La rinegoziazione del mutuo
La rinegoziazione del mutuo avviene quando banca e cliente stringono un accordo per modificare alcune delle condizioni contrattuali stabilite in precedenza. Questo può essere dovuto alla comparsa di nuovi finanziamenti presso altre banche che spingerebbero il cliente a trasferire il mutuo chiedendone la surroga, e spesso la prima banca, se si tratta di un buon cliente, acconsente a variare elementi come la durata del mutuo, il tasso di interesse e così via.
La rinegoziazione può essere richiesta anche dalla stessa banca, ad esempio quando il mutuatario si trova in difficoltà nel pagamento delle rate; in questo caso l’istituto di credito punta ad “alleggerire” il pagamento periodico consentendo al cliente di versare quanto dovuto con minori difficoltà.
In ogni caso, la rinegoziazione assume la forma di un accordo diretto tra banca e cliente, quindi è gratuita, e può articolarsi nel semplice invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno con la richiesta firmata di rinegoziazione.
La surroga del mutuo
A differenza della rinegoziazione, la surroga del mutuo avviene quando si trasferisce, di nuovo senza affrontare spese, il proprio mutuo dalla banca che l’ha erogato in origine a un’altra che offre migliori condizioni. Per mezzo di questo strumento è ad esempio possibile portare la tipologia del tasso da fisso a variabile e viceversa, alterare lo spread e la durata del mutuo, oppure risparmiare sulle spese accessorie. Attenzione perché l’importo del nuovo mutuo può essere al massimo uguale al debito residuo.
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Per scegliere il nuovo istituto di credito dove trasferire il proprio mutuo è necessario confrontare tra di loro le offerte delle varie banche, ad esempio utilizzando l’apposito strumento offerto da SosTariffe. Di norma la surroga – che a livello teorico può essere richiesta senza limiti di volte – viene concessa una volta sola, perché comportando dei costi per l’istituto di credito, la nuova banca fa un’analisi di eventuali passate surroghe prima di concederla. Questo perché la banca che ha erogato il mutuo in origine è tenuta ad accettare il passaggio a un altro istituto di credito e deve per forza concedere il nulla osta entro 30 giorni per non incorrere in penali e sanzioni, ma la banca subentrante può anche rifiutare.
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