I prestiti personali sono strumenti finanziari di importo relativamente medio/basso ma molto flessibili, con i quali è possibile trovare il denaro necessario per un acquisto importante o per una spesa imprevista. Si tratta infatti di finanziamenti senza obbligo di destinazione, a differenza dei prestiti finalizzati che invece legano l’erogazione del denaro all’acquisto di un determinato bene o servizio.
Com’è noto, il debito che si acquista sottoscrivendo un prestito personale viene saldato a rate alla banca o alla società finanziaria erogatrice. Di solito la cadenza della rata è mensile e il tasso di interesse è fisso. Ma che cosa succede se non si riesce a far fronte al pagamento di una o più rate, fattispecie ancora più frequente con l’emergenza COVID-19? Un problema non da poco, considerando che, come mostrano i dati dell’Osservatorio Findomestic-Prometeia relativi al 2019, in Italia la richiesta dei piccoli prestiti è aumentata del 7% solo l’anno scorso, non soltanto per l’acquisto di auto o arredamento ma anche per spese come vacanze o oggetti elettronici. Finora gli italiani si sono dimostrati molto puntuali nel restituire le rate, ma è evidente che con il lockdown prolungato per molti una tale puntualità non sia più possibile.
Mentre la sospensione del mutuo causa Coronavirus è stata prevista nel decreto Cura Italia (ci torneremo), per quanto riguarda i prestiti personali non c’è stata una decisione a livello istituzionale, anche se diverse banche e società finanziarie hanno esteso anche a questo tipo di finanziamento la stessa tutela dei mutui. Ma come funziona la sospensione di un prestito personale, di norma?
In genere, è possibile sospendere un prestito per 12 mesi, bloccando il pagamento della quota capitale, ma non sempre. I casi infatti che non si riferiscono ai mutui prevedono comunque una durata minima di 24 mesi, durante i quali devono essersi palesate delle condizioni particolari.
I motivi per cui è possibile richiedere una sospensione del pagamento delle rate relative a un prestito personale di almeno 2 anni sono:
la perdita del posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato oppure per i rapporti lavorativi citati nell’art. 409 del codice di procedura civile
il decesso dell’intestatario del contratto
la condizione intervenuta di handicap grave o di non autosufficienza
la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (anche a seguito di provvedimenti, come la cassa integrazione, di sostegno del reddito).
Non è finita qui: infatti, per poter richiedere la sospensione è necessario essere in regola con i pagamenti delle rate precedenti a quelle oggetto della richiesta (o con ritardo non superiore ai 90 giorni), oltre a non aver già richiesto in passato la sospensione: infatti si può fare affidamento a questa soluzione per una volta. Nel periodo di sospensione, non vengono applicati né interessi di mora né di commissioni.
Se il titolare del prestito è in regola con le condizioni descritte qui sopra e indirizza all’attenzione della banca la sua richiesta di sospensione, l’istituto di credito è tenuto ad attivare il blocco delle rate entro 30 giorni dalla richiesta.
Oltre al classico prestito personale non finalizzato, è possibile chiedere la sospensione anche per i prestiti con cessione del quinto e per i finanziamenti stipulati con carta di credito revolving, che possono essere assimilati ai prestiti. Va ricordato che per quanto riguarda la cessione del quinto, si tratta di una formula già coperta da assicurazione e che prevede una rimodulazione della rata e della durata in base allo stipendio percepito, in automatico.
Per quanto riguarda le piccole e le medie imprese, sono previste formule particolari, grazie all’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” nata in seguito al nuovo Accordo per il credito sottoscritto dall’ABI, Associazione Bancaria Italiana, insieme alle associazioni di rappresentanza delle imprese. L’Accordo per il credito si rivolge alle imprese in temporanea difficoltà economica e consente di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere. Per saperne di più, basta collegarsi al sito dell’ABI.
