Quanto tempo ha l'assicurazione per liquidare un sinistro?

La liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicurativa non è immediata. Ci sono diverse verifiche, numerosi passaggi e determinate tempistiche da rispettare prima di procedere al risarcimento. Quali sono queste tempistiche? Vediamole insieme.

incidente stradale tra due auto
Liquidazione di un sinistro

La liquidazione del sinistro è l’esito tanto atteso delle pratiche assicurative in seguito a un incidente stradale, ovvero il risarcimento dei danni subiti quando si è vittime di un sinistro con colpa di un altro mezzo. Per la legge italiana, infatti, ogni veicolo deve obbligatoriamente avere attivo un contratto di Responsabilità Civile: dietro il regolare pagamento della polizza, la compagnia di assicurazione di chi ha causato l’incidente si occupa di risarcire i danni di chi è rimasto coinvolto senza colpa (aumentando contemporaneamente la classe di merito del proprio assicurato per fargli pagare un premio più elevato l’anno successivo). Se il conducente colpevole del sinistro ha un’assicurazione auto di tipo Kasko, può ricevere a sua volta il risarcimento per i danni che ha causato alla sua vettura.

Questa procedura, apparentemente lineare, molto spesso non è così semplice, soprattutto per quanto riguarda la tempistiche: fino a qualche anno fa, prima del risarcimento diretto, era per forza l’assicurazione del conducente colpevole a doversi occupare di tutto, spesso dilatando i tempi delle pratiche, delle perizie e della liquidazione del sinistro. Nel frattempo, chi era rimasto vittima senza alcuna responsabilità di un incidente (magari non solo al mezzo, ma anche con lesioni personali) rischiava di dover aspettare molto tempo prima di vedersi riconoscere quanto dovuto.

Il risarcimento diretto: come funziona

Quando l’entità del danno non è troppo elevata, come accade, per fortuna, nella grande maggioranza dei sinistri che si verificano ad esempio in città e che sono l’effetto di collisioni a bassa velocità, e quando la dinamica dell’incidente è piuttosto semplice, è assurdo dover aspettare settimane prima della liquidazione del sinistro. Per questo è stato introdotto il meccanismo del risarcimento diretto, una particolare procedura di risarcimento che si applica a situazioni specifiche e rappresenta una vera rivoluzione in campo assicurativo: è infatti la compagnia dell’assicurato, e non quella della controparte, a liquidare il sinistro al suo cliente a cui spetta il risarcimento, per poi rivalersi sulla compagnia del colpevole.

In questo modo, la procedura è molto più rapida – anche se, a rigore, le previsioni non variano in base alla modalità di risarcimento – e anche la documentazione necessaria assai più semplice da gestire. Per poter ricorrere al risarcimento diretto, è necessario che il sinistro:

  • sia avvenuto in Italia;
  • veda coinvolti soltanto due veicoli;
  • causi soltanto danni contro le persone di lieve entità.

Se l’offerta di risarcimento fatta dalla compagnia in seguito a perizia viene accettata dal danneggiato, il pagamento per il risarcimento diretto deve essere effettuato entro 15 giorni dalla ricezione dell’accettazione (il danneggiato dovrà rilasciare con firma la quietanza liberatoria con la quale dichiara che non ha più nulla a pretendere). I tempi per l’offerta sono di 60 giorni o 90 giorni in caso di lesioni personali.

Se invece il sinistro è più complesso, con danni seri, fuori dai confini nazionali o con più vetture coinvolte, si deve per forza arrivare al risarcimento tradizionale. Ma quali sono le tempistiche?

Le tempistiche per il risarcimento

In seguito a un sinistro, di norma il primo passo è la compilazione del modulo di constatazione amichevole (con tutti i dati come giorno, ora e luogo dell’incidente, soggetti coinvolti, veicoli, dinamica del sinistro, danni ai veicoli, danni fisici alle persone, segnalazione di testimoni ecc.), che può essere firmato da una sola parte oppure da tutti i soggetti coinvolti. Naturalmente, è importante che tutti i coinvolti siano d’accordo con la ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, appongano la loro firma: in questo modo, infatti, la procedura si concluderà in metà tempo, cioè in 30 giorni invece di 60 giorni.

Secondo la legge, infatti, una volta inviata la richiesta di risarcimento la compagnia assicurativa è tenuta a formulare un’offerta entro 60 giorni dall’incidente, oppure 90 nel caso in cui ci siano danni alla persona.

Per dare il via alla procedura è necessaria prima di tutto la denuncia del sinistro, che deve avvenire per forza entro 3 giorni dall’accaduto. Oggi la procedura di denuncia, con conseguente consegna del modulo di constatazione amichevole firmato, è più semplice di un tempo, grazie all’affermarsi dei mezzi di comunicazione digitale: spesso è sufficiente una telefonata e il conseguente invio della documentazione via mail (con posta elettronica certificata) o raccomandata a/r.

