{"id":333249,"date":"2021-06-14T10:30:02","date_gmt":"2021-06-14T08:30:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/?p=333249"},"modified":"2025-12-23T11:01:29","modified_gmt":"2025-12-23T10:01:29","slug":"a-chi-spetta-il-bonus-smart-working","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sostariffe.it\/news\/a-chi-spetta-il-bonus-smart-working-333249\/","title":{"rendered":"A chi spetta il bonus smart working?"},"content":{"rendered":"<p>Il <strong>bonus smart working<\/strong> permette ai dipendenti di ottenere fino a 516 euro in beni e servizi per il lavoro a domicilio. Scopri a chi spetta e come richiederlo<!--more--><\/p>\n<p>La pandemia di <strong>Coronavirus<\/strong> ha dato una forte spinta allo <strong>smart working<\/strong> o pi\u00f9 propriamente al <strong>televoro<\/strong>. Per poter infatti rispettare le norme di distanziamento sociale necessarie a contenere i contagi, molte aziende sono state costrette a chiedere ai propri dipendenti di lavorare da casa per lunghi periodi. Quest&#8217;ultimi per poter continuare le proprie attivit\u00e0 d&#8217;ufficio anche fuori sede hanno spesso dovuto acquistare nuovi dispositivi informatici e arredamento, come sedie e scrivanie, oltre a riorganizzare lo spazio domestico. Per sostenere questa modalit\u00e0 di lavoro con il <strong>Decreto Sostegni<\/strong>, oggi diventato legge, \u00e8 stato prolungato il <strong>bonus smart working<\/strong>.<\/p>\n<p>Durante il periodo pi\u00f9 intenso della crisi del <strong>Covid-19<\/strong> si stima che la quasi totalit\u00e0 delle grandi imprese e della pubblica amministrazione e un pi\u00f9 della met\u00e0 delle PMI abbiano scelto di applicare lo <strong>smart working<\/strong>, per un totale di 6,58 milioni di lavoratori agili, pari a un terzo di tutti i dipendenti in Italia.<\/p>\n<h2>Bonus smart working: come funziona<\/h2>\n<p>Il <strong>bonus smart working<\/strong> prevede l&#8217;erogazione da parte delle aziende di un voucher fino a <strong>516,49 euro<\/strong> destinato ai lavoratori dipendenti per l&#8217;acquisto di beni e servizi utili al telelavoro. Si parla ad esempio di dispositivi elettronici come il telefono aziendale o di mobili come lampade, scrivanie, sedie, etc. L&#8217;incentivo quindi non prevede un contributo in denaro.<\/p>\n<p>Il datore di lavoro pu\u00f2 scegliere se acquistare direttamente i prodotti per agevolare lo <strong>smart working<\/strong> tra i propri dipendenti sotto forma di <strong>fringe benefit <\/strong>o dare a loro la possibilit\u00e0 di scegliere cosa acquistare tramite un voucher spendibile presso negozi convenzionati. Nel primo caso il bonus smart working deve essere <strong>incluso nella busta paga<\/strong> ma non costituisce imponibile n\u00e9 ai fini delle imposte sul reddito n\u00e9 a quelli contributivi.<\/p>\n<p>La quota inizialmente disponibile di <strong>258,23 euro<\/strong> prevista dal <strong>bonus smart working<\/strong> \u00e8 stata raddoppiata nel 2020 e poi riconfermata anche per quest&#8217;anno con il Decreto Sostegni.<\/p>\n<p><strong>Assufficio<\/strong> ha calcolato nel 2020 il <strong>bonus smart working<\/strong> \u00e8 stato per l&#8217;80% adottato da aziende che gi\u00e0 conoscevano tale misura, per lo pi\u00f9 multinazionali e grandi imprese, per l&#8217;acquisto di prodotti tecnologici per la didattica a distanza (DAD) e dispositivi di protezione individuale.<\/p>\n<h2>Bonus smart working: a chi spetta e requisiti<\/h2>\n<p>Il <strong>bonus smart working<\/strong> spetta ai <strong>titolari di redditi di<\/strong> <strong>lavoro dipendente<\/strong> <strong>e assimilati<\/strong> come definiti dagli articoli 49 e 50 del DPR 917\/1986:<\/p>\n<h3>Art. 49 &#8211; Redditi di lavoro dipendente<\/h3>\n<p>1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e&#8217; considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.<\/p>\n<p>2. Costituiscono, altresi&#8217;, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all&#8217;art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.<\/p>\n<h3>Art. 50 &#8211; Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente<\/h3>\n<p>1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:<\/p>\n<p>a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;<\/p>\n<p>b) le indennit\u00e0 e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualit\u00e0, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;<\/p>\n<p>c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non \u00e8 legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;<\/p>\n<p>c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societ\u00e0, associazioni e altri enti con o senza personalit\u00e0 giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonch\u00e8 quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivit\u00e0 svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprech\u00e8 gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell&#8217;attivit\u00e0 di lavoro dipendente di cui all&#8217;articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell&#8217;oggetto dell&#8217;arte o professione di cui all&#8217;articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.