Risparmio energetico, documentazione necessaria
Prima di tutto va ricordato che lo sconto fiscale (detrazione dall’Irpef o dall’Ires) è del 65% se la spesa è stata sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno del 2013 e il 31 dicembre del 2015, grazie alla proroga arrivata con la Legge di Stabilità. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà invece del 36%, quello previsto ordinariamente per i lavori di ristrutturazione edilizia (prima del 6 giugno 2013 la detrazione era invece del 55%).
Quali sono le spese detraibili
Non tutti gli interventi concorrono a formare la base sulla quale calcolare la detrazione. In particolare, ne fanno parte:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione di 100.000 euro);
- il miglioramento termico dell’edificio attraverso la coibentazione, i pavimenti, le finestre e gli infissi, cioè gli interventi sugli involucri degli edifici (valore massimo della detrazione fiscale pari a 60.000 euro);
- l’installazione di pannelli fotovoltaici (valore massimo della detrazione fiscale pari a 60.000 euro);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione fiscale pari a 30.000 euro).
Le spese detraibili ai fini dello sconto fiscale comprendono sia i costi per lavori edili in relazione agli interventi di risparmio energetico che quelli per le prestazioni professionali che sono necessarie all’intervento stesso, nonché ad acquisire la certificazione energetica richiesta. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, tra le spese detraibili rientrano anche le spese relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione e la realizzazione delle opere murarie collegate.
Per il miglioramento termico sono detraibili infine le spese sugli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, delle finestre e gli interventi impiantistici per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda.
Le detrazioni devono essere ripartite in dieci rate annuali di pari importo, e la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori è aumentata dal 4% all’8%. Non c’è più l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni.
I documenti necessari per la detrazione
Per gli interventi di risparmio energetico documentazione e certificazione necessarie sono le seguenti:
- L’asseverazione del tecnico abilitato, che dimostra la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
- L’attestato di certificazione o qualificazione energetica, con i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio;
- La scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve essere redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19/2/2007 oppure, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari, dell’allegato F del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7/4/2008.
Attenzione perché i documenti vanno rilasciati solo da tecnici (o da un unico tecnico) abilitati alla progettazione di edifici e impianti; questi devono essere iscritti ai collegi professionali e agli ordini. È necessario anche inviare all’Enea una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e della scheda informativa; questa documentazione va trasmessa in via telematica entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Va infine ricordato che per migliorare il risparmio energetico di casa propria è possibile ricorrere alle offerte dei vari fornitori che vendono o danno in comodato d’uso dei kit di lampadine a LED, come con Enel Energia o Energia Semplice di Illumia.
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