Concorso di colpa: chi paga?

In un incidente può verificarsi la possibilità che si sia in concorso di colpa e dunque la responsabilità del sinistro non è da far ricadere su uno dei due veicoli coinvolti. Cosa bisogna fare in questo caso? Chi ripaga i danni subiti?

automobiline colorate si scontrano
Incidenti e colpa

Fra le normative dell’assicurazione auto più importanti ci sono quelle che riguardano gli incidenti e, in particolare, le regole in caso di concorso di colpa. Prima di analizzare la questione, procediamo per gradi, andando a capire cos'è la RC Auto, sulla scorta delle indicazioni dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

RCA: cosa dice la legge

L’assicurazione RC Auto (Responsabilità Civile Auto), è basata su alcuni princìpi fondamentali del Codice Civile che definiscono il diritto al risarcimento del danno.

Un soggetto che arreca un danno ingiusto, con colpa o con dolo, alle cose di terzi o a terze persone è obbligato al risarcimento. Questa responsabilità è regolata dall’articolo 2043 (Risarcimento del fatto illecito) del Codice Civile: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Nel caso della circolazione stradale, il fatto illecito è la violazione del Codice della Strada.

Circolazione dei veicoli e RCA

L’assicurazione RC Auto garantisce alle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti da persone o cose. Quest’obbligo ha tre presupposti:

  • il danno provocato a persone e cose è conseguente alla circolazione stradale di un veicolo a motore senza guida su rotaie;
  • il conducente del veicolo ha la responsabilità totale o parziale del danno;
  • esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto illecito e il danno ingiusto.

Di chi è la colpa?

La presunzione di colpa è un concetto semplice: nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il comma 2 dell’articolo 2054 del Codice della Strada presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa i danni causati dallo scontro, sia i propri sia quelli riportati dall’altro conducente, salvo prova contraria.

Pertanto, ciascun conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall’altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in egual misura.

Il risarcimento dei danni da circolazione stradale può essere richiesto interamente sia al proprietario del veicolo sia al conducente responsabile del sinistro.

Infatti, la norma dice: “Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Al proprietario è assimilato anche il locatario in leasing”.

I termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito sono di due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.

Entro questi termini il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento. Tuttavia, se il fatto è considerato reato (lesioni colpose), il diritto si prescrive in cinque anni.

La colpa negli incidenti: come funziona

Negli incidenti che hanno coinvolto due veicoli, per responsabile principale si intende quello al quale è stata attribuita una quota di responsabilità superiore al 51%.

Negli incidenti con più di due veicoli si ha una responsabilit&agrave principale se a un conducente viene attribuita una quota di responsabilità superiore a quella degli altri automobilisti coinvolti.

Per esempio, nel caso di un incidente che coinvolge tre veicoli in cui l’attribuzione di responsabilità è del 30% per il veicolo A, del 40% per il veicolo B e del 30% per il veicolo C, il veicolo penalizzato è il veicolo B.

Sistema Bonus-Malus

Per vedere cosa succede col concorso di colpa (al 50% o con percentuali diverse), addentriamoci nel sistema Bonus-Malus della RCA.

Il Bonus-Malus è la formula tariffaria più diffusa per auto, moto e autocarri: questo sistema determina il premio assicurativo in base alla classe di merito (CU) assegnata all’assicurato.

La classe &egrave espressa da un numero che varia tra 1 e 18: in particolare, la 18 è quella più alta e costosa, mentre la 1 è la più bassa e quella a cui corrisponde un premio più economico. L’assicurato sale di una classe di merito rispetto a quella d’origine (bonus, ad esempio dalla seconda alla prima) in assenza di sinistri con responsabilità principale nel corso dell'anno precedente scende invece di due classi di merito (malus, ad esempio dalla prima alla terza) nel caso abbia causato un sinistro con percentuale di responsabilità superiore al 51%.

