterale del contratto e quali siano gli obblighi a tal proposito per le compagnie energetiche. Prima, però, ti ricordiamo che una strategia vincente per abbassare in modo significativo gli importi delle tue bollette luce e gas è quella di ridurre quanto più possibile il costo kWh e il costo metano al metro cubo.

Questi due parametri, che si riferiscono alla spesa per la materia prima, vanno tenuti d’occhio quando si procede con l’attivazione di una nuova offerta perché saranno poi il punto di partenza su cui il fornitore energetico calcolerà i consumi effettuati dalla tua utenza in un determinato periodo di fatturazione.

Di conseguenza, più basso è il costo unitario dell’elettricità e del metano, minori saranno le spese in bolletta, a parità di consumi registrati. Per trovare le offerte luce e gas con queste caratteristiche, puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it, (accessibile al link qui sotto), che ti consente di confrontare le soluzioni per illuminare e riscaldare casa più economiche tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it ad aprile 2024.

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Bollette luce e gas e modifica unilaterale del contratto: gli obblighi per i fornitori

MODIFICHE UNILATERALI CONTRATTO: LE REGOLE
1 I fornitori devono informare i clienti con una comunicazione scritta almeno tre mesi prima dell’applicazione delle nuove tariffe
2 Le società devono spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica che intendono apportare al contratto
3 Il cliente non è obbligato ad accettare la variazione delle condizioni contrattuali e può anche recedere dal contratto

Nel Mercato Libero i fornitori energetici hanno la facoltà di procedere con la rimodulazione unilaterale del contratto di fornitura, cioè un cambio o una variazione delle condizioni economiche stabilite alla firma del contratto stesso tra il cliente e l’azienda che eroga il servizio. Tuttavia, ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e Ambiente) ha stabilito regole ben precise che i fornitori energetici devono rispettare qualora procedano con l’applicazione di modifiche del contratto.

Innanzitutto, spiega l’Autorità italiana dell’energia sul suo sito, nell’apposita sezione per il consumatore, “il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche”.

Inoltre, per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica sarà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

Qualora la compagnia energetica non rispetti i termini di preavviso o se la comunicazione non dovesse contenere le informazioni stabilite da ARERA, il cliente dovrà ricevere un indennizzo automatico in bolletta.

A sua volta, il cliente domestico non è obbligato ad accettare le modifiche al contratto. Al contrario, qualora non consideri convenienti la proposta di variazione tariffaria, può anche affidarsi a una nuova società energetica. E proprio il termine di preavviso che i fornitori sono obbligati a rispettare è la garanzia che il cliente abbia il tempo necessario per scegliere una soluzione alternativa, prima che le modifiche entrino a tutti gli effetti in vigore.

Consumerismo No Profit: boom di  modifiche unilaterali dopo fine Tutela gas

Secondo quanto denuncia Consumerismo No Profit, nei primi tre mesi del 2024 si è registrata un’impennata delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori: “La problematica centrale – si legge in una nota dell’associazione – riguarda la mancata ricezione, da parte dei consumatori, del preavviso di modifica delle tariffe, una pratica non conforme alle disposizioni del codice di condotta commerciale stabilito dall’ARERA che impone l’invio di una comunicazione scritta al consumatore almeno tre mesi prima dell’effettiva applicazione delle nuove tariffe, con le modifiche che diventano effettive solo dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento del preavviso”.

Così i clienti si ritrovano da un mese all’altro a pagare bollette molto più salate, non avendo esercitato il diritto di recesso nei tempi previsti, per il semplice fatto di non essere stati messi adeguatamente in condizione di comprendere le modifiche praticate“, concludono da Consumerismo No Profit.