Canone RAI in bolletta: costo, casi particolari ed esenzioni


La Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto il pagamento automatico del Canone Rai in bolletta. Infatti, a partire dal luglio dello stesso anno, il canone televisivo è incluso nella bolletta luce della prima abitazione. Costa 90 Euro all’anno e dal 2017 si paga in 10 rate da 9 euro ognuna. Non si può più chiedere la disdetta per suggellamento ma chi non ha il televisore è esentato. Non è dovuto per smartphone, tablet o computer. Di seguito tutto ciò che devi sapere sul Canone Rai in bolletta, la guida.

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A chi spetta il pagamento del Canone Rai?

Secondo l'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, "il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo".

La novità introdotta dalla Legge Stabilità 2016 è che "la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica". Si presume, quindi, che una famiglia che possiede una fornitura elettrica per l'abitazione presumibilmente abbia il televisore e perciò debba pagare il canone televisivo.

Questa presunzione è sicuramente valida per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Nonostante ciò è possibile, tramite una procedura stabilita dall'Agenzia delle Entrate, superare la presunzione con una dichiarazione che va inviata ogni anno e che attesti il non possesso di un apparecchio televisivo.

La presunzione di detenzione del televisore è valida solo per le utenze domestiche residenti, ovvero corrisponde alla fornitura elettrica dell'abitazione in cui una persona ha la residenza anagrafica. Si paga, quindi, una sola volta e solo per la prima casa: le seconde abitazioni sono esente dal canone televisivo.

La Legge Stabilità 2016 ha confermato quindi che rimane invariato il requisito principale per l’obbligo di pagamento del canone televisivo, ovvero il possesso del televisore: in effetti, il tributo non spetta a chi detiene smartphone, tablet o computer.
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I casi particolari 

L'introduzione del canone televisivo in bolletta ha generato molti dubbi da parte dei consumatori. Per avere qualche informazione in più la Rai ha messo a disposizione un servizio di call center al numero 199 123 300, ma la chiamata non è gratuita e non è facile comunicarsi.

Il Sole24Ore ha spiegato i dubbi e casi particolari riguardo chi è tenuto a pagare il canone in 10 semplici punti, che riportiamo di seguito:

  1. Mancato possesso del televisore: come già spiegato, chi non possiede la tv potrà evitare il pagamento automatico del canone in bolletta tramite autocertificazione, da spedire ogni anno allo sportello Sat dell'Agenzia delle Entrate. Più avanti in questo articolo approfondiamo questo punto.
  2. TV streaming e programmi via Internet: chi ha un computer senza un sintonizzatore tv non è tenuto a pagare il canone, almeno non per adesso. Solo gli apparecchi adatti o adattabili a ricevere il segnale audio/video tramite la piattaforma terrestre e/o satellitare sono soggetti al canone.
  3. Inquilino di una casa arredata: chi abita in un appartamento dove è presente un televisore è tenuto a pagare il canone. Anche se l'apparecchio non è di sua proprietà, chi dovrà versare il canone è l'inquilino, perché è colui che guarda i programmi. Il proprietario dell'appartamento pagherà il suo canone Rai, nella sua abitazione di residenza.
  4. Abbonato alla Pay TV: chi ha un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo deve pagare il canone Rai, perché vuole dire che è in possesso di un televisore o apparecchio adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
  5. Residente all'estero: chi risiede all'estero ma ha in Italia una casa dove c'è un televisore paga il Canone Rai. La residenza in un Paese estero non esonera il contribuente dal versamento, a meno che non abbia una tv.
  6. Gli over 75: rimane valida l'esenzione dal canone Rai per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge che non supera complessivamente 8.000 Euro all’anno (il limite di 6713,98 Euro non è più valido), senza conviventi.
  7. Uso del televisore come monitor: chi usa l’apparecchio televisivo come monitor per il computer o solo per vedere DVD, deve comunque pagare il canone, perché è sempre un apparecchio televisivo adatto alla ricezione delle trasmissioni tv.
  8. TV della seconda casa. Chi ha una seconda casa non deve pagare il canone due volte. Il canone è dovuto una sola volta per le tv detenute nei luoghi adibiti a propria residenza, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per formare una famiglia anagrafica servono la coabitazione e la dimora abituale nello stesso Comune.
  9. La radio senza televisore. Chi ha una radio ma non un televisore, non deve pagare. In base alla legge 449/1997 (articolo 24, comma 14), dal 1998 sono esonerati dal pagamento del canone i detentori dei soli apparecchi radiofonici, purché siano collocati in abitazioni private.
  10. Il locale pubblico: chi ha un bar o un ristorante, non deve pagare il Canone Rai in bolletta, perché la presunzione di possesso di televisore legata alla fornitura di energia elettrica si applica solo per le utenze domestiche. Tuttavia, devono comunque pagare il canone speciale come finora, senza modifiche, ma non in bolletta.

Rimangono sempre esentati dal Canone Rai, inoltre:

  • ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate
  • agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia
  • militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della NATO
  • rivenditori e riparatori di TV.

Quando si paga il Canone Rai in bolletta?

A partire dal 1° gennaio 2017 il canone televisivo è dovuto in 10 rate da 9 euro ciascuna, come una voce di spesa in più della bolletta della luce. In realtà, dal momento che la bolletta elettrica solitamente è bimestrale, anche il canone sarà pagato ogni due mesi: saranno 9 euro per ciascun mese, in pratica 5 rate da 20 euro in tutto l'anno, da gennaio a ottobre.

Esenzione Canone Rai: come richiederla

Coloro che non detengano alcun apparecchio televisivo potranno chiedere l'esenzione del Canone Rai. Dovrà inviare all'Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art 46 D.P.R.28 Dicembre 2000 n 445, attestante la non detenzione dell'apparecchio televisivo.

Attenzione perché la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento non esiste più. Il suggellamento, ricordiamo, consisteva nel rendere inutilizzabili, in genere mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al nucleo familiare.

Quindi, per essere esentato dal pagamento del canone televisivo in bolletta, bisognerà non avere fisicamente un televisore nell'abitazione di residenza, poiché non sarà possibile suggellare l'apparecchio.

La stessa dichiarazione sostitutiva o modulo disdetta potrà essere inviata dagli altri soggetti esentati dal Canone Rai che abbiamo visto prima, ovvero individui di età pari o superiore a 75 anni con un reddito annuale inferiore a 8.000 Euro

Modulo disdetta Canone Rai

Coloro che rientrano tra i requisiti di esenzione Canone Rai sopramenzionati dovranno quindi spedire il seguente modulo disdetta canone Rai al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate

Ufficio Torino 1 S.A.T

Sportello Abbonamenti TV

10121 - Torino (TO)

Al modulo compilato va allegata copia di un documento di riconoscimento valido (carta d'identità o passaporto). In alternativa è possibile effettuare la procedura online attraverso la propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere all'operatività online sul sito dell'Agenzia delle Entrate è necessario richiedere l'abilitazione e le credenziali personalizzate al proprio ufficio territoriale di competenza.

Rimborso Canone RAI non dovuto

A chi deve chiedere il rimborso Canone RAI non dovuto ricordiamo che a partire dal 15 settembre 2016 è possibile farne richiesta all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modulo rimborso canone RAI non dovuto.

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