La classe di merito, sia quella di provenienza sia quella di assegnazione per l’annualità successiva, deve essere indicata nell’attestato di rischio: è il documento digitale che riporta i sinistri degli ultimi 10 anni con responsabilit&agrave principale (per esempio, in caso di incidente fra due veicoli, pari o superiore al 51%) e con responsabilit&agrave paritaria (pari al 50%).

Ricordiamo che ogni impresa assicurativa può adottare nei contratti RC Auto una propria classe di merito interna (o classe contrattuale), anch’essa presente nell’attestato di rischio, che può essere diversa dalla classe di merito CU. In particolare, la classe contrattuale serve esclusivamente a determinare la tariffa secondo dei parametri prefissati dalla singola compagnia; la classe CU è invece l’unico parametro riconosciuto da tutte le compagnie per il sistema del bonus-malus.

Tuttavia, per rendere confrontabili le classi contrattuali delle varie compagnie, e facilitare il passaggio da un’assicurazione a un’altra, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha elaborato delle tabelle di conversione. Quest’ultime, messe a disposizione dai singoli assicuratori, consentono di calcolare la nuova classe di merito interna corrispondente alla classe di merito CU.

Concorso di colpa e classe di merito

In caso di concorso di colpa, l’aggravamento della classe di merito potrà riguardare solo il responsabile principale. In caso di concorso di colpa paritario (responsabilità al 50%), per nessuno dei conducenti coinvolti potrà esservi un peggioramento della classe di merito. Questa circostanza verrà solo annotata nell’attestato di rischio, ma potrà essere cumulata con eventuali altre quote di responsabilità per sinistri accaduti nell’arco di un quinquennio, determinando lo scatto del malus al raggiungimento o superamento di una quota complessiva del 51%.

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Attestato di rischio: ecco che cos’è

L’attestato di rischio è il documento che riassume lo storico assicurativo dell’intestatario della polizza RC Auto.

L’attestato di rischio è stato dematerializzato dal 1° luglio 2015: da questa data, non viene più inviato all’assicurato in forma cartacea. Le informazioni presenti sull’attestato di rischio vengono obbligatoriamente inserite dalle compagnie nella banca dati gestita da ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) sotto il controllo dell’IVASS, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In questo modo, l’assicurato non deve più consegnare l’attestato cartaceo alla nuova compagnia, che può conoscere la storia assicurativa del cliente direttamente attraverso la banca dati. Gli assicurati possono consultare e scaricare in qualsiasi momento l’attestato di rischio nell’area personale della propria compagnia.

L’assicurato può richiedere in qualsiasi momento al proprio agente una copia cartacea dell’attestato, che ha il solo scopo di informare chi lo richiede sulla propria situazione assicurativa e non è valida per la stipula di un eventuale nuovo contratto, in quanto la polizza auto viene sottoscritta sulla base dell’attestato digitale memorizzato nella banca dati ANIA.

Assicurazione: quasi tutto digitale

L’IVASS all’inizio del 2016 ha eliminato la regola secondo cui la consegna del certificato di assicurazione RC Auto poteva avvenire esclusivamente in forma cartacea originale. La Vigilanza ha stabilito la facoltà per tutte le imprese di trasmettere il certificato, previo espresso consenso del contraente, su supporto durevole (tramite posta elettronica, app su smartphone, tablet) in formato “digitale” stampabile, in alternativa alla consegna dell’originale cartaceo.

Il Ministero dell’Interno ha stabilito che, per effetto di tale modifica, in sede di controllo da parte delle Forze dell’ordine, può essere esibito agli agenti di Polizia Stradale e ai Carabinieri anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso: il conducente non verrà sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria e non gli verrà richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartacea.

Dal 18 ottobre 2015 non si deve più esporre sul parabrezza della propria auto il contrassegno assicurativo, il tagliando cartaceo che certificava che un veicolo era assicurato per la responsabilità civile ed era in regola con i pagamenti.

Il controllo della copertura assicurativa viene effettuato dalle Forze dell’Ordine attraverso la verifica della targa. Verificano se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di blocco.

