Modifiche contrattuali per luce e gas: i chiarimenti di AGCM e ARERA

Con il Decreto Aiuti bis è stata definita dal Governo uscente una norma che sospende la validità delle modifiche contrattuali unilaterali da parte dei fornitori di luce e gas. Per chiarire al meglio la questione, nella giornata di ieri si è svolto un importante riunione tra i presidenti di AGCM e ARERA. Ecco tutti i dettagli relativi all'incontro che ha definito gli ambiti di applicazione dell'articolo relativo alle modifiche contrattuali del Decreto Aiuti bis.

Modifiche contrattuali per luce e gas: i chiarimenti di AGCM e ARERA

AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) hanno diramato una nota congiunta con l’obiettivo di chiarire natura e vincoli delle “modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas” in relazione alla norma a quanto stabilito dal Decreto Aiuti bis (articolo 3 del Decreto-Legge n. 115 del 2022) che sospende la validità delle clausole contrattuali relative alle modifiche unilaterali fino alla fine dell’aprile del 2022. Il decreto, inoltre, rende “inefficaci” anche i preavvisi comunicati dai fornitori prima della data di entrata in vigore della norma, a meno che le modifiche contrattuali non siano già state completate.

Modifiche dei contratti di luce e gas: ecco quando sono possibili secondo AGCM e ARERA

LE POSSIBILI MODIFICHE CONTRATTUALI IL PARERE DI AGCM E ARERA
1. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
  • le modifiche unilaterali del contratto non sono possibili in base a quanto definito dal Decreto Aiuti bis
2. Evoluzione automatica delle condizioni contrattuali
  • l’aggiornamento delle condizioni contrattuali in base a clausole già definite dal contratto all’atto della sottoscrizione è possibile
3. Rinnovo delle condizioni economiche delle offerte PLACET
  • le condizioni economiche delle offerte PLACET si rinnovano ogni 12 mesi, in base a quanto definito dal venditore, come previsto dalla normativa vigente in merito a questo tipo di offerte
4. Proposta di rinegoziazione per causa di forza maggiore da parte del fornitore
  • il venditore non può risolvere il contratto per “forza maggiore” senza una pronuncia giudiziale e non può chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale
5. Esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del fornitore
  • il diritto di recessoda parte del fornitore è possibile solo se previsto dalle condizioni contrattuali dell’offerta all’atto della sottoscrizione

Le dinamiche del mercato energetico si prestano a vari possibili scenari. Lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti, accompagnato dall’aumento vertiginoso del costo di luce e gas all’ingrosso, sta creando non pochi problemi sia ai fornitori che agli utenti finali. Nella nota congiunta, ARERA e AGCM hanno riepilogato tutti gli aspetti utili a definire il quadro complessivo relativo ai meccanismi che regolano le modifiche contrattuali per le forniture di luce e gas, anche in relazione al protrarsi della crisi energetica che continua a comportare una spesa elevata per le bollette dei clienti finali.

In particolare, le due Autorità hanno rilevato cinque scenari possibili che possono, in qualche modo, essere collegati al blocco delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di luce e gas. Per ogni scenario, la nota di ARERA e AGCM va a definire il campo di applicabilità dell’articolo 3 del Decreto Aiuti bis e le eventuali violazioni dei fornitori presenti sul mercato energetico, richiamati a rispettare i meccanismi normativi alla base dell’intero intero settore.

Le due Autorità sottolineano come:

  • le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali sono legate a clausole del contratto di fornitura che, in modo esplicito, attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali e, quindi, il prezzo dell’energia; questo tipo di variazione rientra pienamente, sottolineano AGCM e ARERA, nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del Decreto Aiuti bis
  • le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche; in questo caso si tratta di aggiornamenti già previsti dalle condizioni contrattuali dell’offerta sottoscritta dal cliente; in questa categoria rientrano casi come la definizione di un nuovo prezzo dell’energia, a seguito della fine del periodo di prezzo bloccato, oppure un aumento dei corrispettivi unitari definiti dal venditore e indipendenti dal consumo (il “canone” mensile dell’offerta); le evoluzioni automatiche non sono unilaterali (in quanto già definite nel contratto all’atto dela sottoscrizione) e, quindi, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del Decreto Aiuti bis
  • rinnovo delle condizioni economiche delle offerte PLACET; questo tipo di offerte presenta condizioni contrattuali stabilite da ARERA con il fornitore che va a definire le condizioni economiche e, quindi, il prezzo dell’offerta; come previsto dalla normativa, le condizioni economiche delle offerte PLACET devono essere aggiornate ogni 12 mesi; di conseguenza, questa procedura non rientra nel campo di applicazione della norma del Decreto Aiuti che blocca le modifiche unilaterali
  • proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi (con gli operatori che invocano la forza maggiore); le Autorità segnalano una serie di casi in cui gli operatori propongono offerte a prezzi superiori ai clienti e, in caso di non accettazione da parte di questi ultimi, ricorreranno alla risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità; secondo quanto definito dalle Autorità, il venditore non può ritenere risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e richiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale; questa condotta viola la regolazione di ARERA
  • esercizio del diritto di recesso da parte del fornitore; sulla questione, l’Autorità riconosce la possibilità di recesso per il venditore solo nei casi in cui il contratto di Mercato Libero includa espressamente tale opzione; il recesso non può essere immediato, come avvenuto in alcuni casi in base alle testimonianze raccolte da ARERA, ma deve prevedere un preavviso non inferiore ai sei mesi

Ricordiamo che, in caso di modifica delle condizioni contrattuali (ad esempio di un’evoluzione automatica dell’offerta attiva), è sempre possibile cambiare operatore e scegliere una nuova tariffa più conveniente per dare un taglio alle bollette. La scelta può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta) per scoprire quali sono le tariffe migliori da attivare in questo momento.

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Il commento di AGCM e ARERA

Nella nota congiunta, i presidenti di AGCM e ARERA hanno rilasciato alcune dichiarazioni con l’obiettivo di chiarire i punti di vista delle due Autorità. Roberto Rustichelli, presidente dell’AGCM, sottolinea: L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sottolinea come la sua azione sia guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato”. 

Stefano Besseghini di ARERA aggiunge: “In un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione. Non mancherà una precisa azione di enforcement da parte di ARERA che sarà tanto più efficace tanto più questi basilari principi verranno rispettati”.