Se cambio gestore luce e gas devo pagare?

Cambiare gestore di luce e gas è un’operazione sempre più comune per gli italiani alla ricerca di società in grado di far risparmiare anche centinaia di euro all’anno. Di norma la legge stabilisce che il passaggio da un operatore all’altro non costa nulla, ma è consigliabile avere le idee chiare per non incorrere in problemi.

Se cambio gestore luce e gas devo pagare?

Il passaggio al mercato libero: cosa è cambiato

L’avvento del mercato libero ha comportato diversi cambiamenti nelle abitudini degli italiani per quanto riguarda le loro forniture di energia elettrica e di gas. Abituati storicamente a un servizio da decenni in mano allo Stato, nei primi anni dalla riforma, anche messi di fronte alla nascita di nuovi operatori in grado di proporre soluzioni molto più convenienti rispetto al mercato tutelato, per comodità in molti non abbiamo cambiato il gestore. Da qualche tempo, però, le cose stanno cambiando, e sono sempre di più gli utenti che risparmiano centinaia di euro rivolgendosi al mercato libero.

Mancano inoltre pochi mesi al momento in cui saremo obbligati a passare al mercato libero per legge, e sarà bene farsi trovare preparati su interrogativi che colgono prima o poi tutti coloro che ancora non hanno effettuato quello che in gergo si chiama switch, ovvero il passaggio a un nuovo fornitore. Su tutti, c’è un interrogativo in particolare a preoccupare: se si cambia il gestore della luce o del gas (o entrambi), è necessario pagare qualche cosa? E se sì, quanto?

I costi del cambio gestore

Per prima cosa va tranquillizzato chi non è ancora passato al mercato libero perché si aspetta un esborso ingente: il passaggio da un operatore all’altro infatti non costa nulla, a parte qualche eccezione a pochi euro che non viene nemmeno richiesta dalla stragrande maggioranza dei fornitori, ovvero il bollo (16 euro).

Diverso è il deposito cauzionale, ovvero quanto va versato (ma viene poi restituito) al fornitore per metterlo al sicuro da eventuali morosità o inadempienze. Anche in questo caso, il deposito cauzionale non viene chiesto da molti fornitori, soprattutto se come modalità di pagamento si sceglie l’addebito diretto sul conto corrente tramite domiciliazione bancaria: in questo caso, il prelievo diretto è una garanzia sufficiente per il fornitore.
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I tempi tecnici del passaggio

Insomma, non si deve pagare nulla se si cambia gestore della luce e del gas; anzi, si risparmia fin da subito, soprattutto approfittando delle offerte promozionali – come gli sconti in bolletta – che rendono realistici risparmi consistenti già a partire dal primo anno. Le minori spese derivano da un costo dell’energia inferiore e da un’offerta concorrenziale anche per quanto riguarda le altre voci che concorrono a creare la fattura; sono molto diffuse le offerte che permettono di bloccare il prezzo della materia prima per uno, due o anche tre anni, mettendo così al riparo il cliente da eventuali variazioni verso l’alto del costo dell’energia.

Per quanto riguarda invece le tempistiche legate al passaggio da un’operatore all’altro, il tempo varia a seconda del fornitore che viene scelto, ma di norma si aggira tra uno e due mesi per quanto riguarda i clienti domestici. 

Questo perché ci sono dei tempi tecnici, non di rado piuttosto lunghi, relativi al “dialogo” tra il nuovo fornitore e quello vecchio, compresa la richiesta di cessazione del contratto per concludere l’acquisizione dell’utenza. Tutta la procedura, infatti, è a carico del nuovo fornitore, senza che l’utente debba fare nulla, esattamente come succede quando vogliamo cambiare operatore per il nostro smartphone o il fornitore dell’ADSL o della fibra ottica a casa.

Volture, cessazioni e subentri

È da prendere in considerazione anche il discorso relativo a possibili penali in cui il cliente può incorrere, ad esempio per il trasloco o nel caso in cui abbia sottoscritto un contratto per la fornitura per il gas o per l’energia da poco tempo e voglia già cambiare società. 

Bisogna innanzitutto ricordare che quando si cambia casa non si può traslocare anche i contratti di luce o gas, visto che questi sono legati al punto di prelievo (in altre parole, al contatore). Se l’inquilino che arriva a occupare la nostra vecchia abitazione effettua la voltura, il contratto non si interrompe e ci sono da pagare soltanto (a carico del nuovo inquilino) i costi di voltura.

Qualora invece si chieda una cessazione, bisogna avvertire il fornitore (per scritto) rispettando il termine di preavviso indicato (non superiore a un mese). A carico del cliente ci sono gli oneri relativi alla disattivazione della fornitura, ovvero 23 euro di contributo fisso per i clienti in regime di maggior tutela e una quantità variabile per i clienti nel mercato libero. Viceversa, in caso di subentro – quando cioè si attiva un contatore chiuso – sono a carico nostra i costi amministrativi richiesti dal distributore locale, pari a 26,13 euro.

Il diritto di ripensamento

Se invece si sceglie di cambiare fornitore senza trasloco quando è trascorso poco tempo dalla stipula del contratto, la situazione va analizzata con ancora maggiore attenzione. Per esempio può capitare che un contratto venga estorto con mezzi al confine del lecito, e che quando l’utente si trova a leggere le condizioni contrattuali riscontri che non rispondono alle sue necessità. 

La legge, per fortuna, stabilisce per l’utente la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento per 14 giorni dal giorno in cui si riceve la copia del contratto, qualora questo sia stato firmato fuori dagli uffici commerciali del fornitore. In questo caso, quindi, anche se si volesse cambiare subito operatore alla ricerca di uno più adatto alle nostre esigenze non si deve pagare nulla.

Altre possibili penali

Penali per il cambio del gestore luce o gas possono comparire in bolletta qualora si cambi fornitore troppo presto, ma di norma l’Autorità ha una tolleranza molto bassa verso questo genere di operazioni, anche se si riferiscono a clausole effettivamente presenti nel contratto: rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’ARERA è il modo migliore per chiarire la propria situazione in questi casi. 

Va comunque riportato che la presenza di un blocco del prezzo della componente energia come quelli riportati qui sopra non ha alcun effetto sulla durata minima del contratto di fornitura, a differenza di come accade ad esempio per l’ADSL, la fibra ottica e il telefono, dove la promozione è in realtà uno sconto a cui il cliente ha diritto ma che viene revocato quando l’utente decide di cambiare fornitore prima che sia terminato il periodo minimo di permanenza.