Istruzioni contributo a fondo perduto Decreto Sostegni: come ottenerlo

All’interno del Decreto Sostegni è stato inserito “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”: ecco come funziona la domanda e quali sono i requisiti per ottenerlo. 

Istruzioni contributo a fondo perduto Decreto Sostegni: come ottenerlo

Tra le misure che fanno parte del Decreto Sostegni troviamo anche dei contributi a fondo perduto che potranno essere richiesti da chi svolge attività d’impresa, arte o professione, oppure è titolare di reddito agrario. 

Per poter fare domanda bisognerà essere inoltre possessori di b e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato: in più si dovrà avere subito un calo del fatturato e dei corrispettivi relativi al 2020 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi del 2019. I ricavi e i compensi relativi al 2019 non dovranno superare i 10 milioni di euro.

I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 potranno, invece, fare richiesta dei contributi a fondo perduto anche nel caso in cui non siano in possesso dei requisiti di fatturato appena indicati. 

Le nuove misure economiche sono state introdotte con l’obiettivo di sostenere i soggetti che sono stati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria ancora in atto e che sono stati costretti alle peggiori chiusure e restrizioni. 

Per questo motivo sono stati modificati i requisiti di accesso, con modifiche importanti rispetto ai contributi a fondo perduto introdotti dai precedenti decreti, attraverso i quali si è cercato di garantire un sostegno a un numero più ampio di beneficiari. 

La presentazione della domanda

La domanda per richiedere i contributi a fondo perduto potrà essere inviata dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato. 

In alternativa, sarà possibile utilizzare la piattaforma realizzata da Sogei, effettuando l’accesso all’area riservata della sezione Fatture e Corrispettivi. Il canale dedicato non è ancora operativo, ma la sua attivazione sarà comunicata direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Il contributo si riceverà “direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione”.

Il pagamento ricevuto sul conto corrente o il caricamento di quanto dovuto sotto forma di credito d’imposta saranno notificati dal Fisco e potranno anche essere verificati all’interno dell’area riservata del portale dedicato, seguendo il percorso Fatture e Corrispettivi > Contributo a fondo perduto > Consultazione esito

Nell’ipotesi in cui si dovesse commettere un errore nella presentazione della domanda, sarà possibile procedere con la sostituzione della prima istanza con una nuova, ricordando di rispettare la scadenza ultima, che è stata fissata al 28 maggio 2021. 

Quali sono le fasce per il calcolo del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto che sarà possibile ricevere sarà calcolato applicando una percentuale alla differenza tra la media del fatturato e dei corrispettivi relativi al 2020 e quella del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

In pratica, si tratta:

  • del 60%, per i ricavi e i compensi che nel 2019 non hanno superato i 100.000 euro;
  • del 50%, per i ricavi e i compensi che nel 2019 erano compresi tra i 100.000 euro e i 400.000 euro;
  • del 40%, per i ricavi e i compensi che nel 2019 erano compresi tra i 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • del 30%, per i ricavi e i compensi che nel 2019 erano compresi tra i 1 milione di euro e 5 milioni di euro;
  • del 20%, per i ricavi e i compensi che nel 2019 erano compresi tra i 5 milioni di euro e 10 milioni di euro. 

Viene garantito un importo minimo di almeno 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo che potrà essere erogato è invece pari a 150.000 euro

Il contributo a fondo perduto:

  • è esente dalla tassazione sia in relazione alle imposte sui redditi sia per l’Irap;
  • non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito. 

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

A proposito delle modalità da seguire per ottenere i contributi a fondo perduto, che spettano a 5,5 milioni di potenziali beneficiari, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le istruzioni in una nota rilasciata online. 

Nello specifico, si legge che: “A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione”.

I contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni hanno ampliato la platea dei beneficiari grazie all’eliminazione del sistema dei codici Ateco che era stato adottato per l’erogazione dei precedenti contributi. 

I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per verificare che i richiedenti corrispondano effettivamente agli aventi diritto saranno suddivisi in controlli preventivi, i quali vengono effettuati direttamente all’Agenzia delle Entrate, e controlli successivi, i quali fanno invece riferimento alle disposizioni del decreto Rilancio sui controlli antimafia e il protocollo d’intesa siglato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nel 2020. 

A loro volta, i controlli preventivi si suddividono i controlli formali e controlli approfonditi. I controlli formali sono quelli relativi ai dati presenti nell’istanza, come per esempio il codice fiscale del richiedente, la data di attivazione della partita IVA, la compilazione di tutti i campi obbligatori.

Nel caso in cui i controlli formali avessero esito negativo, sarebbe rilasciata una ricevuta di scarto, mentre nell’ipotesi di esito positivo si riceverebbe una ricevuto attestante la presa in carico dell’istanza

I controlli approfonditi scattano solo dopo la presa in carico dell’istanza: giunti a questo punto ci potrebbe essere la verifica della coerenza di alcuni dati, come per esempio quello dell’IBAN che è stato indicato, il quale deve essere intestato allo stesso soggetto al quale corrisponde il codice fiscale indicato. 

A quali sanzioni si potrebbe andare incontro

Le sanzioni in caso di domanda con dati mendaci sono previste dall’art. 25, comma 12, del D.L. n. 34/2020 (richiamato anch’esso dall’art. 1, comma 9, del decreto Sostegni). Nei casi in cui il contributo risulti in tutto o in parte non spettante, sarà recuperato dall’Agenzia delle Entrate tramite le disposizioni relative alla compensazione di crediti inesistenti.

Nella pratica, si procederebbe con l’emanazione di un atto di recupero motivato, il quale dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito in modo indebito. 

Tale atto prevede l’applicazione di sanzioni con interessi pari al 4%, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973. Le sanzioni vanno invece dal 100% al 20% dell’importo del contributo non spettante, come previsto dagli artt. 16, comma 3 e 17, dal comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997 e dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. 

Nel caso in cui non si dovessero pagare le sanzioni previste dalla legge nel rispetto del termine che è stato fissato dall’ufficio competente, che non è mai inferiore a 60 giorni dalla ricezione dell’atto di recupero, si procederà con la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo. In questo caso, il pagamento delle somme dovute non potrà essere effettuato tramite compensazione con crediti fiscali o contributi. 

Sanzioni penali

Oltre alle sanzioni amministrative, qualora si dovessero percepire i contributi a fondo perduto senza essere in possesso dei requisiti richiesti, si potrebbero dover sostenere delle sanzioni di tipo penale, ai sensi dell’art. 316-ter del c.p., il quale prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

In particolare, l’articolo 316-ter (Indebita  percezione di  erogazioni a danno dello Stato) stabilisce che: 

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art’640-bis, chiunque. mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Nei casi in cui la somma percepita in modo indebito sia inferiore o pari a 3.999,96 euro, viene applicata la sola sanzione amministrativa, che corrisponde a pagamento che va da un minimo di 5.164 euro a massimo di 25.822 euro