È tutto fermo per i controlli da remoto: mancano i decreti. Sul web, alcuni siti autorevoli sostengono che la RCA e addirittura il bollo auto vengano controllati tramite autovelox, ex Tutor, Telepass e telecamere delle Zone a Traffico Limitato. No, non è così. Dal 2012, si attende il decreto che li omologherà anche per il controllo della RC Auto. Invece, nessun controllo del bollo: né ora né dopo il decreto.

Ogni volta che viene stipulata una nuova polizza o viene effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione deve inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall’ANIA e denominata Sita (Situazione italiana targhe autoveicoli). Dal sistema Sita le informazioni confluiscono nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dati sui veicoli immatricolati. L’incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consente alle Forze dell’Ordine di sapere, in pochi secondi, chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione.

Incidente: che cosa fare

In caso di incidente occorre chiedere all’altro conducente l’esibizione del certificato di assicurazione, che è obbligatorio tenere sempre a bordo del veicolo perché è il documento ufficiale per attestare l’esistenza di una copertura assicurativa RCA. In alternativa, si può chiedere la polizza e la quietanza di pagamento.

È bene ricordare che i nomi delle compagnie che assicurano i veicoli coinvolti nell’incidente rappresentano un’informazione indispensabile per la presentazione della denuncia di sinistro.

L’incidente stradale è definito dalla Convenzione di Vienna del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali o persone.

L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Dove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare con loro nei modi possibili.

Modulo blu e colpa

Per determinare il grado di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, l’impresa si basa sulla descrizione del sinistro fornita dal proprio assicurato con la denuncia effettuata mediante il Modulo blu ed utilizza i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

  • Se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.
  • Se due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
  • Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un’area privata e urta un veicolo in circolazione, è responsabile al 100%.
  • Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l’asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l’asse mediano della carreggiata, la responsabilità è integralmente a carico di quest’ultimo,
  • Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra (a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici).
  • Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.
  • Se uno dei veicoli circola in retromarcia, è responsabile del sinistro.

I due danni

Stabilita la colpa dell’incidente, emergono due tipi di danno

  • Il danno alle cose è descritto nel Codice Civile che definisce per cose tutti i beni mobili e immobili, cioè tutto ciò che può diventare oggetto di diritti, animali compresi. Si devono includere sia l’alterazione dello stato fisico del bene, sia la sottrazione o perdita dello stesso, che lo rendono inutilizzabile. Il risarcimento del danno tiene conto sia della perdita patrimoniale derivante dall’incidente, intesa come diminuzione del valore della cosa danneggiata, sia come mancato guadagno derivante dall’indisponibilità del bene.
  • Per danno alla persona si intende un danno provocato da un comportamento o un’attività illecita causata da altre persone. Consiste nei costi supportati dal danneggiato in conseguenza della lesione subita (spese mediche) o è dovuto alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, ma anche dei mancati guadagni durante il periodo di malattia. Comprende anche i danni di natura biologica o morale che il danneggiato ha subito a seguito della lesione di cui è rimasto vittima.

La richiesta del risarcimento per i danni alle cose

Stabilite le colpe e i tipi di danni, eccoci al passo decisivo: la domanda di indennizzo. La richiesta di risarcimento per danni a cose deve contenere:

  • gli estremi dei veicoli coinvolti (proprietario, targa, modello, compagnia di assicurazione) e quelli del sinistro (data, località e modalità);
  • i dati degli eventuali testimoni (se presenti) e l’indicazione della località dove il veicolo viene messo a disposizione per la perizia.

La richiesta del risarcimento per i danni alla persona

Molto più complesso il risarcimento in caso di danni alla persona. La richiesta va integrata con:

  • l’età al momento del sinistro;
  • l’attività lavorativa e il reddito del danneggiato (idonea documentazione fiscale);
  • il documentazione medica attestante l’entità delle lesioni;
  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi.
di Redazione SOSTariffe.it

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