Superbonus 110% e salto di due classi energetiche: come approfittare dell'ecobonus

Il Superbonus, che garantisce la possibilità di ottenere detrazioni fiscali sino al 110% delle spese sostenute, può rappresentare l'occasione giusta per effettuare interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica in casa. Uno dei requisiti per accedere al Superbonus è rappresentato al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (o dal raggiungimento della classe energetica più alta). Ecco come approfittare del nuovo ecobonus ed effettuare interventi di efficientamento energetico con la possibilità di poter contare sulla detrazione fiscale al 110%.

Superbonus 110% e salto di due classi energetiche: come approfittare dell'ecobonus

Tra le principali opzioni per quanto riguarda le detrazioni fiscali legate ad interventi di riqualificazione energetica di edifici troviamo la possibilità di ricorrere al Superbonus che permette di accedere ad una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute. Tale detrazione sarà riconosciuta in 5 rate annuali di pari importo.

In alternativa, il Superbonus consente di cedere il credito di imposta al 100% delle spese sostenute all’azienda che ha effettuato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di un edificio. Il Superbonus permette di accedere alla detrazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. C’è, quindi, tutto il tempo necessario per pianificare ed avviare l’intervento andando a massimizzare l’efficacia dell’investimento effettuato.

Il Superbonus è disponibile per gli interventi effettuati da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari
  • cooperative di abitazioni a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per immobili e parti di immobili da adibire a spogliatoio)

Come ottenere il Superbonus per interventi di efficientamento energetico

L’accesso al Superbonus prevede il rispetto di un requisito fondamentale per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico . Gli interventi oggetto della detrazione, infatti, dovranno garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Dove non è possibile realizzare tale miglioramento, sarà obbligatorio il raggiungimento della classe energetica più alta per poter accedere al Superbonus.

Per poter ottenere la detrazione fiscale al 110% sarà necessario dimostrare l’efficacia dei lavorai realizzati dal punto di vista energetico. Il “doppio salto” di classe energetica, quindi, dovrà essere certificato con la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE. Si tratta di un requisito essenziale per poter accedere a quest’importante agevolazione. L’attestazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato.
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Gli interventi agevolabili

Per accedere alla nuova agevolazione è necessario effettuare una serie ben precisa di interventi. In particolare, il Superbonus prevede l’obbligo di realizzare un intervento principale o trainante a cui è possibile affiancare una lunga serie di interventi aggiuntivi. Combinando più interventi sarà possibile massimizzare i vantaggi legati all’utilizzo del Superbonus.

Per quanto riguarda gli interventi trainanti troviamo:

  •  realizzazione del cosiddetto cappotto termico che prevede un “isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio“. Tale intervento deve avere un’incidenza superiore al 25% della “superficie disperdente lorda dell’edificio” oppure “dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”; per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti è previsto un limite di spesa di 50 mila Euro; per gli edifici, invece, è previsto un limite di spesa di 40 mila per unità immobiliare (se l’edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari) oppure 30 mila (se l’edificio è composto da più di 8 unità)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompe di calore, impianti geotermici, ibridi, anche in abbinamento ai impianti fotovoltaici (con o senza accumulo) o impianti di microgenerazione; per gli edifici fino ad 8 unità immobiliari è previsto un limite di spesa di 20 mila Euro per unità; tale limite scende a 15 mila Euro per unità per gli edifici da più di otto unità
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; il limite di spesa, in questo caso, è fissato a 30 mila Euro per singola unità immobiliare
  • realizzazione di interventi antisismici

Il Superbonus è accessibile anche per le spese sostenute per una serie di ulteriori interventi, definiti “aggiuntivi” o “trainati”, che dovranno obbligatoriamente essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali o “trainanti” elencati in precedenza. In questa categoria rientrano gli interventi di efficientamento energetico. Il Superbonus è, quindi, disponibile anche per tutti gli interventi previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 che verranno eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che la normativa giudica come “trainanti”

Per ottenere il Superbonus, tutti gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) dovranno garantire, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata. Da notare, inoltre, che tutti gli interventi previsti dall’’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus nel caso in cui non sia possibile eseguire un intervento trainante per via di vincoli legati al Codice dei beni culturali o del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali. Resta l’obbligo di registrare un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, ottenere la classe energetica più elevata.

Da notare che tra gli interventi agevolabili aggiuntivi troviamo anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali interventi, da abbinare alla realizzazione di almeno un intervento di tipo trainante, prevedono un massimale di spesa di 3.000 Euro e possono essere abbinati anche ad altre tipologie di interventi aggiuntivi, come la realizzazione di impianti fotovoltaici o sistemi di accumulo.

Superbonus per fotovoltaico 

L’agevolazione prevista dal Superbonus è disponibile per interventi come:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
  • l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici anche se successiva all’installazione degli impianti stessi

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, l’applicazione dell’agevolazione prevista dal Superbonus è legata al rispetto di alcuni requisiti fondamentali. In particolare, resta l’obbligo di procedere con l’installazione degli impianti in modo congiunto alla realizzazione di uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa. E’, inoltre, necessario provvedere alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

Il calcolo della detrazione per gli impianti fotovoltaici prevede una spesa massima di 48 mila Euro e il rispetto di un limite di spesa di 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per singola unità immobiliare. Il limite di spesa scende a 1.600 euro per ogni kW di potenza in caso di contestuale intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001).

Da notare, inoltre, che la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici previsti dalle normative regionali, nazionali e europee.

Superbonus e miglioramento della classe energetica

L’agevolazione prevista dal Superbonus rappresenta una risorsa importantissima per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. La possibilità di accedere ad un’agevolazione del 110% (nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa) rende molto conveniente effettuare “investimenti” per migliorare la classe energetica di un edificio o di un’unità immobiliare.

La struttura dell’agevolazione, come abbiamo visto in precedenza, prevede la possibilità di combinare più interventi per raggiungere l’obiettivo del “doppio” salto di classe energetica, un requisito essenziale per accedere all’agevolazione prevista dal Superbonus. Le opzioni a disposizione dei contribuenti interessati all’accesso all’agevolazione sono diverse.

E’ necessario rispettare la combinazione tra interventi trainanti e trainati. Di conseguenza, chi è interessato a sfruttare l’agevolazione prevista dal Superbonus potrà procedere con l’installazione di un impianto fotovoltaico da abbinare ad un intervento principale che prevede l’isolamento termico o la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Ad esempio, sarà possibile abbinare l’installazione di un impianto fotovoltaico (e/o di un sistema di accumulo) con:

  • la realizzazione di un “cappotto termico” per garantire l’isolamento termico dell’edificio
  • la realizzazione di un impianto, centralizzato o per unità unifamiliari o indipendenti, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompe di calore

Abbinando più interventi, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa su quest’agevolazione, è possibile massimizzare la convenienza del Superbonus realizzando interventi di efficientamento energetico completi ed in grado di garantire il “doppio salto” di classe energetica o il raggiungimento della classe più alta.