Che cos’è l’Arbitro assicurativo
L’Arbitro assicurativo è tra le novità più attese nelle modifiche introdotte al settore delle assicurazioni auto e non solo, con modifiche importanti al Codice del Consumo, al Codice delle Assicurazioni e il raccordo con la disciplina della mediazione assistita. La speranza è quella di ridurre le spese legate ai contenziosi giudiziari, che spesso si trascinano a lungo, e che questo risparmio possa riflettersi positivamente per gli utenti dal punto di vista del premio assicurativo.
La necessità dell’istituzione dell’arbitrato
In ottemperanza all’articolo 15 della Direttiva UE 2016/97, sulla necessità di istituire procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e assicurazioni, si parla testualmente di adottare interventi «per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti».
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Da ricordare che i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’IVASS dovranno obbligatoriamente aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie, senza che questo pregiudichi il ricorso agli altri strumenti di tutela. L’arbitro – la cui istituzione è stata richiesta dalle associazioni dei consumatori e dagli operatori del settore – potrebbe rappresentare il modo per diminuire ulteriormente l’importo dei premi assicurativi.
Come presentare il reclamo
Con l’istituzione dell’arbitrato, in caso di controversia sarà cura dell’assicurato contattare l’ufficio della propria compagnia assicurativa; se la risposta non è soddisfacente, l’assicurato può inviare copia del reclamo e del suo contratto all’IVASS, che cercherà di dirimere la controversia tra le parti, vigilando e controllando l’operato di ambedue. I tempi per l’indagine IVASS saranno tra i 90 e i 120 giorni; se vengono ravvisate delle inadempienze da parte della società, potrà essere avviato un procedimento sanzionatorio dandone notizia nel bollettino periodico e sul proprio sito internet.