Il canone RAI (o più propriamente canone televisivo) è stato per anni una delle tasse più evase della storia d’Italia, ma tutto è cambiato a partire da luglio 2016. In quella data, infatti, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è stato incorporato alla bolletta dell’energia elettrica e rateizzato per essere pagato un po’ al mese (per la precisione, i primi 10 mesi dell’anno).
Questo ha significato di fatto l’impossibilità di non pagare il canone a meno di non richiederne l’esenzione, se si rientra in quelle categorie di utenti che non sono tenuti a pagarlo. Ora, però, sta per cambiare tutto di nuovo, perché per le normative UE il canone pagato in bolletta non è regolare: vediamo di saperne di più.
Il canone RAI deve essere pagato da chiunque detenga un apparecchio televisivo; non solo un televisore, ma qualsiasi strumento in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, da solo o tramite decoder. Se si hanno più apparecchi televisivi in casa si paga comunque il canone una sola volta (se si tratta di apparecchi posseduti da componenti della stessa famiglia anagrafica, anche in più abitazioni). La sola utenza elettrica vale come presunzione di possesso di un apparecchio ricevente, a partire dal 1° gennaio 2016 (non è però retroattiva).
Ancora per il 2022 il pagamento del canone avviene tramite addebito sulle fattura emesse dalle imprese elettriche. L’ammontare del canone RAI, dal 2017, è sempre stato di 90 euro, incorporati nella bolletta dell’energia elettrica con rate da gennaio fino a ottobre compreso da 9 euro l’una (o 18 euro sulle bollette bimestrali). Dal 2023 però le cose dovrebbero cambiare, a causa di quanto stabilito dall’Unione europea.
Se una famiglia non risulta titolare, per nessuno dei suoi membri, di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone va versato tramite modello F24 entro il 31 di gennaio dell’anno di riferimento. Lo stesso modello va utilizzato per pagare il canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (ad esempio chi è totalmente autosufficiente tramite un impianto fotovoltaico). È anche possibile pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, ma bisogna farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce l’abbonamento.
Secondo quanto stabilito dall’Unione europea, il canone RAI non va più pagato in bolletta perché corrisponde a un onere improprio nei costi dell’energia; l’impegno dell’Italia a rimuovere questa modalità automatica di pagamento rientra negli impegni presi dal nostro Paese con la Ue nell’ambito del Pnrr.
In realtà la questione del canone fuori dalla bolletta elettrica è ancora poco definita. In teoria, dal 2023 il canone RAI non dovrebbe più essere pagato come facciamo oggi, ma le modalità con cui verrà saldato – per non incorrere nelle sanzioni Ue, ma anche per evitare un ritorno all’evasione diffusa in un momento in cui le finanze della tv pubblica sono in passivo – non sono ancora state fissate. Il governo ritiene inoltre che il canone RAI non possa considerarsi a tutti gli effetti un onere improprio nella bolletta dell’energia elettrica perché indicato in modo chiaramente riconoscibile.
Non tutti i cittadini sono tenuti a pagare il canone RAI. Rimangono infatti fuori dal pagamento dell’imposta:
Nel caso in cui il titolare di fornitura di energia elettrica sia esonerato dal pagamento del canone RAI ma abbia comunque ricevuto le bollette dell’energia elettrica con l’addebito per il pagamento della tassa non dovuta, è necessario compilare un apposito modello. L’istanza va presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, oppure, insieme a un documento di identità valido, via posta all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Nella tabella qui di seguito vediamo quali codici vanno indicati per la dichiarazione per segnalare correttamente la propria situazione:
Motivo per l’esenzione | Causale da riportare nella dichiarazione |
Cittadini con più di 75 anni di età e con reddito non superiore a 8.000 euro | Codice 1 |
Richiedente esente per effetto di convenzioni internazionali (es. diplomatici e militari stranieri) | Codice 2 |
Richiedente che ha pagato il canone mediante l’addebito sulle fatture per l’energia elettrica ma con pagamento effettuato da lui o altro componente della famiglia anche con altre modalità, es. addebito su pensione | Codice 3 |
Richiedente che ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per l’energia elettrica ma con pagamento anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica | Codice 4. Va inserito anche il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica |
Richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica |
Codice 5 |
Motivazione diversa, da compilare nell’apposito spazio del modello |
Codice 6 |
Il rimborso viene effettuato dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello di dichiarazione sostitutiva, per chi non ha un televisore o per chi ha diritto all’esenzione per altri motivi, va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede direttamente via Web, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati. Se non è possibile l’invio telematico il modello, insieme a un documento di identità, va inviato all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione va presentata dal 1° febbraio al 30 giugno per essere esonerati dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno; se la si presenta dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera invece dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.