Il calcolo dell’ammontare del risarcimento è il risultato della perizia ordinata dalla compagnia assicurativa, che valuterà e quantificherà il danno subito. A questo punto verrà fatta l’offerta di risarcimento, che il danneggiato può scegliere di accettare, rifiutare o ignorare, in modo da poter agire in giudizio se non soddisfatti dell’importo (con la possibilità di chiedere l’accesso agli atti che hanno determinato l’offerta per valutare se accettarla oppure no perché non si è d’accordo con la valutazione del perito). L’assicurazione corrisponderà comunque la somma offerta, che il danneggiato potrà incassare a titolo di acconto sul maggior danno subito.

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La valutazione del danno

La valutazione e quantificazione del danno da parte del perito segue logiche diverse a seconda che si tratti del danno al mezzo o del danno fisico in caso di lesioni personali. Per il danno al veicolo, bisogna prima di tutto comunicare all’assicurazione dove trovare il mezzo (di norma presso un’officina) e in che orari. L’esperto si occuperà poi di recarsi sul posto, quantificare economicamente l’entità dei danni subiti e stendere una relazione che trasmetterà poi all’assicurazione. L’offerta economica fatta dall’assicurazione al danneggiato non deve tenere solo conto del danno al mezzo, ma anche dei danni relativi al fermo e al noleggio di altro veicolo (per chi ad esempio è obbligato a prendere a nolo un’altra vettura per recarsi al lavoro o per le indispensabili attività quotidiane).

Per quanto riguarda invece il danno fisico, in seguito a lesioni personali, la liquidazione del danno richiede più tempo, visto che è non è possibile quantificare in modo preciso l’entità del danno subito fino a quando il danneggiato non è guarito. Per questo si richiede una quantità di documentazione piuttosto cospicua, da conservare e poi trasmettere: non solo il verbale di pronto soccorso, ma anche i certificati del medico curante nel caso in cui venga prolungato il periodo di convalescenza inizialmente stabilito nel verbale di pronto soccorso, il certificato di chiusura della malattia e così via.

Una volta che la compagnia assicuratrice è entrata in possesso del certificato di avvenuta guarigione, nomina un medico legale che sottoporrà a visita il danneggiato, in modo da valutare l’entità delle lesioni; in seguito anche in questo caso verrà stilata una relazione nella quale verranno riportati con tutti i dettagli necessari gli infortuni e le lesioni, il grado di guarigione, la percentuale di invalidità (sia temporanea che permanente), il numero di giorni di convalescenza e così via. Utilizzando poi delle tabelle specifiche, il liquidatore del sinistro dell’assicurazione determina la somma che spetta al danneggiato a titolo di risarcimento e, anche in questo caso, formula la sua offerta.

Quando non si può usare il risarcimento diretto

Le tempistiche, come detto, teoricamente non cambiano quando non si può fare affidamento sul procedimento di risarcimento diretto, cioè, con sinistri che coinvolgono più di due veicoli, incidenti con veicoli immatricolati all’estero e necessità di risarcire il danno subito dal terzo trasportato; nella realtà, però, la procedure sono più complicate perché ci si rivolge alla compagnia assicuratrice di chi ha causato il danno, quindi gli intoppi e i possibili fraintendimenti purtroppo non mancano.

In questi casi in cui si deve utilizzare il risarcimento tradizionale infatti si parla sempre di 60 giorni dalla ricezione della documentazione (30, come detto, se il modulo di denuncia è stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro) per i sinistri con soli danni a cose, o 90 giorni nel caso di lesioni personali o decesso del danneggiato. È probabile però che ci si avvicini ai tempi limite quando non si può utilizzare il risarcimento diretto.

Anche i termini di pagamento della somma offerta rimangono gli stessi del risarcimento diretto, cioè 15 giorni dalla dichiarazione di accettazione o mancata accettazione da parte del danneggiato.

Che cosa fare se l’assicurazione non paga

Che succede qualora i tempi qui indicati non vengano rispettati dall’assicurazione, per quanto riguarda la presentazione dell’offerta economica o per il pagamento della cifra accettata? In questo caso è possibile fare causa alla compagnia di assicurazioni, ricordando che i termini possono però essere stati dilatati per un caso di mancata emissione o ricezione della relazione dell’incidente delle Forze dell’Ordine intervenute al momento del sinistro (la relazione, secondo le norme, dev’essere rilasciata entro e non oltre 120 giorni da quando è avvenuto il sinistro, altrimenti è necessario un sollecito).

C’è infine da ricordare che ci sono alcuni casi in cui la compagnia non è tenuta a liquidare il sinistro: ad esempio se l’assicurato causa un sinistro con la RC auto scaduta e non rinnovata, una volta passati i 15 giorni di tolleranza, o ancora per guida in particolari condizioni (in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), con patente scaduta, a bordo di auto sottoposta a fermo amministrativo, con un numero di passeggeri a bordo superiore a quello indicato sul libretto di circolazione e così via.

di Redazione SOSTariffe.it

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