<\/p>\n<p>d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonch\u00e8 le congrue e i supplementi di congrua di cui all&#8217;articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;<\/p>\n<p>e) i compensi per l&#8217;attivit\u00e0 libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all&#8217;articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;<\/p>\n<p>f) le indennit\u00e0, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l&#8217;esercizio di pubbliche funzioni, semprech\u00e9 le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un&#8217;arte o professione di cui all&#8217; articolo 49 , comma 1, e non siano state effettuate nell&#8217;esercizio di impresa commerciale, nonch\u00e9 i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, [ai giudici di pace e] agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; (1)<\/p>\n<p>g) le indennit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all&#8217;articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennit\u00e0, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonch\u00e8 i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l&#8217;assegno del Presidente della Repubblica;<\/p>\n<p>h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all&#8217;inizio dell&#8217;erogazione;<\/p>\n<p>h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;<\/p>\n<p>i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente n\u00e9 capitale n\u00e9 lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell&#8217;articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 41.<\/p>\n<p>l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformit\u00e0 a specifiche disposizioni normative.<\/p>\n<p>2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita&#8217; stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.<\/p>\n<p>3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l&#8217;assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall&#8217;articolo 13.<\/p>\n<h2>Bonus smart working: come richiederlo<\/h2>\n<p>Il <strong>bonus smart working<\/strong> non pu\u00f2 essere richiesto dai dipendenti ma viene fornito dalle aziende su base volontaria. Per potervi accedere basta quindi che il titolare dell&#8217;impresa non superi la soglia di spesa di <strong>516,49 euro<\/strong> per la fornitura di beni e servizi ai lavoratori in <strong>smart working<\/strong>. L&#8217;obiettivo di questa iniziativa \u00e8 infatti quello di incentivare da un lato i consumi attraverso l&#8217;acquisto di prodotti per il telelavoro e dall&#8217;altro creare un benificio per i lavoratori dipendenti, che grazie al <strong>bonus smart working<\/strong> possono tranquillamente eseguire le normali attivit\u00e0 che svolgerebbero in ufficio anche da casa. Per questo motivo il Governo ha imposto che l&#8217;incentivo non venga erogato sotto forma di denaro, perch\u00e9 altrimenti potrebbe essere utilizzato per incrementari i risparmi e non speso.<\/p>\n<p>Lo scopo \u00e8 anche quello di favorire un rapporto di fiducia pi\u00f9 stretto tra l&#8217;azienda e i dipendenti. Molte imprese infatti inizialmente sono state scettiche quando si parlava di introdurre in forma massiccia il<strong> telelavoro<\/strong> ma nella maggior parte dei casi si \u00e8 riscontrato un aumento della produttivit\u00e0.<\/p>\n<p>&#8220;<em>Si tratta<\/em> <em>di un provvedimento che pu\u00f2 essere utile per creare una maggiore consapevolezza della cultura aziendale di welfare.<\/em> &#8211; ha commentato al Corriere della Sera l\u2019avvocato Riccardo Zanon, esperto in diritto del lavoro \u2014\u00a0 <em>Vuol dire recuperare un filo comunicativo di fiducia quando si va all\u2019interno delle aziende e la possibilit\u00e0 di poter davvero rendere il welfare aziendale lo strumento per la ripartenza delle nostre aziende, sostenendo allo stesso tempo famiglie e imprese&#8221;.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il bonus smart working permette ai dipendenti di ottenere fino a 516 euro in beni e servizi per il lavoro a domicilio. 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