A chi spetta il bonus smart working?

Il bonus smart working permette ai dipendenti di ottenere fino a 516 euro in beni e servizi per il lavoro a domicilio. Scopri a chi spetta e come richiederlo

A chi spetta il bonus smart working?

La pandemia di Coronavirus ha dato una forte spinta allo smart working o più propriamente al televoro. Per poter infatti rispettare le norme di distanziamento sociale necessarie a contenere i contagi, molte aziende sono state costrette a chiedere ai propri dipendenti di lavorare da casa per lunghi periodi. Quest’ultimi per poter continuare le proprie attività d’ufficio anche fuori sede hanno spesso dovuto acquistare nuovi dispositivi informatici e arredamento, come sedie e scrivanie, oltre a riorganizzare lo spazio domestico. Per sostenere questa modalità di lavoro con il Decreto Sostegni, oggi diventato legge, è stato prolungato il bonus smart working.

Durante il periodo più intenso della crisi del Covid-19 si stima che la quasi totalità delle grandi imprese e della pubblica amministrazione e un più della metà delle PMI abbiano scelto di applicare lo smart working, per un totale di 6,58 milioni di lavoratori agili, pari a un terzo di tutti i dipendenti in Italia.

Bonus smart working: come funziona

Il bonus smart working prevede l’erogazione da parte delle aziende di un voucher fino a 516,49 euro destinato ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di beni e servizi utili al telelavoro. Si parla ad esempio di dispositivi elettronici come il telefono aziendale o di mobili come lampade, scrivanie, sedie, etc. L’incentivo quindi non prevede un contributo in denaro.

Il datore di lavoro può scegliere se acquistare direttamente i prodotti per agevolare lo smart working tra i propri dipendenti sotto forma di fringe benefit o dare a loro la possibilità di scegliere cosa acquistare tramite un voucher spendibile presso negozi convenzionati. Nel primo caso il bonus smart working deve essere incluso nella busta paga ma non costituisce imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né a quelli contributivi.

La quota inizialmente disponibile di 258,23 euro prevista dal bonus smart working è stata raddoppiata nel 2020 e poi riconfermata anche per quest’anno con il Decreto Sostegni.

Assufficio ha calcolato nel 2020 il bonus smart working è stato per l’80% adottato da aziende che già conoscevano tale misura, per lo più multinazionali e grandi imprese, per l’acquisto di prodotti tecnologici per la didattica a distanza (DAD) e dispositivi di protezione individuale.

Bonus smart working: a chi spetta e requisiti

Il bonus smart working spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati come definiti dagli articoli 49 e 50 del DPR 917/1986:

Art. 49 – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresi’, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonchè le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’ articolo 49 , comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, [ai giudici di pace e] agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; (1)

g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonchè i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41.

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita’ stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’articolo 13.

Bonus smart working: come richiederlo

Il bonus smart working non può essere richiesto dai dipendenti ma viene fornito dalle aziende su base volontaria. Per potervi accedere basta quindi che il titolare dell’impresa non superi la soglia di spesa di 516,49 euro per la fornitura di beni e servizi ai lavoratori in smart working. L’obiettivo di questa iniziativa è infatti quello di incentivare da un lato i consumi attraverso l’acquisto di prodotti per il telelavoro e dall’altro creare un benificio per i lavoratori dipendenti, che grazie al bonus smart working possono tranquillamente eseguire le normali attività che svolgerebbero in ufficio anche da casa. Per questo motivo il Governo ha imposto che l’incentivo non venga erogato sotto forma di denaro, perché altrimenti potrebbe essere utilizzato per incrementari i risparmi e non speso.

Lo scopo è anche quello di favorire un rapporto di fiducia più stretto tra l’azienda e i dipendenti. Molte imprese infatti inizialmente sono state scettiche quando si parlava di introdurre in forma massiccia il telelavoro ma nella maggior parte dei casi si è riscontrato un aumento della produttività.

Si tratta di un provvedimento che può essere utile per creare una maggiore consapevolezza della cultura aziendale di welfare. – ha commentato al Corriere della Sera l’avvocato Riccardo Zanon, esperto in diritto del lavoro —  Vuol dire recuperare un filo comunicativo di fiducia quando si va all’interno delle aziende e la possibilità di poter davvero rendere il welfare aziendale lo strumento per la ripartenza delle nostre aziende, sostenendo allo stesso tempo famiglie e imprese”.