Modem Libero: il Consiglio di Stato conferma la libertà di scelta per gli utenti

Una sentenza del Consiglio di Stato di questa settimana conferma la validità della deliberà AGCOM sul Modem Libero risalente al 2018. Per i consumatori viene ribadito, quindi, il diritto di poter scegliere il modem router da utilizzare per la connessione di casa. I provider non possono imporre un proprio modem. La sentenza conferma anche il ruolo di monitoraggio di AGCOM che potrà intervenire rendendo nulle le clausole contrattuali che violano la normativa sul Modem Libero.

Modem Libero: il Consiglio di Stato conferma la libertà di scelta per gli utenti
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Una sentenza del 2 agosto 2021, resa pubblica in queste ore, conferma la validità della delibera AGCOM sul Modem Libero. Tale delibera, risalente al 2018, chiarisce la libertà dei consumatori di poter scegliere il modem router da utilizzare per la connessione di casa. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM, chiarendo ancora una volta la validità di quanto stabilito dalla delibera AGCOM.

Da notare, inoltre, che il Consiglio di Stato ha riconosciuto il ruolo di AGCOM nel monitoraggio del settore delle comunicazioni. L’Autorità può agire contro accordi o pratiche commerciali degli operatori mirati alla violazione della normativa del Modem Libero. AGCOM può agire sulle clausole contrattuali con la possibilità di renderle nulle in caso di violazioni della normativa vigente.

In questo modo, sarà possibile tutelare gli interessi degli utenti garantendo la possibilità di scegliere il proprio modem router da utilizzare per la connessione Internet casa. La normativa già da tempo ha modificato gli equilibri del mercato, spingendo molti operatori a non includere più il modem in vendita abbinata all’abbonamento Internet casa.

Come riporta La Repubblica, Fulvio Sarzana, avvocato di Assoprovider, una delle associazioni costituite in giudizio a sostegno della delibera AGCOM, ha confermato: “La sesta sezione del Consiglio di Stato ha infatti emesso una sentenza in data 2 agosto 2021, con la quale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di modem libero”

Gabriele Fiorentino dell’Associazione Free Modem Alliance, chiarisce il ruolo di AGCOM: “La giustizia amministrativa ha riconosciuto la piena competenza di Agcom ad agire contro accordi o pratiche commerciali posti in essere dagli operatori in violazione dei diritti al modem libero, anche intervenendo d’autorità su clausole in contrasto con norme imperative, e la piena legittimità delle disposizioni a tal fine introdotte”

Modem Libero: cos’è e cosa cambia per gli utenti

La normativa relativa al Modem Libero viene chiarita dalla delibera 348/18/CONS di AGCOM che segue la direttiva europea n. 2015/2120, emanata nel 2016. Tale delibera sottolinea: “Gli utenti finali – spiega chiaramente il Regolamento – hanno il diritto di […] utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet”

Per i consumatori, quindi, viene chiarita l’assenza dell’obbligo di utilizzare il modem router fornito dall’operatore. In base alle proprie esigenze, infatti, gli utenti hanno la possibilità di dotarsi del dispositivo che preferiscono per accedere ad Internet sfruttando la connessione fornita dal proprio provider. Da parte degli operatori c’è l’obbligo di rispettare questa normativa e di consentire l’utilizzo di un modem alternativo, in sostituzione rispetto al dispositivo fornito al cliente.

I provider non possono rifiutare di collegare alla rete il dispositivo scelto dall’utente se questo rispetta i requisiti base di connessione previsti dalla normativa vigente. Alcuni operatori propongono il modem in abbinamento all’abbonamento Internet casa. Tale modem viene incluso in vendita abbinata, solitamente con il costo complessivo (superiore al valore di mercato) che viene diluito in 24/48 mesi e inserito come “costo nascosto” nel canone mensile.

In caso di recesso, quindi, l’utente è costretto a pagare le rate residue. Da notare, però, che altri provider propongono il modem in comodato d’uso gratuito con l’obbligo di restituire il dispositivo in caso di recesso. Come chiarisce la normativa, resta la libertà per gli utenti di utilizzare un dispositivo diverso da quello fornito. Per un quadro completo in merito alle soluzioni tariffarie presenti sul mercato di telefonia fissa italiano è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS.