Quando si acquista una polizza Rca e non si è soddisfatti dei servizi ricevuti o del risarcimento erogato, è normale voler cambiare compagnia assicurativa, possibilmente senza pagare penali di recesso. Con questa guida completa alla disdetta assicurazione forniamo le indicazioni necessarie per interrompere al più presto il contratto in corso con l’obiettivo di rivolgersi ad imprese di assicurazioni più economiche e professionali. I temi affrontati sono i seguenti: la differenza fra diritto di ripensamento, recesso e disdetta, la disdetta senza penali -introdotta con l’abolizione del tacito rinnovo sui contratti Rca- e la disdetta in corso di contratto.
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Guida completa alla disdetta assicurazione
Ogni contratto di assicurazione può considerarsi valido a partire da una determinata data, di solito indicata nello stesso accordo di polizza. Al decorrere della validità, cui sono annessi tutti i servizi della compagnia in favore del cliente, inclusi i diritti, in particolare il diritto al risarcimento in caso di sinistro, corrisponde l’interruzione della validità del contratto, cioè il momento in cui l’accordo con la compagnia di assicurazione non produce più effetti. Le assicurazioni auto e moto hanno di solito durata annuale, ma può accadere che, poco dopo stipulato il contratto, per un motivo o per l’altro, il consumatore voglia recedere, ed è qui che possiamo distinguere il diritto al ripensamento dal recesso, e quest’ultimo dal recesso o disdetta con penali e senza penali.
Di seguito, l’approfondimento.
1. Il Diritto al ripensamento
Con l’avvento delle assicurazioni online il diritto al ripensamento del consumatore in ordine al contratto stipulato a distanza ha assunto grande rilevanza. Per diritto al ripensamento si intende il recesso unilaterale del cliente o della compagnia comunicato alla controparte in tempi brevi rispetto alla firma del contratto (o della conclusione del contratto per via telematica). Tale diritto è disciplinato dal D.lgs 385/93 (TUB) art. 125 ter e dal più recente Decreto 21/2014 che ha innalzato il termine per esercitarlo. Attualmente in relazione all’acquisto di Rc auto ed Rc moto online il diritto di recesso o ripensamento senza penali è fissato a 14 giorni dalla stipula del contratto o dalla data in cui il cliente ha ricevuto il fascicolo informativo del contratto. Tuttavia, se il consumatore non ha ricevuto adeguate informative sulla polizza, la possibilità di esercitare il ripensamento senza penali si estende ad 1 anno.
A differenza delle assicurazioni auto e moto, per le polizze vita la possibilità di recedere a breve termine dalla stipula dell’assicurazione è fissata a 30 giorni ed il termine decorre dal momento in cui il contratto è accettato formalmente dalla compagnia (art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private). Per le polizze di durata inferiore a 6 mesi come le assicurazioni viaggi invece, non esiste alcun diritto di recesso.
COME ESERCITARE IL DIRITTO AL RIPENSAMENTO
In una guida completa alla disdetta assicurazione non possono mancare informazioni pratiche su cosa fare per recedere concretamente. L’esercizio del diritto al ripensamento è subordinato all’invio di una raccomandata a/r alla compagnia assicurativa contenente le informazioni sul prodotto acquistato, le generalità del cliente e la volontà esplicita di recedere. La comunicazione tramite raccomandata può essere sostituita in base alle politiche interne dell’impresa dall’invio tramite fax o posta elettronica. E’ importante sapere che non si tratta esattamente di recesso senza penali: la compagnia infatti trattiene in ogni caso l’imposta sostitutiva dell’IVA (dal 9 al 16% del premio totale in genere), il contributo destinato al Servizio Sanitario Nazionale (10,50% del premio) e la quota pari ai giorni in cui il cliente ha usufruito della copertura assicurativa.
2. Disdetta senza penali e abolizione del tacito rinnovo Rca
L’abolizione del tacito rinnovo sui contratti Rca ha comportato l’eliminazione del rinnovo automatico dell’accordo di polizza alla scadenza. Come accennato i contratti di assicurazione auto e moto hanno durata ordinaria di 1 anno. La differenza rispetto al passato, per fare luce sulle modifiche introdotte dalla normativa, sta nel fatto che prima dell’abolizione del tacito rinnovo l’accordo di polizza si rinnovava in automatico con la stessa compagnia, a meno che il cliente non inviasse una raccomandata a/r all’impresa contenente l’esplicita volontà di non rinnovare il contratto (la volontà cioè di disdetta).
Oggi avviene esattamente il contrario: il contratto con la vecchia impresa di assicurazione cessa di avere effetti alla scadenza, ovvero non si rinnova in automatico, a meno che il cliente non comunichi all’impresa la volontà di rinnovare. L’abolizione del tacito rinnovo ha dato nuovo sprint al mercato e alla concorrenzialità fra imprese di assicurazione, perché attualmente, alla scadenza di tutti i contratti i Rca, i consumatori sono liberi di confrontare i preventivi e di cambiare compagnia assicurativa senza penali di recesso. In più la possibilità di cambiare impresa si traduce in possibilità di pagare meno l’assicurazione, perché confrontando le offerte delle assicurazioni online è semplice trovare l’Rca più economica.
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Non bisogna dimenticare che con l’abolizione del tacito rinnovo è stato introdotto il periodo di tolleranza di 15 giorni. Il periodo di tolleranza consente all’assicurato che dimentica la scadenza del contratto di avere 15 giorni di ultrattività della vecchia assicurazione, da utilizzare per sottoscrivere un nuovo contratto Rca senza rischiare sanzioni.
In questa guida completa alla disdetta assicurazione precisiamo infine che l’abolizione del tacito rinnovo si applica solo alla scadenza annuale dei contratti di assicurazione, per questo molti consumatori si chiedono cosa comporta e come fare disdetta in corso di contratto (prima dello scadere dei 12 mesi).
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3. Recesso con penali in corso di contratto
Chi ha superato il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto al ripensamento, ma non vuole attendere la scadenza annuale per cambiare compagnia senza penali di recesso che alternativa ha? In questo caso la vera disdetta senza penali è impossibile.
Innanzitutto, mentre alla scadenza annuale si può cambiare compagnia senza inviare alcuna comunicazione, per la disdetta anticipata vale ancora il recesso formale. Il cliente che non può più esercitare il diritto di ripensamento e, allo stesso tempo, non vuole attendere il termine di 12 mesi, dovrà inviare una raccomandata a/r contenente formale volontà di disdetta. Naturalmente si dovrà pagare il premio goduto fino alla disdetta, l’imposta sostitutiva dell’IVA e la quota riservata al SSN più, se previsto dal contratto di assicurazione, altre penali a discrezionalità della compagnia.
Modello raccomandata a/r di disdetta
La nostra guida completa alla disdetta assicurazione si conclude con un fac-simile da compilare e stampare e inviare alla compagnia per disdire la polizza:
LETTERA DI DISDETTA
DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Mittente: _________________
_________________
Luogo e data _______
Spett.le _________________ Raccomandata
_________________ (o anche via fax)
OGGETTO: disdetta polizza assicurativa intestata a _______ numero______ con scadenza _________
Con la presente si dà formale disdetta della polizza in oggetto per la sua naturale scadenza.
Quanto sopra con riferimento sia alle condizioni di polizza che alle norme di legge vigenti.
In attesa di ricevere l’attestato di rischio, invio distinti saluti.
_________________
(firma)