Prende forma il Testo unico rinnovabili. L’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha licenziato la bozza del documento che punta a snellire le procedure di autorizzazione per la costruzione di impianti di energia green in Italia. Il testo finale del provvedimento dovrebbe approdare a breve sul tavolo del Consiglio dei ministri (Cdm).
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Testo unico rinnovabili: ecco cosa prevede a giugno 2024
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TESTO UNICO RINNOVABILI IN PILLOLE |
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L’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha licenziato il testo finale del provvedimento, che ora dovrà approdare all’esame del Consiglio dei ministri |
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Il Testo unico rinnovabili ha l’obiettivo di semplificare la normativa autorizzativa per la costruzione di impianti rinnovabili |
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Il documento individua 3 regimi autorizzativi distinti:
- attività libera
- procedura abilitativa semplificata (PAS)
- autorizzazione unica
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Come si legge all’articolo 1, comma 1, il Testo unico rinnovabili “definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti”.
Il provvedimento, che è composto da 13 articoli e alcuni allegati (questi ultimi però non finora stati resi accessibili), individua tre regimi amministrativi per la costruzione degli impianti:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica.
Gli allegati del Testo unico rinnovabili (A, B e C) stabiliscono quali sono gli interventi ammessi in ciascuno dei tre regimi autorizzativi.
In particolare, per quanto riguarda l’attività libera, essa non richiede l’acquisizione di permessi o autorizzazioni. Di conseguenza, per l’installazione di impianti che rientrano in questa classificazione, il soggetto proponente non dovrà presentare alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, purché gli interventi non riguardino aree con vincoli paesaggistici o culturali.
Gli uffici comunali avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per esprimersi. In caso di mancata risposta, varrà il principio del silenzio-assenso.
Differente, invece, l’iter di autorizzazione relativo alla procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinato dall’articolo 8 del Testo unico rinnovabili. In questo caso, il soggetto proponente dovrà presente al Comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il progetto corredato di una serie di documenti e asseverazioni di tecnici abilitati.
“Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni”, si legge ancora all’articolo 8, comma 4 del provvedimento in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Stessa regola del silenzio-assenso qualora la risposta non arrivi entro la scadenza prevista.
Terzo caso: l’autorizzazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del Testo unico rinnovabili. In questo caso, l’iter autorizzativo dovrà passare per la regione territorialmente competente (o la provincia delegata dalla regione medesima), oppure dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in base alla tipologia di intervento da realizzare.
Nel caso dell’autorizzazione unica, dovrà essere indetta una Conferenza dei Servizi, da concludere entro un termine massimo di 120 giorni.