Assegno non trasferibile e multe: a cosa fare attenzione

Attenzione agli assegni privi della dicitura “non trasferibile”, fuorilegge ormai da dieci anni: anche con l’oblazione, una semplice svista per un importo irrisorio può portare a multe da più di 15.000 euro. In più, le banche non sono tenute ad avvertire. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla questione.

Assegno non trasferibile e multe: a cosa fare attenzione

La dicitura indispensabile (altrimenti sono guai)

Dateci sempre un’occhiata, quando state per compilare e firmare un’assegno o incassarlo per il vostro conto corrente: dev’esserci per forza la dicitura “non trasferibile”, altrimenti rischiate una super-multa da 50.000 euro.

Da quanto è entrata in vigore la normativa antiriciclaggio, nel 2007 col D.Lgs. n. 231, utilizzare assegni senza la clausola di non trasferibilità può avere conseguenze davvero disastrose. Prima si rischiava di pagare sanzioni da 1.000 ad addirittura 250.000 euro, oggi, dopo il D.Lgs. n. 90/2017, le multe vanno dai 3.000 ai 50.000, con la possibilità di pagare un importo ridotto facendo ricorso alla cosiddetta oblazione: si va in questi casi da 6.000 euro (il doppio della sanzione minima) fino a 16.600 euro (un terzo della sanzione massima). Comunque, una bella cifra, che di sicuro spinge a controllare l’utilizzo esclusivo di assegni non trasferibili.

Com’è andata negli ultimi 10 anni

Il Ministero dell’Economia e Finanza ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale i dati relativi agli ultimi dieci anni, in cui sono stati contestati un totale di 1.692 assegni, con 107 oblazioni e nessuna sanzione “piena” comminata. Attenzione perché, come lo stesso Ministero ha specificato, a essere colpiti dal provvedimento possono non essere soltanto truffatori, ma anche cittadini del tutto ignari che hanno utilizzato assegni privi della clausola di non trasferibilità senza accorgersene o senza conoscere le conseguenze.

Una delle critiche più comuni alle sanzioni per questa fattispecie è il loro essere “assolute”, senza cioè alcun legame con gli importi trasferiti: il rischio è quindi quello di dover pagare sanzioni da migliaia di euro per assegni di valore irrisorio. Lo stesso MEF ha dichiarato di stare vagliando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio, recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione.
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Le banche non sono tenute a segnalare il problema

È dal 2008, del resto, che le banche non possono più stampare assegni privi della dicitura “non trasferibile”. Questa clausola deve essere sempre presente: se per caso ci si trova di fronte un assegno per qualche motivo proprio, allora il cittadino può apporre personalmente la suddetta dicitura.

Il problema è che le stesse banche non sono tenute a rifiutare eventuali assegni irregolari: li versano e poi possono segnalare il fatto al Ministero che farà scattare la sanzione, sia verso chi ha emesso l’assegno che verso chi l’ha incassato. L’unico caso in cui la banca può essere corresponsabile è quando il cliente può dimostrare che il libretto privo di clausola “non trasferibile” sia stato consegnato dalla banca dopo l’entrata in vigore della normativa.