I vincoli? Anche a 30 o 48 mesi
Il vincolo per le offerte di telefonia mobile e fissa è da anni il “patto” più o meno implicito a cui gli utenti acconsentono in cambio di promozioni vantaggiose: non ti faccio pagare l’attivazione o hai diritto a un canone più basso del solito, ma tu in cambio devi rimanere con noi per un certo numero di mesi o anni, altrimenti ti tocca pagare quanto hai risparmiato (il ritorno, insomma, dell’ormai vietata “penale”). La pratica è poi diffusissima quando si tratta di acquistare a rate uno smartphone insieme all’offerta telefonica.
Un tempo il vincolo era quasi sempre di 24 mesi, ora sono diventati 30 per la maggior parte degli operatori. Il problema è che non si può più, almeno da del DDL Concorrenza del 2017, il cui articolo 3-ter dice che «il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi». Insomma, due anni al massimo.
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L’offerta standard e quella promozionale
Malgrado la legge imponga i 24 mesi, basta un’occhiata alle offerte attualmente disponibili presso gli operatori per vedere come questo limite sia ben poco rispettato, che le promozioni con 30 mesi di vincolo siano ancora la norma. Non solo: ormai per i modem (ma spesso anche per le attivazioni) la regola è addirittura di 48 mesi. Roberto Pezzali di DDay.it ha provato a sentire l’Antitrust al riguardo, ma gli è stato risposto che la materia è di competenza Agcom, la quale, interpellata, non ha ancora risposto.
È probabile che il cavillo a cui si stanno attaccando gli operatori sia quel “promozionali” dell’articolo suddetto: per un’offerta “standard”, insomma, non sarebbe necessario rispettare l’obbligo dei 24 mesi.
Dopo la vicenda dei canoni quadrisettimanali o mensili, anche la presenza di vincoli a 30 o 48 mesi potrebbe potenzialmente portare a uno scontro tra chi difende i diritti dei consumatori e le aziende che forniscono il servizio. Fermo restando che, a prescindere dal vincolo, la legge impone che il consumatore possa conoscere sin da subito tutti gli eventuali costi per il trasferimento o la cessazione del servizio, con la possibilità di eseguire queste operazioni anche per via telematica.