{"id":381733,"date":"2024-01-05T11:34:58","date_gmt":"2024-01-05T10:34:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/?p=381733"},"modified":"2024-01-05T11:34:58","modified_gmt":"2024-01-05T10:34:58","slug":"bollette-luce-arrivano-le-penali-di-recesso-anticipato-ecco-come-funzionano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/bollette-luce-arrivano-le-penali-di-recesso-anticipato-ecco-come-funzionano-381733\/","title":{"rendered":"Bollette luce: arrivano le penali di recesso anticipato, ecco come funzionano"},"content":{"rendered":"<p><strong>Brutte notizie per i consumatori<\/strong>: una delibera di ARERA dello scorso giugno, infatti, apre le porte alla possibilit\u00e0, per i fornitori, di addebitare una<strong> penale in caso di recesso<\/strong> prima della scadenza del contratto per le <strong>forniture di energia elettrica.<\/strong> Vediamo i dettagli completi in merito.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/fine-mercato-tutelato-arriva-la-proroga-posticipato-il-servizio-a-tutele-graduali-381219\/\"><strong>proroga del mercato tutelato<\/strong> <\/a>non \u00e8 l&#8217;unica novit\u00e0 del 2024 per il settore dell&#8217;<strong>energia elettrica<\/strong>. Come anticipato da una delibera di ARERA dello scorso giugno, infatti, a partire <strong>dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong> c&#8217;\u00e8 la possibilit\u00e0 per i fornitori di applicare <strong>oneri di recesso anticipato<\/strong> ai clienti domestici e alle piccole imprese che richiederanno il cambio di fornitore. A tutela dei clienti finali ci sono alcuni paletti da rispettare ma l&#8217;introduzione di un costo di recesso rappresenta ora un&#8217;insidia in pi\u00f9 da tenere in considerazione.<\/p>\n<p>Ricordiamo, in ogni caso, che \u00e8 sempre possibile <strong>cambiare fornitore senza costi di attivazione<\/strong>, scegliendo una delle <strong>tariffe pi\u00f9 vantaggiose<\/strong> disponibili sul <strong>Mercato Libero.<\/strong> Per completare questa scelta \u00e8 possibile affidarsi al<strong> comparatore di SOStariffe.it<\/strong> per <strong>offerte luce e gas<\/strong>, accessibile premendo sul tasto qui di sotto e inserendo poi una stima del proprio consumo annuo (il dato \u00e8 riportato nell&#8217;ultima bolletta).<\/p>\n<p><a class=\"green-cta\" href=\"https:\/\/www.sostariffe.it\/energia-elettrica-gas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scopri qui le migliori offerte luce e gas <span style=\"text-align: right;\">\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n<h2>Come funziona la penale per recesso anticipato per l&#8217;energia elettrica<\/h2>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 120px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; text-align: center; height: 24px;\"><\/td>\n<td style=\"width: 50%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>3 COSE DA SAPERE SULLA PENALE PER RECESSO ANTICIPATO<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 48px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 48px;\">1.<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 48px;\">Da <strong>gennaio 2024<\/strong> \u00e8 possibile per i fornitori di energia elettrica introdurre un<strong> onere per recesso anticipato<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">2.<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Ci sono precisi <strong>obblighi<\/strong> da rispettare sia in termini di <strong>trasparenza<\/strong> che per l&#8217;<strong>importo<\/strong> della penale<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">3.<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">La novit\u00e0 riguarda <strong>solo l&#8217;energia elettrica<\/strong> e non il gas naturale<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Secondo quanto definito dalla delibera di ARERA, eventuali <strong>penali per recesso anticipato<\/strong> dai contratti di fornitura di energia elettrica possono essere applicati dai fornitori attivi sul mercato <em>&#8220;esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso<\/em>&#8221; oppure nei <em>&#8220;contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Da notare, inoltre, che ARERA specifica alcuni<strong> obblighi per i fornitori<\/strong> che sono tenuti a<strong> indicare in modo chiaro l&#8217;importo massimo<\/strong> dell&#8217;onere di recesso anticipato. Tale importo, inoltre, deve essere esplicitamente<strong> approvato e sottoscritto dal cliente.<\/strong> In sostanza, in fase di attivazione di un nuovo contratto, il fornitore sar\u00e0 tenuto a indicare chiaramente la presenza di un onere di questo tipo e il cliente, sottoscrivendo l&#8217;offerta, andr\u00e0 ad accettare queste condizioni.<\/p>\n<p>I fornitori che intendono introdurre una penale di recesso anticipato, inoltre, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a questo dato nel riquadro <strong>&#8220;Modalit\u00e0 e oneri per il recesso&#8221;<\/strong> della scheda sintetica che descrive in modo completo le caratteristiche dell&#8217;offerta proposta al cliente. Viene chiarito, inoltre, che il fornitore \u00e8 tenuto a indicare un &#8220;<em>un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell&#8217;effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>ARERA chiarisce che la<strong> somma richiesta per il recesso<\/strong> deve essere &#8220;<em>proporzionata e non pu\u00f2 eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore<\/em>&#8221; senza, per\u00f2, fissare importi massimi. Toccher\u00e0 al venditore dimostrare l&#8217;entit\u00e0 della perdita economica.\u00a0Gli oneri di recesso<strong> decadono nel caso di variazione unilaterale<\/strong> delle condizioni contrattuali della fornitura. In caso di modifica del contratto da parte del fornitore, quindi, gli utenti saranno in grado di passare a un altro venditore senza dover versare alcun onere di recesso, anche se questo \u00e8 previsto dal contratto di fornitura in essere.<\/p>\n<p>Al momento, non sembra essere in programma un provvedimento analogo per quanto riguarda le<strong> forniture di gas<\/strong>. Bisogna, inoltre, specificare che la penale di recesso<strong> non \u00e8 valida per i contratti in essere<\/strong>, per cui l&#8217;introduzione di una clausola di questo tipo comporterebbe una modifica unilaterale da parte del fornitore. La penale, inoltre, \u00e8 facoltativa e molti fornitori potrebbero decidere di non applicarla.<\/p>\n<p>Sulla questione dell&#8217;onere di recesso \u00e8 arrivata una <strong>dura risposta<\/strong> da parte delle <strong>associazioni dei consumatori<\/strong>. Il provvedimento, soprattutto in assenza di comunicazioni trasparenti da parte dei fornitori, rischia di tradursi in una nuova stangata per i consumatori che gi\u00e0 devono fare i conti con un costo dell&#8217;energia che risulta sensibilmente superiore rispetto ai livelli precrisi, nonostante un calo registrato rispetto ai valori da record dello scorso anno.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 destinata ad essere uno dei temi caldi per il settore dell&#8217;energia nel corso dei prossimi mesi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brutte notizie per i consumatori: una delibera di ARERA dello scorso giugno, infatti, apre le porte alla possibilit\u00e0, per i fornitori, di addebitare una penale in caso di recesso prima della scadenza del contratto per le forniture di energia elettrica. Vediamo i dettagli completi in merito.<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":381735,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1095],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/381733"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=381733"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/381733\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":381736,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/381733\/revisions\/381736"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/381735"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=381733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=381733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=381733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}