Una domanda spontanea riguarda il pagamento delle rate sospese: per caso saremo costretti a pagarne di più alte alla ripresa del regolare pagamento, in modo che la banca possa rientrare dell’investimento nei tempi concordati? Fortunatamente no: le quote non pagate vengono infatti contabilizzate al termine del finanziamento. In altre parole, la durata del prestito si allunga, ma le rate rimangono identiche.
Con l’emergenza legata al COVID-19, che ha comportato una cospicua perdita del potere d’acquisto e di rimborso per finanziamenti in essere degli italiani, il Governo italiano è intervenuto con un apposito decreto, il cosiddetto Cura Italia del 17 marzo, che prevede la sospensione delle rate del mutuo prima casa.
Non si tratta, come si è visto, di “prestiti personali” propriamente detti, in quanto i mutui sono finanziamenti (ben più cospicui) legati all’acquisto di un bene, ovvero la casa; ma la misura riguarda comunque milioni di italiani che avrebbero serie difficoltà (non lavorando, visto che la propria attività è chiusa causa lockdown, o lavorando molto meno) a saldare la rata mensile del mutuo.
La sospensione delle rate del mutuo, in realtà, non è una novità: è stata introdotta insieme al Fondo di Solidarietà con la legge 244/2007, per aiutare le famiglie e i soggetti titolari di mutuo in situazioni di temporanea difficoltà economica per:
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia
decesso o riconoscimento di invalidità civile non inferiore all'80%.
Tale facoltà poteva essere esercitata per non più di due volte nel corso della durata del mutuo e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. Il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, perché va ricordato che la sospensione riguarda solo la quota capitale del mutuo, mentre gli interessi devono essere comunque corrisposti. L’agevolazione, inoltre, è relativa agli immobili che si configurano come abitazione principale ma non di lusso (cioè appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9), con un mutuo erogato non superiore a 250.000 euro.
La novità del decreto Cura Italia è che questa facoltà ora è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate contro il Coronavirus.
Un’altra novità di sicuro interesse è che non è più necessario presentare il modello Isee per richiedere la sospensione. La domanda va presentata alla banca che eroga il finanziamento, compilando il modulo che si trova sul sito di CONSAP (aggiornato al 30 marzo 2020). La banca si occupa di inoltrare l’istanza alla CONSAP che una volta fatte le verifiche dovute con esito positivo dà il nulla osta per la sospensione del mutuo entro 15 giorni lavorativi.
Se i decreti e le iniziative finora intraprese dagli organi governativi contro il COVID-19 si sono rivolte ai mutui e non ai prestiti personali, bisogna registrare le singole iniziative di banche e finanziarie che hanno scelto di estendere le agevolazioni anche a questi ultimi prodotti finanziari.
Per esempio, Intesa Sanpaolo propone una soluzione per chi richiedere la sospensione dell’intera rata di mutui e prestiti personali. Tale formula può essere utilizzata da:
Dipendenti di aziende private che non possono ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali
Chi ha subito una riduzione temporanea del reddito a seguito dell’emergenza anche in conseguenza del ricorso agli ammortizzatori sociali
I lavoratori autonomi, liberi professionisti o titolari di ditte individuali che abbiano rilevato una riduzione di reddito intestatari di mutui/prestiti concessi per scopi al di fuori dell’attività lavorativa
Chi non ha ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro stagionale o l’attivazione del nuovo contratto la cui stipula era prevista prima dell’emergenza
La sospensione può essere richieste per l’intera rata del finanziamento per una durata di 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili). Durante il periodo di sospensione sono applicati interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del finanziamento.
Molte altre sono le società (come Agos e Findomestic) che si sono impegnate a venire incontro ai clienti in difficoltà, ma non con una formula precisa quanto con l’analisi approfondita di ogni singola situazione: per questo è necessario contattare la filiale e se possibile il proprio consulente per vedere se è possibile una sospensione o una rimodulazione. Il tutto senza dimenticarsi che realtà come Agos hanno prestiti appositi, come Duttilio, che permettono di rimodulare un certo numero di volte la durata del finanziamento o l’ammontare delle rate.