L'assicurazione può imporre una carrozzeria convenzionata?

È obbligatorio effettuare le riparazioni auto, dopo un sinistro, a una carrozzeria convenzionata con la propria assicurazione? Ecco cosa dice la Cassazione e qual è l’effettiva normativa da conoscere per ripristinare il corretto funzionamento del veicolo a seguito di un sinistro.

 

meccanico controlla motore dell'auto con luce
Scelta della carrozzeria: ecco come va eseguita dopo un'incidente

Molte compagnie assicurative hanno delle carrozzerie convenzionate a cui i loro clienti possono fare riferimento per ottenere assistenza e, soprattutto, per effettuare delle riparazioni al veicolo assicurato a seguito di un sinistro stradale o di un malfunzionamento.

Si tratta di un servizio molto diffuso sul mercato assicurativo che, in alcuni casi, diventa quasi un obbligo con le assicurazioni che tendono a imporre il ricorso a una carrozzeria convenzionata per effettuare le riparazioni, includendo il servizio insieme a garanzie accessorie come la Assistenza stradale.

Quest’imposizione, però, rappresenta una clausola vessatoria che viola la normativa vigente: una compagnia assicurativa non può imporre a un suo cliente il ricorso a una carrozzeria convenzionata. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito a questa delicata questione.

Riparazioni e carrozzerie convenzionate: cosa dice la Cassazione?

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 34950/2021 della Corte di Cassazione, non è possibile vietare all’assicurato il diritto di poter scegliere la carrozzeria a cui affidarsi per effettuare le riparazioni necessarie per l’auto assicurata. Eventuali clausole contrattuali che impongano tale obbligo sono da considerare vessatorie e, quindi, nulle nel caso in cui vadano a limitare il risarcimento dovuto all’assicurato che decida di non effettuare le riparazioni presso una carrozzeria convenzionata. Di conseguenza, una compagnia non può obbligare un assicurato a effettuare riparazioni presso una carrozzeria convenzionata.

L’ordinanza della Cassazione si basa sulla violazione dell’articolo 33 del Codice di Consumo che definisce come vessatorie tutte quelle clausole che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” senza andare ad offrire alcun vantaggio effettivo per l’assicurato. Le condizioni contrattuali di una polizza che non rispettano queste indicazioni saranno da ritenersi nulle, in quanto limitanti per i diritti del consumatore.

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È possibile riparare l’auto da una carrozzeria di fiducia?

L’assicurato, sulla base di quanto previsto dalla Cassazione, è libero di scegliere una carrozzeria di fiducia per poter effettuare le riparazioni necessarie per il proprio veicolo. Tale scelta non può tradursi in una riduzione del risarcimento e, quindi, in una limitazione contrattuale da parte della compagnia assicurativa che dovrà garantire il rimborso dovuto, nei limiti e nelle modalità previste dalla polizza sottoscritta dal suo cliente.

Bisogna considerare, in ogni caso, che la scelta di una carrozzeria convenzionata potrebbe risultare una soluzione più conveniente, sia in termini di tempi per la riparazione che di costi. L’assenza dell’obbligo di riparazione, però, consente agli assicurati di poter valutare, di volta in volta, la soluzione più vantaggiosa per poter effettuare le riparazioni necessarie. Si tratta di un elemento da considerare in fase di scelta di una nuova assicurazione auto o moto.

Poter contare su di una carrozzeria convenzionata a cui far riferimento per le riparazioni potrebbe garantire un accesso rapido all’assistenza e, quindi, la possibilità di ripristinare in tempi rapidi le condizioni ottimali del veicolo. Chi ha già una carrozzeria di fiducia, però, può evitare di ricorrere alla carrozzeria convenzionata che viene suggerita dalla propria compagnia.

di Redazione SOSTariffe.it

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